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Articolo 15 del Regolamento I.C.I.
CON EFFETTO DALL’01/01/1999, E’ IN VIGORE IL REGOLAMENTO I.C.I. APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DELL’ 11/03/1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI APPROVATE CON D.C.C. n. 74 del 29/12/2000; D.C.C. n. 21 del 27/03/2001, D.C.C. n. 16 DEL 27/02/2003 e D.C.C. n. 25 del 15.3.2006.
ARTICOLO 15: AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI ATTI DI AGGIORNAMENTO - ATTRIBUZIONE DEL CLASSAMENTO CATASTALE A SEGUITO E CON RIFERIMENTO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEI COMMI 336 E 337 DELL’ART. 1, DELLA LEGGE 30.12.2004 n. 311
1. I soggetti passivi dell’Imposta Comunale sugli Immobili, in quanto titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata non dichiarate in Catasto ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, ubicate nel territorio comunale, che abbiano presentato alla competente Agenzia Provinciale del Territorio, prima che il Comune ne faccia richiesta, gli atti di attribuzione/aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994 n. 701 con indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, a pena di inammissibilità della definizione agevolata, possono definire i rapporti tributari di loro competenza relativi a cinque annualità di imposta arretrate per ogni singolo immobile oggetto dell’agevolazione, con il versamento di una somma pari alla sola imposta o alla maggiore imposta dovuta, con l’applicazione dell’aliquota relativa al tipo di utilizzo degli immobili prevista per i diversi anni di riferimento, calcolata sull’intero imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita, ovvero sul maggiore imponibile adottato nel caso di aggiornamento della rendita preesistente, con l’esclusione in entrambi i casi di sanzioni ed interessi; per le annualità in corso e seguenti si applicano, sulle rendite attribuite/aggiornate, le aliquote determinate per ogni anno. Se la mancata presentazione della denuncia catastale è riferibile ad un periodo inferiore ai cinque anni, l’importo deve essere calcolato con decorrenza dalla data dell’effettiva variazione.
2. La definizione agevolata delle annualità arretrate di cui al precedente comma si perfeziona con il pagamento in autoliquidazione entro 30 giorni dalla presentazione all’Agenzia del Territorio degli atti di attribuzione/aggiornamento di cui al D.M. 701/94 (per cui è previsto il termine perentorio del 31.08.2006),a mezzo conto corrente postale con i bollettini di c/c previsti per i versamenti I.C.I. ordinari, utilizzando un bollettino per ogni annualità, e con la presentazione a pena di inammissibilità di apposito modulo predisposto dall’ufficio Tributi entro lo stesso termine. Il suddetto modulo sostituisce il modello di comunicazione I.C.I. previsto dall’articolo 8 del presente Regolamento.
3. Il Comune provvede alla verifica dell’indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e dell’adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata e, in caso di versamento insufficiente, liquida le maggiori somme dovute con le relative sanzioni ed interessi. In caso di omessa e/o infedele indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e in caso di omesso versamento, con provvedimento motivato da comunicare all’interessato a mezzo raccomandata a.r., attiva la procedura di cui ai commi 336 e 337 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311.
4. Nel caso in cui, a seguito dell’attività di controllo eseguita dall’Agenzia del Territorio sulla base del D.M. n. 701/94, gli atti di attribuzione o aggiornamento vengano sottoposti a rettifica, il Comune procede al recupero dell’I.C.I. dovuta sulla differenza di rendita, con le relative sanzioni ed interessi o al rimborso delle eventuali somme eccedenti versate senza interessi.