Comune di Asti: Vai al contenuto della pagina

Sito accessibile - scegli la versione: Grafica Alta visibilità Solo testo




Uffici
Politiche ambientali

Palazzo Ottolenghi,
Corso Alfieri 350
Assessore: Diego Zavattaro
Dirigente: Arch. Scaramozzino Antonio

Info

Tel. 0141 399.530
Fax: 0141 399.452

Invia una mail al settore

Ti trovi qui:

Incentivi nazionali risparmio energetico

Guida tecnica finanziaria 2008

Agenzia delle entrate risparmio energetico


Finanziaria 2008

Legge 24 Dicembre 2007, n. 244, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007.

Agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie e per la riqualificazione energetica degli edifici

Novità in materia di agevolazione all’edilizia prevista dalla Legge finanziaria 2008 e, in particolare:

  • La detrazione I.R.P.E.F. del 55% per gli interventi di risparmio energetico;
  • La proroga della detrazione I.R.P.E.F. del 36% sulle spese di ristrutturazione di fabbricati abitativi;
  • La proroga dell’aliquota I.v.a. ridotta sui corrispettivi degli interventi edilizi.

 

Premessa

L’art. 2, commi da 12 a 18, Legge finanziaria 2008, , dispone la proroga di una serie di agevolazioni relative agli interventi di ristrutturazione edilizia per il triennio 2008, 2009 e 2010.

Più precisamente sono prorogate la detrazione Irpef pari al 36% delle spesa sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia [comma 12, lettera a)], l’applicazione dell’aliquota I.V.A. del 10% sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (comma 13), nonché la detrazione I.R.P.E.F. del 55% sulle spese sostenute per interventi mirati alla riqualificazione energetica degli edifici (comma 15).

Inoltre è reintrodotta, dopo un periodo di interruzione, la detrazione Irpef del 36% sull’acquisto di unità immobiliari facenti parte di interi fabbricati ristrutturati, in relazione ad interventi eseguiti dal 1º gennaio 2008 e sino al 31 dicembre 2010, purchè l’acquisto avvenga entro il 30 giugno 2011 [comma 12, lettera b)].

        

1 ) Detrazione del 55%

la detrazione del 55% è stata introdotta dall’art. 1, commi da 344 a 347, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 in relazione alle spese sostenute sino al 31 dicembre 2007 per la realizzazione di vari tipi di intervento volti alla riqualificazione energetica degli edifici.
Il comma 15 dell’art. 2  proroga l’applicazione per l’intero triennio 2008, 2009, 2010.
I tipi di intervento ammessi sono classificabili in quattro categorie generali, per ciascuna delle quali è posto un distinto tetto massimo di spesa e, quindi, di detrazione:

Comma

Tipi di intervento

Tetto massimo di spesa

Limite massimo di detrazione

344

Riqualificazione energetica degli edifici

181.818,18 €

100.000,00 €

345

Involucro esterno degli edifici (tetti, pavimenti,coibentazioni), finestre con infissi

109.090,90 €

60.000,00 €

346

Installazioni di pannelli solari

109.090,90 €

60.000,00 €

347

Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, con installazione di caldaie a condensazione

55.545,45 €

30.000,00 €

 
I tipi di intervento sono stati, comunque, individuati dettagliatamente dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con in Ministro dello sviluppo economico emanato in data 19 febbraio 2007 .

Ambito applicativo

Va osservato che l’ambito dell’applicazione della detrazione del 55% è ben più ampio di quella illustrata in precedenza del 36%, poiché:

  • è fruibile in relazione ad interventi eseguiti su fabbricati di ogni genere (purchè già esistenti) e non solo su fabbricati abitativi;
  • è fruibile sia da soggetti non imprenditori, sia da soggetti imprenditori (persone fisiche imprenditrici o società di ogni tipo);
  • è fruibile sia da coloro che possiedono l’immobile, sia dai soggetti che lo detengono, quali il conduttore, il comodatario ed anche l’utilizzatore, nell’ambito del contratto di leasing (art. 2 del Decreto Interministeriale 19 febbraio 2007);
  • la detrazione è applicabile sia agli effetti dell’Irpef, sia agli effetti dell’Ires, essa, quindi, può essere utilizzata anche dalle società di capitali munite di personalità giuridica.

