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Energia
La legge 10/91 è una legge della Repubblica Italiana. S'intitola "Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".
Nasce con l'intento di razionalizzare l'uso dell’energia per il riscaldamento; nonostante già negli anni ottanta ci fossero linee di pensiero che convergevano verso questa direzione, questa è la prima legge che mette una pietra miliare su quella che sarà in futuro tutta la politica del risparmio energetico. La legge è del 10 gennaio 1991 ed è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale G.U. 16 gennaio 1991, n. 13.
Nel contesto di un piano energetico nazionale, il legislatore comincia a dividere l'Italia per aree geografiche, in zone climatiche classificandole con periodi precisi di esercizio (A, B, C, D, E, F): ogni periodo prevede determinate temperature. Le zone climatiche sono classificate anche in base alle velocità dei venti, con coefficienti di esposizione.
La legge propone un percorso per la valutazione del bilancio energetico invernale di un edificio in cui vi sono apporti di calore e dispersioni di calore: la loro somma algebrica rappresenta il bilancio energetico. Per far sì che questo bilancio sia attivo (cioè l'interno dell'edificio sia più caldo dell'esterno) è necessario spendere dell'energia (primaria) per ottenere una determinata temperatura prefissata (20°C).
La Legge impone anche la verifica della "tenuta" dell'isolamento di pareti e tetto al fine di non disperdere calore inutilmente: l'obiettivo è proprio quello di mantenere il più possibile il calore senza disperderlo, per risparmiare energia.
Un ulteriore punto in cui la legge è molto rigorosa è il rendimento: al di sotto di certi valori non avviene il risparmio energetico prefissato.
La legge 10/91 impone di redigere a cura di un professionista una relazione tecnica da depositare nel comune dove ha sede l'edificio in due copie (una di solito viene restituita timbrata). Sono soggetti tutti gli interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia; per quelle di nuova costruzione la relazione va redatta e consegnata contestualmente alla richiesta di permesso di costruzione.
Nel 2005 recependo una direttiva europea (2002/91/CE) è uscito il Decreto Legislativo 19.8.2005, n. 192 che pone limiti al valore del fabbisogno di energia primaria, espresso in kWh/m2anno. A partire dal 2 febbraio 2007 è entrato in vigore il Decreto legislativo n.311 contenente disposizioni correttive ed integrative al Dlgs n. 192.
Il ruolo di controllo dell’Amministrazione Comunale è ben definito dalla Legge 10/91 che all’art. 33 , recita testualmente “(…) 1. il Comune procede al controllo dell’osservanza delle norme della presente legge in relazione al progetto delle opere, in corso d’opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente (…)”
Normativa vigente in Regione Piemonte
- Legge 10/91 Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2007 - Supplemento ordinario n. 26/L .
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 11 gennaio 2007, n. 98-1247 Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico). Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento (B.U. n. 6 dell’8 febbraio 2007).
- Legge Regionale n. 13 del 28-05-2007 Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia. (B.U.R. Piemonte n. 22 del 31.5.2007)