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Comunicati Stampa Città di Asti
Emessa dal Sindaco l'ordinanza che consente di bruciare le sterpaglie
gio 24 lug, 2014

Sollecitata dalle associazioni agricole, è stata emessa ieri l'ordinanza del Sindaco Fabrizio Brignolo, che consente di tornare a bruciare le sterpaglie, seppure con cautele e accortezze finalizzate a prevenire rischi di incendi.
L'ordinanza esclude dal divieto di accensione dei fuochi il "materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse", precisando che: "di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi,dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata ”.
“L’ordinanza –spiegano il Sindaco Brignolo e l’Assessore all’Ambiente
Bagnadentro- è stata studiata consultando i tecnici della Provincia e del Corpo Forestale dello Stato, perché abbiamo dovuto contemperare i bisogni dei contadini, con i rischi che questa pratica, se non adeguatamente controllata, può provocare”.
L'ordinanza del Sindaco precisa che è consentita la combustione sul luogo di produzione dei soli residui derivanti da materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel rispetto delle disposizioni e delle cautele di seguito indicate.
La combustione è ammessa esclusivamente al di fuori del perimetro del centro abitato del capoluogo; le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione; durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia dotati di mezzi idonei al controllo e allo spegnimento delle fiamme, ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci; il luogo in cui si procede all’accensione del fuoco è preventivamente isolato e circoscritto per prevenire il propagarsi del fuoco; la combustione deve avvenire ad almeno 50 metri da edifici di terzi, strutture, strade, ferrovie e grandi vie di comunicazione; l'operazione deve svolgersi in assenza di forte vento, nella fascia oraria dall’
alba alle ore 11,00; le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui alla presente ordinanza sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti; nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata; il Comune ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali.

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