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Protezione civile

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Misure anti incendi boschivi

Il Comune di Asti, nell’ ambito  delle proprie attivita’ istituzionali in materia di protezione civile e tutela del  territorio e dell’ ambiente , ha avviato anche quest’ anno una campagna informativa e di sensibilizzazione in  tema di  incendi boschivi sulla scorta delle indicazioni contenute all’ interno di una specifica  ordinanza del Prefetto di Asti datata 27 giugno 2006.

La campagna informativa verra’ effettuata mediante affissione di manifesti presso tutte le  sedi circoscrizionali e le frazioni ad esse afferenti unitamente alla distribuzione di volantini recanti le principali norme di comportamento ed autoprotezione  sul rischio di incendi boschivi.

Il testo del manifesto divulgativo ed il volantino , di cui se ne pubblica una copia (in distribuzione presso URP), sono visionabili anche sul sito internet comunale alle pagine dedicate alla protezione civile.


IL SINDACO

Premesso che ai sensi dell’art. 1, comma 1, del Decreto Legge 31 maggio 2005, n. 90, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha stabilito che la campagna antincendi boschivi per l’estate 2006, inizia il 12 giugno u.s., fatta salva la possibilità di proroga determinata dall’evoluzione delle condizioni climatiche, terminerà il 30 settembre p.v.;

RITENUTA la necessità di adottare misure atte a prevenire il pericolo di incendi boschivi e campestri;
VISTO gli artt. 2 e 59 del RDL 18/06/1931, n. 773;
VISTO il DPR 11 luglio 1980, n. 753;
VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
VISTE la legge della Regione Piemonte 9 giugno 1994, n. 16 e la relativa circolare esplicativa del 9 marzo 1995, prot. N. 6/AGE
VISTA la Circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 giugno 2005 avente per oggetto “Indirizzi operativi per fronteggiare il rischio incendi boschivi”

RENDE NOTO CHE

Con ordinanza della Prefettura di Asti in data 27 giugno 2006 avente per oggetto “Misure atte a prevenire il pericolo di incendi boschivi”

E’ FATTO OBBLIGO DI :

Art. 1

  1. Ai proprietari ad affittuari dei terreni limitrofi alle linee ferroviarie ed alle strade statali, provinciali e comunali carrozzabili e fatto obbligo di non depositare sulle loro terre. Fino a 20 metri lineari dal confine ferroviario stradale, stoppie, covoni di grano, fieno imballato, residui di vegetazione secchi ed ogni altro materiale facilmente combustibile.
  2. Ai fini di una più efficace prevenzione degli incendi, per una larghezza di 6 metri lineari dal confine ferroviario o stradale, provvedere alla creazione di una fascia di isolamento priva di cespugli e di vegetazione erbacea secca.
  3. I proprietari di abitazioni situate nei boschi o in zone rurali hanno l’obbligo di provvedere, nel terreno di propria pertinenza, alla creazione di una fascia di rispetto libera da vegetazione cespugliata, da rovi e da erbe secche, di larghezza tale da costituire una ragionevole zona di protezione dagli incendi.

Il taglio e le potature a cui ai commi precedenti devono essere eseguiti a regola d’arte.
Qualora i terreni limitrofi alle abitazioni appartengono a diverso proprietario, è d’obbligo segnalare la situazione di eventuale pericolo per la propagazione degli incendi all’Amministrazione Comunale, perché adotti gli interventi ritenuti più opportuni.

 

Art. 2

  1. La falciatura delle messi deve essere eseguita cominciando da quelle più vicine alle linee ferroviarie o alle stradali, provinciali e comunali e deve essere curato il successivo e tempestivo trasporto nelle aie.
  2. Nelle aie e nelle aree contenenti stoppie, residui vegetali, foglie e rami secchi è vietato fumare.
  3. E’ vietato gettare fiammiferi, sigarette, sigari accesi e qualunque altra cosa atta ad appiccare il fuoco nell’attraversare boschi, cespuglietti e campi con erba secca adiacente ai boschi.

Art. 3

  1. Il materiale di risulta delle lavorazioni che si effettuano nei boschi deve essere sistemato e regola d’arte, collocato in modo tale da nono determinare pericolo per la propagazione degli incendi e nel contempo non danneggiare la rinnovazione vegetativa.

 

Art. 4

  1. Per l’incenerimento di stoppie, residui di lavorazione o potatura e di altro materiale, quando consentito, a distanza superiore a 50 metri dal bosco, si deve adottare ogni precauzione perché il fuoco non si propaghi. Il terreno su cui avviene l’incenerimento deve essere isolato con solchi di aratro o con la creazione di una fascia di terreno priva di cespugli e di vegetazione erbacea secca o con altro mezzo idoneo ad arrestare il fuoco.
  2. Le operazioni di accensione di fuochi devono eseguirsi durante le prime ore del mattino, dovranno comunque essere sospese nei giorni ventosi e comunque i cumuli sorvegliati fino all’esaurimento e spegnimento.

 

Art. 5

  1. chiunque rilevi un incendio nei boschi deve dare immediatamente avviso al più vicino Comando del Corpo Forestale dello Stato ovvero al Sindaco del Comune, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, alla Polizia di Stato o all’Arma dei Carabinieri.

L’inosservanza alle disposizioni di cui sopra sarà punita a norma dell’art. 17 del RDL 18 giugno 1931, n. 773, salvo l’accertamento di maggiori responsabilità (artt. 449 e 650 C.P.).

  1. E’ fatta salva l’osservanza di ogni altra disposizione vigente in materia.
  2. La presente  ordinanza avrà validità per un  anno.

 

Il Sindaco, Giorgio Galvagno


Visualizza le brochure della Proezione Civile in tema di incendi boschivi

 


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