Si rammenta che trattasi di una detrazione e non di un credito, per cui essa è portata a riduzione dell’imposta lorda dovuta dal contribuente, nei limiti della medesima: ciò significa che, qualora la detrazione spettante per un determinato periodo superi l’imposta lorda, l’eccedenza andrà perduta e non potrà generare un credito riportabile al periodo successivo.
Da questo punto di vista, deve essere accolta positivamente l’innovazione introdotta dalla  legge finanziaria (comma 18 dell’art. 2) che consente di ripartire la detrazione in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all’atto della prime detrazione.
A decorrere dalle spese sostenute dal 1º gennaio 2008, dunque, ciascun contribuente, sulla base della stima dell’imposta lorda dovuta negli esercizi successivi, sarà libero di scegliere il numero di rate in cui ripartire la detrazione maturata.

 

Si osservi che, in relazione alle spese sostenute nell’arco del periodo 2007, la LEGGE n. 296/2006 prevedeva obbligatoriamente la ripartizione della detrazione in tre rate annuali, senza alcuna alternativa.

Adempimenti

Per fruire dell’agevolazione il contribuente deve rispettare alcuni adempimenti documentali (art. 1, comma 348, della Legge n. 296/2006 e art. 4 del Decreto Interministeriale del 19 febbraio 2007), che sono così sintetizzabili:

  • la rispondenza dell’intervento eseguito ai requisiti previsti dalla legge deve risultare da perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato, che deve essere acquisita dal contribuente;
  • il contribuente deve acquisire, inoltre, la certificazione energetica dell’edificio di cui alla Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 ovvero un “attestato di qualificazione energetica” asseverato da un professionista abilitato, che riporta i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio ove sono stati eseguiti i lavori; la certificazione deve essere eseguita secondo la schema riportato nell’allegato A del Decreto Interministeriale 19 febbraio 2007;
  • il contribuente deve infine acquisire la scheda tecnica informativa relativa agli interventi eseguiti, redatta anch’essa da un tecnico abilitato secondo lo schema riportato nell’allegato E del Decreto Interministeriale 19 febbraio 2007.

Il contribuente deve inviare la certificazione o l’attestazione di qualificazione energetica, nonché la scheda tecnica informativa all’Enea4, mediante lettera raccomandata od anche telematicamente attraverso il sito www.acs.enea.it;
l’invio deve avvenire entro sessanta giorni dalla fine dei lavori.
Per i lavori eseguiti ed ultimati nel corso dell’anno 2007, il termine è stato unificato e differito al 28 febbraio 20085.
I tecnici abilitati, individuati dall’art. 1, comma 6, del Decreto Interministeriale 19 febbraio 2007, sono i soggetti abilitati alla progettazione di edifici ed impianti, quali gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti industriali, i dottori agronomi, i dottori forestali e i periti agrari;

  • il contribuente deve conservare e, se richiesto, esibire all’Agenzia delle Entrate il certificato di asseverazione redatto dal tecnico abilitato, la ricevuta della documentazione inviata all’Enea, nonché le fatture e, se non è un imprenditore, le ricevute dei relativi bonifici bancari.

Per quanto riguarda i pagamenti, la Circolare n. 36/E del 31 maggio 2007 , ha precisato, infatti, che l’obbligo di eseguirli con bonifico bancario o postale, dal quale risulti la relativa causale, il codice fiscale o partita Iva del beneficiario del bonifico, nonché il codice fiscale del beneficiario della detrazione, riguarda solo i soggetti che non siano titolari di reddito d’impresa. Per i soggetti imprenditori ( sia in forma individuale, sia in forma societaria) tale obbligo è, invece, espressamente escluso dall’art. 4 del citato decreto, poiché, come spiega la Circolare n. 36/E, il momento del pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione di tale tipologia di reddito.

