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Riduzioni e detrazioni
L'unica riduzione d'imposta prevista ai fini dell'I.C.I. nella misura
del 50% dell'imposta calcolata riguarda i fabbricati dichiarati inagibili
o inabitabili e di fatto non utilizzati. L'inagibilità e l'inabitabilità si
verificano nei casi di accertato degrado fisico (immobili diroccati,
pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale
e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione.
Per poter applicare la riduzione d'imposta del 50% l'inagibilità e
l'inabitabilità devono essere :
- comprovate da specifica Ordinanza del Sindaco da non confondere con
l'autorizzazione edilizia all'esecuzione di lavori di ristrutturazione
- a decorrere dall'1/1/97 possono essere dichiarate dal proprietario
con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Le caratteristiche di inagibilità e inabitabilità sono
state definite con l'art. 5 del Regolamento Comunale : degrado fisico
sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria
o straordinaria, rischi di crollo, edifici per i quali è stata
emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino.
Per i fabbricati in corso d'opera che non rispondono ai requisiti di
inabitabilità e inagibilità, fino alla data di ultimazione
dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, la base
imponibile è data dal valore dell'area su cui si trova il fabbricato
senza considerare il fabbricato stesso.
L'immobile destinato ad abitazione principale direttamente dal soggetto
passivo gode di una detrazione di €103,29 (L. 200.000) annue fino
a concorrenza dell'imposta dovuta per la singola unità abitativa.
Dall'anno d'imposta 1999 la detrazione e' estesa anche alle pertinenze
dell'abitazione principale.
Con effetto dall/1/01/2001, le pertinenze sono state individuate con
l'art. 11 del Regolamento Comunale:
Sono considerate pertinenze ai fini dell'applicazione dell'ICI le unità immobiliari
classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7,
nel numero massimo di una unità per categoria, destinate ed effettivamente
utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale.
Per la categoria C/6 (locali adibiti ad autorimesse), si concede l'agevolazione
anche all'unità immobiliare non ubicata nello stesso fabbricato
dell'abitazione principale.
Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella
quale il soggetto passivo d'imposta dimora abitualmente con la sua famiglia,
e che normalmente (ma non necessariamente) coincide con la residenza
anagrafica.
Se lo stesso immobile costituisce abitazione principale da parte di più persone
aventi diritto reale di godimento (proprietari, usufruttuari ecc.) l'importo
della detrazione spetta a tutti in parti uguali proporzionalmente al
periodo per il quale si protrae l'utilizzo come abitazione principale.
Il Comune di Asti ha riconfermato per l'anno d'imposta 2004 l'applicazione
della detrazione per abitazione principale anche per i soggetti passivi
anziani o disabili che risiedono in istituti di ricovero o sanitari a
condizione che l'immobile non sia locato.
Un'ulteriore riduzione riguarda i terreni agricoli condotti direttamente
da imprenditori agricoli che sono soggetti all'imposta solo per la parte
di valore eccedente i 50 milioni con le seguenti riduzioni :
70% dell'imposta calcolata oltre i 50 milioni fino a 120 milioni
50% dell'imposta calcolata oltre i 120 milioni fino a 200 milioni
25% dell'imposta calcolata oltre i 200 milioni fino a 250 milioni.
Dal 1998 con l'applicazione delle disposizioni del D.Lgs.446/97 il beneficio
della riduzione per i terreni agricoli è riservato ai soli agricoltori
iscritti nelle liste comunali delle persone soggette al pagamento dei
contributi per invalidità, vecchiaia e malattia (ex - Scau)