mar 24 mag, 2016
Dopo un anno di percorso iniziato in Giunta regionale ed integrato con il contributo della Commissione consigliare competente in materia, la Regione Piemonte, a fine aprile 2016, ha emanato la legge a prevenzione del gioco d’azzardo patologico (legge regionale n. 9 del 2 aprile 2016
Il disegno di legge era nato come proposta congiunta degli Assessori alla Sanità e all’Istruzione, Lavoro e Formazione della Regione Piemonte.
La legge prevede degli aspetti importanti per prevenire il gioco d’azzardo compulsivo e tutelare le fasce più deboli della popolazione.
Tante le novità introdotte: cerchiamo di sintetizzare le caratteristiche principali.
L’articolo 3 prevede il piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, di durata triennale.
Il piano dovrà programmare:
interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal gioco mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione,
interventi di formazione ed aggiornamento per i gestori, (obbligatoria ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attività),
< > e di diffusione di strumenti di comunicazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza,
interventi di supporto amministrativo per i comuni in caso di avvio di azioni legali su tematiche collegate al gioco.
La norma di legge di riferimento riguardo agli apparecchi per il gioco è l'art. 110, commi 5 e 7, del Testo unico della Pubblica Sicurezza - Regio Decreto 773/1931 come modificato dalla Legge 228/2102; per saperne di più, si suggerisce di consultare la circolare operativa 66/2013 della Polizia Municipale della Città di Torino, disponibile sul sito istituzionale.
Con la legge regionale sono stati individuati i luoghi sensibili vicino ai quali non potranno essere collocati apparecchi per il gioco:
istituti scolastici di ogni ordine e grado;centri di formazione per giovani e adulti;luoghi di culto; impianti sportivi; ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario;strutture ricettive per categorie protette,luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;istituti di credito e sportelli bancomat; esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati, movicentro e stazioni ferroviarie. Viene inoltre lasciata la possibilità ai Comuni di individuare altri luoghi sensibili.
I limiti di distanza da tali luoghi sensibili dovranno essere calcolati in base al percorso pedonale più breve che non potrà essere inferiore a 300/500 metri, a seconda che si tratti di comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti o al di sopra.
Altro punto importante è la limitazione dell’orario di apertura delle sale da gioco, delle sale scommesse e degli esercizi che posseggano degli apparecchi per il gioco; dovranno prevedere una sorta di "pausa" per una durata non inferiore a tre ore nell'arco dell'orario di apertura previsto, in cui non si potrà giocare.
Sono vietate forme di pubblicità relative all’apertura o all’esercizio delle sale da gioco, delle sale scommesse o all’installazione degli apparecchi per il gioco presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e i locali pubblici. (fonte Dors, Centro regionale d documentazione per la promozione della salute)