Se ne deduce, dunque, che, nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto imprenditore, l’entità della detrazione spettante in ciascun periodo d’imposta non sarà commisurata ai pagamenti eseguiti nel periodo, ma al corrispettivo (anche se non pagato) dei beni mobili consegnati o spediti o dei servizi ricevuti, la cui prestazione sia stata ultimata durante il periodo di riferimento: anche la detrazione, dunque, come il reddito d’impresa, deve essere determinata in base al principio di competenza economica.
Soltanto nel caso in cui il beneficiario non sia imprenditore la detrazione del 55% sarà commisurata, in base al principio di cassa, ai pagamenti eseguiti.
A differenza di quanto previsto agli effetti dell’agevolazione del 36%, non è necessario inviare preventivamente all’Agenzia delle Entrate la comunicazione di inizio lavori, né inviarla alla
competente Agenzia sanitaria locale, fatta salva la normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.
La citata Circolare n. 36/E del 31 maggio 2007 ( paragrafo 4) ritiene che sia necessario, sebbene la norma non lo preveda espressamente che, al pari degli interventi di ristrutturazione edilizia ammessi al 36%, sulle fatture emesse dai fornitori sia indicato il costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell’intervento.
La medesima circolare (paragrafo 8) ha precisato che la detrazione del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni concesse per i medesimi interventi, salvo che si tratti di incentivi per il risparmio energetico.
Di fatto, potrà verificarsi abbastanza spesso che siano realizzati interventi che, potenzialmente, possono godere sia della detrazione del 36%, sia di quella del 55%: si pensi, ad esempio, ad un radicale intervento di ristrutturazione di un fabbricato abitativo, nell’ambito del quale siano installate nuove finestre ed infissi, munite dei requisiti per godere dell’agevolazione del 55%.
Le spese inerenti all’installazione delle nuove finestre non potranno dar luogo ad entrambe le detrazioni, ma solo ad una delle due, a scelta del contribuente.
Egli, pertanto, se lo ritenga conveniente, potrà sceglierei avvalersi in relazione a tali spese della detrazione del 55% (rispettando gli specifici adempimenti formali richiesti a tale scopo) e della detrazione del 36% con riferimento a tutte le altre spese di ristrutturazione (rispettando i diversi adempimenti richiesti da tale agevolazione)6.

 

2 ) Detrazione I.R.P.E.F. del 36%

Si tratta della storica agevolazione, da ultimo prevista dall’art. 2, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede una detrazione agli effetti dell’ I.R.P.E.F. pari al 36% delle spese sostenute per la ristrutturazione di fabbricati abitativi o delle parti comuni di condomini a prevalente destinazione abitativa.
La detrazione compete sino al limite di spesa di 48.000,00 € per ogni unità immobiliare, per cui il suo ammontare massimo corrisponde ad 17.280,00 €
La detrazione è imputabile a riduzione dell’Irpef da parte del soggetto  che sostiene le spese in dieci rate annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta in cui le medesime sono sostenute.
Qualora il beneficiario dell’agevolazione sia una persona di età avanzata, il tempo di recupero della detrazione è ridotto: tre rate annuali per i soggetti che abbiano compiuto l’ottantesimo anno di età entro la fine dell’anno in cui la spesa è stata sostenuta oppure cinque rate annuali per i soggetti che abbiano compiuto settantacinque anni.
Si osservi che l’agevolazione consiste in una detrazione e non in un credito, per cui, nel caso in cui l’imposta lorda dovuta sia inferiore alla detrazione spettante nel singolo periodo d’imposta, l’eccedenza andrà perduta e non genererà alcun credito riportabile all’anno successivo.

