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Componenti
All’attuazione
delle attività di protezione
civile provvedono, secondo le rispettive competenze, le amministrazione
dello stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane,
e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca
scientifica, nonché, ogni altra istituzione ed organizzazione
anche privata. Concorrono, altresì, all’attività di
protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontari civili,
nonché gli ordini ed i collegi professionali.
In base alle vigenti leggi in ambito di protezione civile, ogni comune
può dotarsi di una struttura di protezione civile. Il Sindaco è autorità di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari. Altresì, alla stesura di speciali piani comunali e/o intercomunali di emergenza che comprendono pianificazioni puntuali su attività relative all'individuazione delle zone a rischio, alla preparazione all'emergenza, alla vigilanza, al ripristino delle normali attività produttive
e sociali.

I C.O.M. sono raggruppamenti di più Comuni costituiti allo scopo di meglio organizzare le comunicazioni al fine di ottimizzare gli interventi. Ogni C.O.M. ha un Comune a cui far riferimento denominato : “Centro capo zona”.

