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Uffici
Bilancio e tributi

Largo Scapaccino 5/7
(Ex Scuola Leonardo da Vinci)
Assessore: Maurizio Lattanzio
Dirigente: Dott. Mariagrazia Ladame

Info

Tel. 0141 399.964
Fax: 0141 399.971

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Rimborsi I.C.I. - Informazioni

 

Domanda di Rimborso I.C.I. e Richiesta Accredito. Compensazione

 

Richiesta compensazione versamento I.C.I. tra contitolari


La procedura di rimborso dell'imposta indebitamente versata al comune a titolo di I.C.I. viene avviata dal contribuente che, in applicazione del regolamento comunale per il Comune di Asti, deve presentare domanda entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. (Art. 4 Regolamento Comunale I.C.I.). L'unico caso di rimborso d'ufficio (senza necessità di presentazione della domanda di rimborso da parte del contribuente) è previsto dalla legge e riguarda l'ipotesi di attribuzione di una rendita catastale d'ufficio da parte dell'U.T.E. inferiore a quella dichiarata dal contribuente ante 2007 (il comma 173 della Legge Finanziaria 2007 ha abilito le rendite catastali presunte); consigliamo comunque a tutti coloro che venissero a conoscenza di variazioni catastali che comportino diminuzione di imposta, di presentarla ugualmente per velocizzare le pratiche di liquidazione ed evitare disguidi.
Si ricorda inoltre, che NON si può dar luogo a rimborso se la somma richiesta, computando gli interessi, NON SIA SUPERIORE a 2,00 per ogni singola annualità d’imposta (Art. 8 bis del Regolamento Comunale I.C.I.)
"Per le aree divenute successivamente inedificabili, (Art. 2 Regolamento Comunale I.C.I.), il rimborso spetta a condizione che, la dichiarazione di inedificabilità delle aree consegua da atti amministrativi approvati dal Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta."
Si stabilisce il rimborso della maggior somma versata, tra l'imposta dovuta in base al valore calcolato ai sensi dell'articolo 5, comma 7 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e l'imposta dichiarata ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 della stessa legge, quale area edificabile.
E' condizione indispensabile affinché il soggetto richiedente abbia diritto al rimborso di imposta che non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico - edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art.31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n.1150 e successive modificazioni ed integrazioni, che non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate e che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.
La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato. Il diritto al rimborso si prescrive in cinque anni dalla data dell’ultimo versamento.

La domanda di rimborso, scaricabile dal Sito internet comunale www.comune.asti.it alla voce I.C.I., deve essere redatta in carta semplice su apposito modello da compilare accuratamente in ogni sua parte. La presentazione può avvenire direttamente al Settore Tributi del Comune di Asti - Ufficio I.C.I. - Largo Scapaccino n. 5/7 ; oppure all'Ufficio Protocollo in P.zza San Secondo n. 1; oppure a mezzo posta, a mezzo Fax (0141/399971 – 0141/399965), oppure via e-mail  all’indirizzo tributi@comune.asti.it
 

Sulle somme dovute a titolo di rimborso di imposta vengono calcolati gli interessi a partire dalla data  del versamento (art. 1 comma 165 Legge 296 del 27/12/2006 – FINANZIARIA 2007) al tasso di interesse legale (2,5%) con maturazione giorno per giorno fino al 31/12/2007; al tasso di interesse legale (3%) con maturazione giorno per giorno dall’1/01/2008.


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