Politiche 2022. Elettori residenti temporaneamente all'estero
Gli elettori italiani che si trovino temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche per un periodo di almeno 3 mesi nel quale ricade la data delle prossime elezioni politiche del 25 settembre possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero optando entro il 24 agosto per questa modalità di esercizio del diritto di voto, secondo quanto prevede l'articolo 4 bis, commi 1, 2, 5 e 6 della legge n.459/2001 (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero).
Come si fa.
L'elettore temporaneamente all'estero deve inviare al comune di iscrizione nelle liste elettorali la dichiarazione di opzione contenente tutte le informazioni previste dalla legge, tra le quali l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale; tale dichiarazione deve pervenire al comune entro il 32esimo giorno antecedente la data delle votazioni, dunque entro il 24 agosto, accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.
La dichiarazione di opzione può essere recapitata al rispettivo comune nel termine previsto via posta, telefax, posta elettronica anche non certificata o recapitata a mano, anche tramite terze persone. dichiarazione di opzione
Banchetti e comizi elettorali in occasione delle elezioni politiche
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Convocazione comizi elettorali
Postazioni propaganda
Delibera n. 325
Delibera spazi elezione della Camera dei Deputati
Delibera spazi elezione del Senato
Manifesti candidati alle Elezioni Politiche del 25/09/2022
Candidati alla Camera dei Deputati
Candidati al Senato della Repubblica
Elenco Seggi Elettorali per elezioni politiche del 25/09/2022
Lista Sezioni elettorali
Modalità di espressione voto
Il seggio consegna all’elettore due schede, una per la Camera ed una per il Senato. I modelli delle due schede sono identici. Le schede recano il nome del candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinominale, il contrassegno di ciascuna lista o i contrassegni delle liste in coalizione ad esso collegate.
A fianco dei contrassegni delle liste sono stampati i nominativi dei relativi candidati nel collegio plurinominale.
Il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.
Il voto così espresso vale ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale ed a favore della lista nel collegio plurinominale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, il voto è comunque valido anche per la lista collegata.
In presenza di più liste collegate in coalizione, il voto è ripartito tra le liste della coalizione, in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del collegio uninominale.
Le modalità di voto sono riportate anche nella parte esterna della scheda elettorale, precisando che:
Se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato del collegio uninominale e un segno sul sottostante rettangolo contenente il contrassegno della lista ed i nominativi dei candidati, il voto è comunque valido a favore sia del candidato uninominale sia della lista.
Se l’elettore traccia un segno sul contrassegno e un segno sui nominativi dei candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore sia della lista sia del candidato uninominale collegato.
Se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non sia collegato, il voto è nullo, in quanto per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non è previsto il voto disgiunto (art.59-bis del D.P.R. n.361/1957, come novellato dall’art.1, comma 21, della legge n.165/2017).
Casi in cui è ammesso il voto in seggio diverso da quello di appartenenza
La legge prevede che possano votare in Italia fuori del comune di residenza solo alcune categorie di elettori, come quelli ricoverati in ospedali e case di cura, militari, naviganti, i componenti dell'Ufficio elettorale di sezione e le Forze dell'ordine; inoltre i rappresentanti di lista, designati dai partiti, possono votare presso il seggio in cui svolgono tali funzioni qualora siano elettori dello stesso collegio plurinominale alla Camera e della stessa regione al Senato.
Per gli elettori che, non rientrando in tali categorie, per esercitare il diritto di voto devono raggiungere il comune di residenza recandosi presso il proprio seggio di iscrizione elettorale, sono previste agevolazioni tariffarie per viaggi in treno, aereo o nave.
Documenti di identità da presentare al momento del voto
I documenti di identità da presentare al momento del voto sono quelli ricompresi in una delle tre seguenti categorie:
Esercizio di voto da parte degli elettori diversamente abili:
Possono essere accompagnati all’interno della cabina elettorale solo gli elettori diversamente abili che siano fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto, e cioè i non vedenti, gli amputati delle mani, e gli affetti da paralisi o da altro impedimento fisico di analoga gravità.
Ciò premesso, sono ammessi al voto assistito presso il seggio gli elettori che, presentando apposita certificazione sanitaria, abbiano ottenuto, da parte del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, l’inserimento sulla propria tessera elettorale dell’annotazione del diritto al voto assistito mediante apposizione del codice (AVD).
Possono anche essere ammessi a votare con un accompagnatore gli elettori il cui impedimento fisico nell’espressione autonoma del voto sia evidente.
Quando manchi il suddetto simbolo o codice sulla tessera elettorale o quando l’impedimento fisico non sia evidente il diritto al voto assistito può essere dimostrato con un certificato medico - redatto da un funzionario medico designato dai competenti organi delle aziende sanitarie locali - nel quale sia espressamente attestato che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore.
L’ammissione al voto assistito non è quindi consentita per infermità che non influiscono sulla capacità visiva oppure sul movimento degli arti superiori, ivi comprese le infermità che riguardano esclusivamente la sfera psichica dell’elettore.
Le disabilità di natura psichica hanno infatti rilevanza ai fini del diritto al voto assistito solo quando la patologia comporti una menomazione fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.
Si precisa che nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un diversamente abile.
Sulla tessera elettorale dell’accompagnatore, all’interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale l’elettore di fiducia ha assolto a tale compito. Infatti il presidente, prima di consegnare la scheda, deve:
Gli elettori non deambulanti, iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in qualsiasi altra sezione elettorale del comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche.
Tali elettori, per poter votare, oltre alla tessera elettorale, devono presentare una documentazione dalla quale risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione, e precisamente:
Il voto è espresso nella cabina appositamente allestita per gli elettori non deambulanti.
Esercizio di voto a domicilio
Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali da renderne impossibile l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano (anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap) e gli elettori affetti da gravi infermità, che si trovino in dipendenza continuativa da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione, hanno la possibilità di votare a domicilio.
La domanda, corredata da un certificato medico della ASL e dalla copia della tessera elettorale, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, e cioè entro il 5 settembre 2022.
Raccolta voto a domicilio per gli elettori positivi covid – 19
In conformità alle vigenti disposizioni si comunica che gli elettori positivi al Covid -19 in condizioni di isolamento domiciliare o di trattamento domiciliare potranno presentare domanda di raccolta di voto a domicilio tra il 15/9/2022 e il 20/9/2022 utilizzando l’indirizzo di posta elettronica elettorale@comune.asti.it.
Per esercitare il diritto di voto si dovrà far pervenire al Sindaco, unitamente alla dichiarazione di voler votare presso il proprio domicilio, il certificato del funzionario medico designato dall’Asl At che, con il consenso dell’elettore stesso, attesti la ricorrenza , quale requisito legittimante l’esercizio del voto a domicilio, la condizione di soggetto positivo in trattamento domiciliare o di isolamento covid – 19.
Presidenti di Seggio
Istruzioni
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