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Imposta comunale sulla pubblicità
A partire dal giorno 20 dicembre 2010 l'Ufficio della M.T. SPA – Concessionaria della riscossione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni e della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche avrà nuova sede in Via Natta 3 con ingresso dal parcheggio ASP.
Si comunica che a partire dal I° gennaio 2006 la Società MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A è subentrata alla Società San Giorgio S.p.a nel servizio di accertamento, riscossione, DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
rivolgersi a:
MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A. (ora M.T. SPA)
VIA NATTA 3
14100 ASTI
TELEFONO : 0141/399974
FAX : 0141/399790
indirizzo e-mail : astitributi@maggioli.it
Da tale data i pagamenti dei tributi su indicati dovranno essere effettuati sul seguente numero di C/C POSTALE :
n. 69232411 intestato a M. T. S.P.A. COMUNE DI ASTI ICP/DPA
o
tramite versamento diretto presso gli uffici della Società, Via Natta 3
o
attraverso pagamento online
ORARIO APERTURA UFFICI:
da lunedì al venerdì: 8,30-12,30/14,30-16,00
sabato 11,30-12,00 (solo per ritiro manifesti mortuari con carattere d'urgenza)
domenica 10,00 -11,00 (solo per ritiro manifesti mortuari con carattere d'urgenza)
AVVISO
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2012
Scadenza: 31/01/2012
In caso di omesso o tardivo pagamento, qualora non fosse iniziato il procedimento di accertamento, è applicabile il RAVVEDIMENTO OPEROSO CON LE SEGUENTI MODALITA' :
TRIBUTO + SANZIONE del 3% + INTERESSI legali giornalieri al tasso annuo del 2,5%, calcolati (solo sul tributo) entro 30 GIORNI dalla scadenza del pagamento
TRIBUTO + SANZIONE del 3,75% + INTERESSI legali giornalieri al tasso annuo del 2,5%, calcolati (solo sul tributo) entro il 31/01/2013.
"Il REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE E LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E' STATO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1469 del 23/06/1994 e s.m. e i."
Tariffe approvate con D.G.C. n. 509 del 24/11/2006 ![]()
La legge finanziaria 2007 ha previsto che dal 1° gennaio 2007 per tutti i tributi locali il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento in difetto se la frazione e' inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Tali arrotondamenti si applicano anche ai rapporti pendenti di imposta (versamenti relativi agli anni precedenti).