Ti trovi qui:
Versamenti
L'I.C.I. è dovuta dal soggetto passivo per anni solari, il versamento deve essere effettuato nel corso dello stesso anno in cui si sono verificati i presupposti, a differenza della denuncia che invece deve essere presentata l'anno successivo.
Le somme rimborsate possono, su richiesta del contribuente contestualmente alla presentazione della domanda, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni derivanti da provvedimenti di accertamento relativi ad anni precedenti, semprechè l’importo a rimborso sia pari o superiore a quello da compensare. La compensazione è altresì ammessa con gli importi dovuti a titolo di imposta per l’anno in corso o quello successivo.
L'imposta compete proporzionalmente alla quota e ai mesi di possesso, il mese è considerato per intero se il possesso si è protratto per almeno 15 giorni, periodi inferiori non sono considerati.
L'Imposta può essere versata in una unica Soluzione entro il 16 GIUGNO, oppure in 2 rate, di cui: entro il 16 giugno l’unica soluzione oppure la 1^ rata pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; entro il 16 dicembre la 2^ rata, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
La legge finanziaria 2007 ha previsto che dal 1° gennaio 2007 per tutti i tributi locali il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento in difetto se la frazione e' inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Tali arrotondamenti si applicano anche ai rapporti pendenti di imposta (versamenti relativi agli anni precedenti).
Importo minimo del versamento I.C.I.: l'imposta non è dovuta se l'importo totale annuo (acconto + saldo) è pari o inferiore a € 2 ; è dovuta a saldo entro il 16 dicembre se l’importo è superiore a € 2.
Occorre effettuare un unico versamento, su un unico bollettino, per ogni comune su cui sono ubicati gli immobili.
A norma del D.Lgs. 504/92 i contitolari di immobili devono effettuare versamenti separati, ognuno con il proprio bollettino in proporzione alle singole situazioni di possesso; tuttavia, in applicazione dell'art. 7 del Regolamento Comunale sotto riportato, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati cumulativamente da un contitolare per conto di altri, fermo restando l'irrogabilità di sanzioni per motivi diversi.
Per le parti comuni condominiali per le quali è stata presentata denuncia unica dall'amministratore, il versamento deve essere eseguito su un unico bollettino sempre a nome del condominio.
MODALITA’ DI VERSAMENTO (ART. 7 Regolamento Comunale I.C.I.)
“1. Ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, all’articolo 10 , comma 1 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e’ aggiunto il seguente periodo: “ Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti ICI effettuati, anzichè separatamente da ciascun titolare per la parte corrispondente alla propria quota di possesso, cumulativamente da uno qualsiasi di essi per conto degli altri, fermo restando, ovviamente la irrogabilità di sanzioni per motivi diversi, ai soggetti passivi individuati dall’articolo 58, comma 19 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti I.C.I. effettuati per l’intero anno d’imposta, dal soggetto venditore che, in accordo con il soggetto compratore, presenti al Servizio Tributi una dichiarazione sottoscritta che autorizzi il Comune a voler considerare valido il versamento effettuato per conto altrui.
3. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.”
Il versamento può essere effettuato :
- con Conto Corrente Postale n. 88657838 intestato a Concessione di Asti Equitalia Sestri S.p.A., presso lo sportello del Concessionario Equitalia Sestri (orario dal lun. al ven. dalle 8,20 alle 13) e tutti gli uffici postali;
- on line collegandosi al sito www.comune.asti.it e www.equitaliasestri.it;
- con il Modello F24 (il codice ente/codice comune” da indicare per il Comune di Asti è “A479”).