3 ) Spesa agevolata

Gli interventi e le spese per le quali compete la detrazione sono quelli previsti dell’art. 1 della LEGGE  27 dicembre 1997, n. 449 e precisamente:

  • interventi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 (ex art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n.457) su singole unità immobiliari residenziali, anche rurali e sulle loro pertinenze; si tratta degli interventi edilizi di manutenzione straordinaria [lettera b)], di restauro e risanamento conservativo [lettera c)] e ristrutturazione edilizia [lettera d)]; sono inoltre compresi gli interventi per la messa a norma degli edifici sia per quanto riguarda gli impianti elettrici, sia per quanto riguarda gli impianti a metano, nonché una serie di altri interventi dettagliatamente elencati dall’art. 1 dalla Legge n. 449/1997, quali, ad esempio, gli interventi per la sicurezza statica degli edifici, per l’adozione di misure antisismiche, per l’abbattimento delle barriere architettoniche o per la cablatura degli edifici;
  • interventi di realizzazione di autorimesse o di posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
  • interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (ex art. 31 della Legge n. 457/1978) posti in essere su parti comuni di condomini: si tratta, dunque, degli stessi interventi contemplati per le singole unità abitative, con l’aggiunta della semplice manutenzione ordinaria [lettera a)];
  • acquisto di autorimesse o box pertinenziali ad unità abitative, costruiti su aree pubbliche, ai sensi della Legge 5 maggio 1999, n. 122, da soggetti concessionari dei diritti di superficie (imprese o società cooperative); in questo caso, però, il 36% non è commisurato al prezzo dell’acquisto, ma al costo di realizzazione sostenuto dall’impresa costruttrice del bene, la quale dovrà rilasciare apposita certificazione.

 

Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari dell’agevolazione sono coloro che possiedono o detengono l’unità abitativa: si tratta, pertanto, oltre che del proprietario, di nudo proprietario, dell’usufruttuario o del titolare di altro diritto reale che comporti il possesso, anche del conduttore o del comodatario.
Si rammenta, però, che, a differenza di quanto previsto per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2005, il tetto massimo di spesa di euro 48.000 rimane fermo per ogni unità immobiliare, quand’anche sussistano più potenziali beneficiari in relazione al singolo immobile, come accade, per esempio, in presenza di più comproprietari ovvero di usufruttuari e di nudi proprietari2.
In relazione agli interventi realizzati sino al 31 dicembre 2005, invece, il tetto massimo di spesa era posto in relazione a ciascun beneficiario, per cui, in caso di tre comproprietari, il limite doveva intendersi moltiplicato per tre.

Fra i soggetti beneficiari si annoverano anche le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le imprese familiari e i soggetti ad esse equiparati, contemplati dall’art. 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata.
Siccome questi soggetti imputano per trasparenza i propri redditi ai soci, i quali assoggettano ad Irpef i redditi derivanti dalla partecipazione alle società, nella stessa proporzione attribuiscono la detrazione Irpef del 36% maturata in relazione alle spese sostenute.
Si rammenta, però, che gli immobili di proprietà delle suddette società che danno luogo all’agevolazione sono esclusivamente quelli non strumentali all’attività d’impresa, di cui all’art. 90 del T.U.I.R., richiamato dall’art. 56 del T.U.I.R. per la società in nome collettivo ed in accomandita semplice.
Gli interventi posti in essere dalle società commerciali di persone, dunque, devono riguardare gli immobili, produttivi di redditi di natura fondiaria, i cui costi non sono ammessi in deduzione agli effetti delle imposte sui redditi: solo tele ipotesi, le spese sostenute (non deducibili dal reddito) daranno lungo la detrazione Irpef del 36%, attribuita pro quota ai soci.

