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Comunicati Stampa Città di Asti
Limitazioni iniziative per elezioni 8 e 9 giugno 2024
gio 15 feb, 2024

Come noto, nei giorni 8 e 9 giugno 2024 si svolgeranno le elezioni europee e regionali.

In ottemperanza all’art. 9, comma 1, della legge 22/2/2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino al termine delle operazioni di voto non sarà più possibile accogliere domande di patrocinio da parte dell’Amministrazione comunale.

Tutti i soggetti eventualmente interessati a richiedere patrocini per lo svolgimento di manifestazioni o eventi, dovranno quindi tenere conto di tale limitazione nell’arco temporale di riferimento.

Pur prendendo atto della sopra riportata prescrizione normativa e della necessità di rispettarne i contenuti, evidenzio  come tale disposizione, a distanza di oltre un ventennio dalla sua entrata in vigore, susciti più di una  perplessità, soprattutto riguardo ai divieti o alle limitazioni che ne scaturiscono, tra cui, in particolare, quelle relativi alla concessione di patrocini o anche solo all’utilizzazione dello stemma comunale.

Tali limitazioni infatti non riguardano lo svolgimento delle iniziative patrocinate che di conseguenza , purchè la relativa richiesta sia stata accolta in data antecedente, possono comunque svolgersi a condizione che in tali occasioni non vengano effettuate, anche in via indiretta, attività di propaganda elettorale.

Date le premesse sopra riportate, mi preme segnalare come la concessione del patrocinio (che, tra l’altro, non comporta spese a carico del Comune nè altri benefici se non l’abbattimento dei canoni in materia di affissioni e pubblicità secondo la normativa vigente), lungi dal costituire un’attività di “propaganda”, si  configura una forma di promozione e di sostegno a eventi che riguardano il territorio locale e che sono considerati meritevoli di apprezzamento e di interesse per la cittadinanza oltre a rivestire carattere di impersonalità, come richiesto dalla normativa, per il fatto che  la concessione comporta un’adesione simbolica a iniziative o attività da parte dell’Ente e si concretizza  con la sola dicitura  “Città di Asti” senza ulteriori indicazioni o riferimenti

Le limitazioni di cui si parla appaiono, inoltre, ormai superate dalle sconfinate opportunità di comunicazione che si sono sviluppate nell’era digitale (social network, siti web, e-mail, ecc) che fanno apparire la forma di presidio che si intende porre in essere non solo obsoleta ma anche del tutto inadeguata rispetto alla reale efficacia delle misure adottate che, lungi da poter assicurare una concreta garanzia di imparzialità, di fatto limitano fortemente la possibilità di svolgere forme di comunicazione e anche di sostegno a iniziative di pubblico interesse indipendentemente dalla sussistenza o meno di intenti  propagandistici per i quali non vi è alcun dubbio che non debbano essere utilizzati mezzi o risorse pubbliche.

L’ ulteriore dissonanza è poi data dal fatto che le limitazioni scattano anche quando il territorio non è direttamente interessato dalla consultazione elettorale e indipendentemente dalla tipologia della consultazione stessa rendendo così le prescrizioni del tutto sproporzionate rispetto alle finalità prefissate .

Sarebbe pertanto auspicabile una riflessione condivisa circa la perdurante adeguatezza di tali limitazioni la cui disciplina di riferimento o, perlomeno, i cui orientamenti applicativi meriterebbero una verifica e un approfondimento anche alla luce dei nuovi strumenti messi a disposizione dall’evoluzione tecnologica. 

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