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Uffici
Bilancio e tributi

Largo Scapaccino 5/7
(Ex Scuola Leonardo da Vinci)
Assessore: Maurizio Lattanzio
Dirigente: Dott. Mariagrazia Ladame

Info

Tel. 0141 399.964
Fax: 0141 399.971

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Riduzioni e detrazioni

L'unica riduzione d'imposta prevista ai fini dell'I.C.I. nella misura del 50% dell'imposta calcolata riguarda i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. L'inagibilità e l'inabitabilità si verificano nei casi di accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione.
Per poter applicare la riduzione d'imposta del 50% l'inagibilità e l'inabitabilità devono essere :
- comprovate da specifica Ordinanza del Sindaco da non confondere con l'autorizzazione edilizia all'esecuzione di lavori di ristrutturazione
- a decorrere dall'1/1/97 possono essere dichiarate dal proprietario con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Le caratteristiche di inagibilità e inabitabilità sono state definite con l'art. 5 del Regolamento Comunale : degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, rischi di crollo, edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino.
Per i fabbricati in corso d'opera che non rispondono ai requisiti di inabitabilità e inagibilità, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, la base imponibile è data dal valore dell'area su cui si trova il fabbricato senza considerare il fabbricato stesso.
L'immobile destinato ad abitazione principale direttamente dal soggetto passivo gode di una detrazione di €103,29 (L. 200.000) annue fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la singola unità abitativa.
Dall'anno d'imposta 1999 la detrazione e' estesa anche alle pertinenze dell'abitazione principale.
Con effetto dall/1/01/2001, le pertinenze sono state individuate con l'art. 11 del Regolamento Comunale:
Sono considerate pertinenze ai fini dell'applicazione dell'ICI le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nel numero massimo di una unità per categoria, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale.
Per la categoria C/6 (locali adibiti ad autorimesse), si concede l'agevolazione anche all'unità immobiliare non ubicata nello stesso fabbricato dell'abitazione principale.
Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale il soggetto passivo d'imposta dimora abitualmente con la sua famiglia, e che normalmente (ma non necessariamente) coincide con la residenza anagrafica.
Se lo stesso immobile costituisce abitazione principale da parte di più persone aventi diritto reale di godimento (proprietari, usufruttuari ecc.) l'importo della detrazione spetta a tutti in parti uguali proporzionalmente al periodo per il quale si protrae l'utilizzo come abitazione principale.

Il Comune di Asti ha riconfermato per l'anno d'imposta 2004 l'applicazione della detrazione per abitazione principale anche per i soggetti passivi anziani o disabili che risiedono in istituti di ricovero o sanitari a condizione che l'immobile non sia locato.
Un'ulteriore riduzione riguarda i terreni agricoli condotti direttamente da imprenditori agricoli che sono soggetti all'imposta solo per la parte di valore eccedente i 50 milioni con le seguenti riduzioni :

70% dell'imposta calcolata oltre i 50 milioni fino a 120 milioni

50% dell'imposta calcolata oltre i 120 milioni fino a 200 milioni

25% dell'imposta calcolata oltre i 200 milioni fino a 250 milioni.
Dal 1998 con l'applicazione delle disposizioni del D.Lgs.446/97 il beneficio della riduzione per i terreni agricoli è riservato ai soli agricoltori iscritti nelle liste comunali delle persone soggette al pagamento dei contributi per invalidità, vecchiaia e malattia (ex - Scau)



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