Deve altresì essere osservato che l’agevolazione, riguardando soggetti non imprenditori o, comunque, anche nel caso di società commerciali di cui l’art. 5 del Tuir, beni non appartenenti all’attività d’impresa, è sempre fondata sul principio di cassa, per cui la detrazione Irpef ha vigore nell’anno in cui le spese sono state effettivamente sostenute e può essere imputata in misura di un decimo nella dichiarazione dei redditi di tale anno e dei nove successivi ( fatte salve le rateizzazioni più brevi nel caso di beneficiari di età avanzata).

 

 

 

Adempimenti

Gli adempimenti formali richiesti per l’accesso all’agevolazione sono, in sintesi, i seguenti:

  • Invio, prima dell’inizio degli interventi, della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, mediante lettera raccomandata; la comunicazione deve essere redatta utilizzando il Modello approvato con Provv. 17 marzo 2006 e deve essere corredata da alcuni documenti quali, ad esempio, le abilitazioni amministrative richieste in relazione al tipo di interventi da realizzare (permesso di costruire o DIA)3 e le ricevute di pagamento dell’Ici; in alternativa può essere allegata alla comunicazione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso della suddetta documentazione ela disponibilità ad esibirla, se richiesta all’Agenzia Entrate;
  • Invio della comunicazione di inizio lavori all’Azienda sanitaria locale competente, se sia obbligatoria secondo le vigenti norme in materia di sicurezza cantieri;
  • Le spese sostenute devono essere documentate da fatture emesse dai fornitori e devono essere pagate mediante bonifico bancario o postale, con l’indicazione della causale, del codice fiscale o partita Iva del fornitore e del codice fiscale del beneficiario dell’agevolazione;
  • Le fatture e le contabili bancarie devono essere conservate ed esibite all’Agenzia delle Entrate, a richiesta di quest’ultima.

L’art. 1, comma 388, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha posto, quale condizione per fruire dell’agevolazione del 36% l’obbligo di evidenziare in fattura il costo della manodopera, in relazione alle fatture emesse a decorrere dal 1º gennaio 2007; tale obbligo è stato confermato anche per il triennio 2008, 2009, 2010 dal comma 14 dell’art. 2
Per costo si intende l’onere sostenuto dall’impresa esecutrice per remunerare il costo dei propri dipendenti e non il valore della manodopera addebitato al contribuente: l’impresa dovrà, dunque, determinare il costo da indicare in fattura sulla base delle ore di lavoro impiegate dai dipendenti e del relativo costo orario (comprensivo degli oneri contributivi); trattandosi di costo, nessun rilievo hanno le ore di lavoro prestate dal titolare o dai soci dell’impresa.

 

Novità della Finanziaria 2008

Come anticipato, la lettera b) del comma 12 dell’art. 2 reintroduce l’agevolazione prevista dall’art. 9, comma 2, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che per l’anno 2007, non era più stata contemplata.

