Avviso del Sindaco - Divieto opere idrauliche art. 96 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 Testo unico sulle opere idrauliche
lun 15 gen, 2024
Su richiesta della Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale dell’Agenzia Interregionale del Fiume Po (AIPO),
in considerazione delle problematiche dalla stessa rilevate lungo gli argini esistenti a difesa dei territori dei comuni rivieraschi del reticolo idrografico di sua competenza, relative all’escavazione di tane al piede e sulle scarpate dei rilevati arginali con pericolo per la loro stabilità in caso di piene, dovute anche allo smovimento di terreno nella fascia di rispetto al piede degli argini stessi,
SI INVITANO
Tutti i proprietari frontisti degli argini esistenti nel territorio comunale, al rigoroso rispetto del divieto prescritto all’art.96 comma f, del Testo Unico sulle Opere Idrauliche R.D.523/1904, di seguito riportato:
art. 96 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 Testo unico sulle opere idrauliche
Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: a)-e)omissis f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita
dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi.
Si precisa che il mancato rispetto dei disposti sopra richiamati comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
IL SINDACO
Dott. Maurizio Rasero
In allegato l'avviso.