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Settore Ambiente

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Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

  • Introduzione
  • Finalità e autorità competenti
  • Partecipazione ed informazione

Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

  • Finalità e autorità competenti
  • Procedure di VAS 

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) rappresenta uno strumento per conseguire complessivamente elevati livelli di tutela e qualità dell'ambiente attraverso l'analisi e la valutazione, in via preliminare ed integrata, delle conseguenze ambientali di determinati interventi ed azioni.
La normativa definisce:

  • tipologia e caratteristiche dei progetti di opere ed interventi che debbono essere sottoposti alla valutazione preventiva ed integrata degli effetti diretti ed indiretti sull'ambiente;
  • le specifiche procedure da applicare ed i soggetti istituzionali competenti a svolgerle;
  • le modalità di partecipazione dei cittadini ai processi decisionali.

Finalità e autorità competenti

Alla VIA viene data attuazione attraverso specifiche procedure con il fine di:

  • tutelare la qualità dell'ambiente e della vita;
  • favorire il rapporto tra Pubblica Amministrazione, soggetti proponenti e cittadini;
  • garantire un efficiente funzionamento della Pubblica Amministrazione.

L'autorità COMPETENTE per l'espletamento delle procedure di VIA viene individuata sulla base della rilevanza dell'opera o intervento da realizzare e valutando quale amministrazione pubblica sia titolare della maggior parte dei procedimenti autorizzativi, o comunque dei più significativi in campo ambientale. L'autorità competente è il riferimento per il proponente per la presentazione delle domande e al termine del procedimento assume l'atto finale di valutazione.


Partecipazione ed informazione

In Piemonte, la l.r. 40/1998 (art. 14) favorisce la partecipazione dei cittadini consentendo l'accesso alla documentazione presentata dal proponente presso l'Ufficio Deposito Progetti dell'autorità competente e dando facoltà a chiunque di presentare in forma scritta osservazioni ed eventuali contributi tecnico-scientifici. A questo scopo, tra l'altro, è data comunicazione dell'avvenuto deposito dell'istanza attraverso la pubblicazione su quotidiani o nelle altre forme di pubblicità legale.


Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

La VAS si applica a tutti i piani e i programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente. La valutazione ambientale costituisce un importante strumento per l'integrazione di considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di strumenti di pianificazione e programmazione al fine di garantire la sostenibilità delle scelte effettuate e delle azioni previste in un piano o programma. La procedura di valutazione dei probabili effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione di piani e programmi, nota come VAS, è stata introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ed è obbligatoria per gli Stati Membri dal 21 luglio 2004.
La norma di recepimento da parte dello Stato italiano è il D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" successivamente sostituito nella Parte Seconda dal D.Lgs. 4/2008 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/2006".
In Regione Piemonte, in attesa dell'adeguamento dell'ordinamento regionale alla norma nazionale, trova applicazione l'art. 20 della l.r. 40/98, in quanto coerente con la Direttiva 2001/42/CE. Inoltre, al fine di garantire la compatibilità di tale norma con l'atto statale di recepimento, la Regione ha emanato, quale atto di indirizzo e di coordinamento in materia di VAS, la DGR 12-8931 del 9/06/2008 ("D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Norme in materia ambientale Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi"), composta da due allegati.

  • Allegato I: "Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica" è il riferimento per tutte le tipologie di piani e programmi da assoggettare alla procedura di VAS.
  • Allegato II: "Indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica" è il riferimento per la pianificazione territoriale di rango comunale.

Finalità e autorità competenti

Le autorità che a livello regionale e locale approvano i piani o programmi da sottoporre a VAS, secondo quanto stabilito dal D.Lgs.152/06 e s.m.i., devono garantire che sia effettuata una valutazione ambientale del piano o programma durante la fase preparatoria ed anteriormente alla sua adozione, in modo che le considerazioni ambientali siano effettivamente esaminate nell'iter decisionale e valutate ai fini delle scelte finali.
L'Autorità competente per la VAS:

  • individua e consulta, insieme all'autorità procedente, i soggetti competenti in materia ambientale e il pubblico interessato;
  • raccoglie ed esamina i pareri e le osservazioni;
  • verifica e decide se assoggettare a valutazione;
  • valuta il piano o programma ed il rapporto ambientale e al termine esprime un parere motivato;
  • collabora con l'autorità procedente per revisionare il piano o programma ed il rapporto ambientale.

L'Autorità procedente, che elabora e adotta il piano o programma e può coincidere con il proponente, si occupa di:

  • trasmettere e mettere a disposizione i documenti;
  • individuare e consultare, insieme all'autorità di VAS, i soggetti competenti in materia ambientale e il pubblico interessato;
  • curare la pubblicazione dei documenti;
  • collaborare con l'autorità competente per definire i contenuti del rapporto ambientale e revisionare il piano o programma e il rapporto ambientale.

Procedure di VAS

La valutazione deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa (Direttiva 2001/42/CE).
Il procedimento di VAS è costituito dall'insieme delle seguenti fasi o attività:

  • verifica preventiva per determinare la necessità di sottoporre o no a valutazione ambientale il piano o programma;
  • fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale – scoping;
  • redazione di un rapporto ambientale;
  • consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, del pubblico interessato e del pubblico genericamente inteso;
  • eventuale consultazione di Stati o Regioni confinanti;
  • valutazione della compatibilità ambientale del piano o programma;
  • integrazione degli esiti della valutazione del piano o programma;
  • informazione sul processo decisionale e sui suoi risultati;
  • monitoraggio degli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi.

 

 


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