L’agevolazione consiste nel riconoscimento di una detrazione Irpef a beneficio di chi acquisti un fabbricato abitativo dall’impresa che ha eseguito la ristrutturazione [od un altro intervento edilizio previsto dalle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001] dell’intero edificio cui l’unità compravenduta appartiene.
La detrazione compete all’acquirente o all’assegnatario dell’unità immobiliare, in misura del 36% del valore degli interventi di ristrutturazione eseguiti.
Tale valore, determinato forfetariamente, corrisponde al 25% del prezzo di vendita risultante dall’atto di compravendita o di assegnazione, comunque nel limite massimo di euro 48.000.
Il comma 12 dell’art. 2 precisa, infatti, che l’agevolazione compete secondo il testo vigente al 31 dicembre 2003, per cui la percentuale di detrazione è quella del 36% (e non del 41% previsto dal testo originario dell’art. 9) ed il limite massimo di spesa che dà luogo all’agevolazione è fissato in  48.000,00 € (e non in 60.000,00 € come risulta nel testo originario).
La detrazione massima ammissibile ammonta, quindi, ad 17.280,00 € fruibile in dieci rate annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta in cui il prezzo è stato pagato ed a condizione che la compravendita o l’assegnazione siano già stato stipulati.
E’ possibile avvalersi della detrazione anche a fronte di pagamenti seguiti in acconto, senza che sia stato ancora stipulato l’atto, purchè le parti abbiano sottoscritto un contratto preliminare da cui risulti il versamento degli acconti e che esso sia stato sottoposto a registrazione, fermo restando che l’alienazione dell’immobile deve avvenire entro il 30 giugno 2011.
L’agevolazione reintrodotta dal disegno di legge riguarda soltanto gli interventi eseguiti dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2010: sembrano dunque, esclusi gli interventi che siano già iniziati prima del 1º gennaio 2008 e che si concludano entro il 31 dicembre 2010.
Parimenti sono esclusi i lavori che si concludono oltre il termine del 31 dicembre 2010, sebbene siano iniziati nel corso del triennio agevolato.
Si ritiene che il momento di inizio e di fine lavori possa coincidere con la comunicazione che l’impresa effettua all’ufficio tecnico comunale ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 380/2001, ovvero con i termini di inizio ed ultimazione dei lavori stabiliti dal permesso di costruire (art. 5 del D.P.R. n. 380/2001).
Considerata la particolare natura dell’agevolazione, non sono richiesti gli adempimenti formali normalmente previsti per l’agevolazione del 36% (cfr. D.Int. 9 maggio 2002) e precisamente:

  • Non è necessario che i pagamenti siano eseguiti mediante il bonifico bancario, dal momento che risultano con certezza, dall’atto di alienazione del bene;
  • Non è necessaria alcuna comunicazione di inizio lavori all’Agenzia delle Entrate, dal momento che le opere non sono eseguite dall’interessato, ma dall’impresa venditrice.

Aliquota Iva ridotta

Come anticipato nell’introduzione del presente scritto, il comma 13 dell’art. 2 del disegno di legge finanziaria 2008 ha disposto l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10% sui corrispettivi degli interventi edilizi su fabbricati residenziali rientrati nelle categorie della manutenzione ordinaria e straordinaria, a suo tempo introdotta dall’art. 7, comma 1, lettera b), della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, per i quali sia emessa la fattura a decorrere dal 1º gennaio 2008 e sino al 31 dicembre 2010.
Si tratta, anche in questo caso, della proroga di precedenti disposizioni, la cui scadenza è prevista per il 31 dicembre 2007.
Gli interventi edilizi interessati sono quelli contemplati dalle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e, come prescrive la legge istitutiva, devono riguardare esclusivamente fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata e devono consistere in prestazioni di servizi, rimanendo quindi esclusa la cessione dei beni (ancorché accompagnata dalla prestazione del servizio accessorio di posa in opera).
L’art. 7 della Legge 488/1999 precisa, inoltre, che, qualora la prestazione dei servizi oggetto dell’agevolazione comprende anche la fornitura di beni di valore significativo (individuati dal D.M. 29 dicembre 1999), l’aliquota ridotta sarà applicata solo su una parte dell’intera prestazione e precisamente:

  • sull’intero valore della manodopera;
  • sulla parte del valore del bene fornito che non ecceda il valore della manodopera stessa.

Vediamo un esempio numerico.
Si supponga che, per esempio, si realizzi l’installazione di una caldaia per il corrispettivo complessivo di euro 10.000, di cui 7.000 corrispondono al costo della caldaia stessa ed euro 3.000 rappresentano il costo della manodopera.
La base imponibile ai fini Iva sarà così suddivisa:

 

 

 

                                                        Imponibile                     Iva
Manodopera:                                 euro 3.000 X 10%         euro 300
Caldaia euro 7000,così ripartito:     euro 3.000 X 10%          euro 300
                                                    euro 4.000 X 20%         euro 800
                                                   ----------------------       --------------
Totale                                             euro 10.000                 euro 1.400

Si supponga, invece, che il costo della caldaia ammonti soltanto ad euro 5.000 e che il costo della manodopera sia pari ad euro 5.000, per il corrispettivo complessivo di euro 10.000.

