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Misure anti incendi boschivi
IL SINDACO
RITENUTA la necessità di adottare misure atte a prevenire il pericolo di incendi boschivi, campestri e di c.d. “interfaccia”;
VISTO gli artt. 2 e 59del RDL 18/06/1931, n. 773;
VISTO il DPR 11 luglio 1980 n. 753;
VISTA la legge 21 novembre 2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
VISTE la legge della Regione Piemonte 9 giugno 1994 n. 16 e la relativa circolare esplicativa del 9 marzo 1995, prot. n. 6/AGE;
VISTO l’atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 giugno 2010 avente per oggetto indirizzi operativi per fronteggiare gli incendi boschivi e di interfaccia ed i rischi conseguenti per la stagione estiva 2010”;
RENDE NOTO CHE
Con ordinanza della Prefettura di Asti prot. 23022/R.Inc./area IPC del 8/7/2010 avente per oggetto “Misure atte a prevenire il pericolo di incendi boschivi”
E’ FATTO OBBLIGO DI:
Art. 1
- Ai proprietari ed affittuari dei terreni limitrofi alle linee ferroviarie ed alle strade statali, provinciali e comunali carrozzabili è fatto obbligo di non depositare sulle loro terre, fino a 20 metri lineari dal confine ferroviario o stradale, stoppie, covoni di grano, fieno imballato, residui di vegetali secchi ed ogni altro materiale facilmente combustibile;
- Ai fini di una più efficace prevenzione degli incendi, per una larghezza di 6 metri lineari dal confine ferroviario o stradale, di provvedere alla creazione di una fascia di isolamento priva di cespugli e di vegetazione erbacea secca;
- Ai proprietari di abitazioni situate nei boschi o in zone rurali di provvedere, nel terreno di propria pertinenza, alla creazione di una fascia di rispetto libera da vegetazione cespugliata, da rovi e da erbe secche, di larghezza tale da costituire una ragionevole zona di protezione dagli incendi;
- Il taglio e le potature, di cui ai commi precedenti, devono essere eseguiti a regola d’arte;
- Qualora i terreni limitrofi alle abitazioni appartengano a diverso proprietario, è d’obbligo segnalare la situazione di eventuale pericolo per la propagazione degli incendi ai Sindaci, perché siano adottati gli interventi ritenuti più opportuni;
Art. 2
- La falciatura delle messi deve essere eseguita cominciando da quelle più vicine alle linee ferroviarie o alle stradali, provinciali e comunali e deve essere curato il successivo e tempestivo trasporto nelle aie;
- Nelle aie e nelle aree contenenti stoppie, residui vegetali, foglie e rami secchi è vietato fumare;
- E’ vietato gettare fiammiferi, sigarette, sigari accesi e qualunque altra cosa atta ad appiccare il fuoco nell’attraversare boschi, cespuglietti e campi con erba secca adiacente ai boschi;
Art. 3
- Il materiale di risulta delle lavorazioni che si effettuano nei boschi deve essere sistemato a regola d’arte, collocato in modo tale da non determinare pericolo per la propagazione degli incendi, e, nel contempo, non danneggiare la rinnovazione vegetativa;
Art. 4
- Per l’incenerimento di stoppie, di residui di lavorazione o potatura e di altro materiale, quando consentito, a distanza superiore a 50 metri dal bosco, si deve adottare ogni precauzione, perché il fuoco non si propaghi. Il terreno su cui avviene l’incenerimento deve essere isolato con solchi di aratro o con la creazione di una fascia di terreno priva di cespugli e di vegetazione erbacea secca o con altro mezzo idoneo ad arrestare il fuoco;
- Le operazioni di accensione di fuochi devono eseguirsi durante le prime ore del mattino, dovranno comunque essere sospese nei giorni ventosi e comunque i cumuli dovranno essere sorvegliati fino all’esaurimento e spegnimento;
Art. 5
- Chiunque rilevi un incendio nei boschi, deve darne immediato avviso al più vicino Comando del Corpo Forestale dello Stato ovvero al Sindaco del Comune, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, alla Polizia di Stato o all’Arma dei Carabinieri;
L’inosservanza alle disposizioni di cui sopra sarà punita a norma dell’art. 17 del RDL 18 giugno 1931, n. 773, salvo l’accertamento di maggiori responsabilità (artt. 449 e 650 C.P.);
- E’ fatta salva l’osservanza di ogni altra disposizione vigente in materia;
Il Sindaco
GIORGIO GALVAGNO
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