La base imponibile ai fini Iva sarà così suddivisa:

 

                                                        Imponibile                     Iva
Manodopera:                                 euro 5.000 X 10%         euro 500
Caldaia:                                        euro 5.000 X 10%          euro 500                                               
                                                   ----------------------       --------------
Totale                                             euro 10.000                 euro 1.000

 

In sostanza il costo dei beni di valore significativi (nel nostro caso la caldaia) deve essere scomposto in due parti:

  • la prima corrisponde al costo della manodopera ed è soggetta, come la manodopera, all’aliquota del 10%;
  • l’eventuale eccedenza del valore del bene rispetto al costo della manodopera sarà assoggettata all’aliquota propria del bene.

Nel primo esempio il costo della caldaia (7.000) superava il costo della manodopera (3.000), per cui la quota coperta dalla manodopera (3.000) è stata assoggettata al 10%, mentre l’eccedenza di 4.000 è stata sottoposta al 20%.
Nel secondo esempio il costo della caldaia corrisponde a quello della manodopera, per cui, non presentando eccedenze rispetto alla manodopera stessa, essa è stata interamente sottoposto all’aliquota del 10%.

Va osservato che il disegno di legge finanziaria, nel disporre la descritta proroga dell’applicazione dell’Iva ridotta, non ha riproposto ( a differenza di quanto stabilito per la detrazione del 36%) la condizione che il costo della manodopera relativa alla prestazione eseguita sia distintamente indicato in fattura (comma 14 dell’art. 2 del disegno di legge).
Il comma 14, infatti, richiama solo le agevolazioni di cui al comma 12 (detrazione del 36%) e non anche quelle in cui al comma 13 (Iva ridotta).
Ci si domanda se si tratti di una semplice dimenticanza o di una scelta deliberata, dal momento che, con riferimento al periodo 2007, tale condizione era posta con riferimento ad entrambi i tipi di agevolazione: il comma 388 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006 richiama infatti tutte le agevolazioni di cui al comma 387, il quale comprendeva sia la detrazione del 36%, sia l’applicazione dell’Iva ridotta.
Se il testo del disegno di legge non subirà variazioni, avremo che, agli effetti dell’applicazione dell’aliquota Iva 10% sulle prestazioni di manutenzioni ordinarie o straordinarie, non sarà più necessario indicare, sulle fatture emesse a decorrere dal 1º gennaio 2008, il costo della manodopera.
Deve però essere ben chiaro che, se l’intervento di manutenzione straordinaria è oggetto dell’agevolazione del 36% o del 55%, il costo della manodopera, a tale fine, dovrà comunque essere distintamente indicato in fattura, anche se ciò è ininfluente ai fini dell’aliquota Iva ridotta.

Da ultimo, va osservato che qualora tale intervento di manutenzione straordinaria comporti anche la fornitura e l’installazione di un bene di valore significativo individuato dal D.M. 29 dicembre 1999 (ad esempio, una caldaia), nella fattura dovrà essere esposto, in modo distinto dal resto del corrispettivo, anche il valore del bene.
Tale fattura, pertanto, dovrà contenere l’indicazione sia del valore del bene agli effetti della corretta applicazione dell’Iva ridotta, sia del costo della manodopera per consentire al committente di avvalersi della detrazione del 36%.
Si sottolinea che l’aliquota del 10%, prevista dall’art,7 della Legge 488/1999 ed oggetto della proroga qui illustrata (comma 13 dell’art. 2 del disegno di legge), si applica solamente alle prestazioni di servizi inerenti agli interventi di recupero edifici a prevalente destinazione abitativa e non alla fornitura di beni destinati a tali interventi: ne consegue che le cessioni di beni finiti, destinati a manutenzioni ordinarie o straordinarie, rimangono soggette all’aliquota Iva del 20%; parimenti, sono soggette all’aliquota del 20% tutte le prestazioni di servizi e le cessioni di beni inerenti a manutenzioni ordinarie e straordinarie su fabbricati diversi da quelli a prevalente destinazione abitativa.
Vale, infine, la pena di ricordare che, indipendentemente dall’agevolazione temporanea appena descritta, rimangono ferme le disposizioni previste stabilmente dall’ordinamento Iva per le prestazioni di recupero edilizio:

  • il n. 127- quaterdieces) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972,n. 633prevede l’applicazione dell’aliquota Iva al 10% sulle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto per l’esecuzione, su fabbricati di ogni tipo, di tutti gli interventi di recupero edilizio, esclusi quelli previsti dalle lettere a) e b) del comma 1 del predetto art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 ( ex art. 31 della L. n. 457/1978);
  • il n. 127-terdecies) della stessa Tabella prevede l’applicazione dell’aliquota Iva del 10% sull’acquisto di beni finiti, escluse le materie prime ed i semilavorati, destinati alla realizzazione degli stessi interventi su fabbricati di ogni tipo, esclusi quelli delle lettere a) e b).

Con riferimento a tali opere, che consistono in sostanza negli interventi di restauro e risanamento conservativo e in quelli di ristrutturazione edilizia ed urbanistica [lettere c) d) ed f) del comma 1 dell’art. 3 del D.P.R 380/2001] su fabbricati di ogni genere non è, dunque, intervenuto alcun cambiamento e continua ad applicarsi stabilmente l’aliquota del 10%.

Per informazioni

 

4 Inviare a: ENEA – Dipartimento Ambiente – via Anguillarese 301 – 00123 santa Maria di Galeria (Roma), indicando il riferimento: Finanziaria 2007 – riqualificazione energetica.

5 Cfr. ris. N. 244/E dell’ 11 settembre 2007

6 Cfr. ris. 152/E del 5 luglio 2007

Cfr. circ. n. 57/E del 24 febbraio 1998, paragrafo 3.4, ris. N. 166/E del 20 dicembre 1999

2 La commisurazione del limite ad ogni singola unità immobiliare fu posto, con effetto retroattivo dal 1º gennaio 2006, dall’art. 35, comma 35-quarter , del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, che definì il tetto massimo di spesa di euro 48.000 “per abitazione” ; tale formulazione fu ripresa, per l’anno 2007, dall’art. 1 comma 378, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e viene riproposta ora, per il triennio 2008-2010 dal comma 12 dell’art. 2 del disegno di legge; entrambe le norme precisano, infatti, che le spese sono ammesse all’agevolazione nei limiti di euro 48.000 “per unità immobiliare”.

3 La recente ris. N. 325/E del 12 novembre 2007, ha precisato che, nel caso in cui, in relazione ad un intervento edilizio di manutenzione straordinaria, non sussista l’obbligo di presentare presso l’ufficio comunale la dichiarazione di inizio lavori (DIA), in quanto ciò non sia richiesto dalla vigente normativa regionale, il contribuente ha facoltà di produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in cui sarà attestata non solo la sussistenza di tale circostanza e l’effettiva data di inizio dei lavori, ma anche che la natura dei lavori eseguiti (pur non richiedendo la DIA) configura un intervento di manutenzione straordinaria rientrante nei benefici del 36%

 


Home
| Amministrazione | Uffici comunali | Appalti e Concorsi | Manifestazioni | Cultura | Turismo | Link rapidi | Comune online | Dichiarazione di Accessibilità

Powered by Sistemi Informativi Comune di Asti Web-Media • © Comune di Asti • Piazza S.Secondo 1 - 14100 - Asti • Centralino +39.0141.399111 • urp@comune.asti.it