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Siti Contaminati –Tecniche di Bonifica e normativa vigente
- BONIFICHE
- Introduzione
- Quadro Generale del D. lgs. 152/2006 in materia di bonifica dei siti contaminati
- La procedura
- La comunicazione
- Riferimenti normativi
Introduzione
L'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione limite accettabili secondo le normative vigenti.
TI CONTAMINATI
Quadro Generale del D. lgs. 152/2006 in materia di bonifica dei siti contaminati
Nell’ambito del riordino della disciplina ambientale è stato rielaborato anche il regolamento per la bonifica dei siti contaminati. Esso costituisce il Titolo V della Parte quarta e si articola in 15 articoli e 5 allegati, oltre agli articoli relativi alle disposizioni transitorie e finali (articolo 265 e articolo 266) e alla prevenzione e al ripristino ambientale (articolo 304 e seguenti). Il titolo V disciplina:
- gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati;
- definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitarie, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga".
Il decreto correttivo (D.Lgs. 4/2008) cambia la disciplina della bonifica dei siti contaminati:
- modificando l’Allegato 1 al Titolo V della Parte IV “Criteri generali per l’analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica”;
- aggiungendo un nuovo articolo, il 252 bis, “Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale”.
Un’attività di bonifica consiste in un’operazione complessa mirata a far cessare uno stato di pericolosità in cui versa un bene immobile rispetto al suo godimento o a quello di altri beni immobili.
I casi in cui nasce l’obbligo di bonifica sono dati dal verificarsi:
- di un determinato evento;
- ovvero a fronte della conoscenza di uno stato di rischio, anche se dovuto a cause antecedenti all’entrata in vigore della disciplina.
Due elementi per la determinazione delle condizioni specifiche di pericolosità del sito e quindi della definizione del potenziale intervento:
- Concentrazione soglia di Contaminazione (CSC): rappresenta un valore specifico, superato il quale, risulta necessario ricorrere alla caratterizzazione del sito ed all’analisi di rischio sito specifica. La principale novità introdotta dalla CSC è quindi quella di far si che il supero di detto valore (tabellare) da parte di una sostanza non sia più condizione sufficiente per procedere alla bonifica ma determini l’avvio di una procedura di valutazione basata sui criteri dell’analisi di rischio.
- Concentrazioni soglia di rischio (CSR): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l’applicazione dell’analisi di rischio sito specifica, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica.
La procedura
L’art. 242 del D. Lgs. 152/2006, che si intitola “Procedure operative ed amministrative” stabilisce l’iter procedurale da seguirsi per accertare se un sito sia contaminato e, nel caso di risposta positiva, per attuare gli obblighi di bonifica.
Quindi schematizzando, la procedura ex art. 242 prevede:
- Verificarsi dell’evento potenzialmente inquinante o scoperta di contaminazione storica con rischio di aggravamento;
- Entro 24 h notifica alle autorità e adozione delle misure di prevenzione;
- Indagine preliminare volta a verificare le CSC (eventuale autocertificazione)
- Entro 30 gg presentazione agli Enti del piano della caratterizzazione (da approvare in 30 gg) con i requisiti dell’Allegato 2 alla parte IV del presente decreto
- Entro 6 mesi presentazione del documento di analisi di rischio che verifica le CSR (da approvarsi in 60 gg) con i requisiti dell’Allegato 1 alla parte IV del presente decreto
- Entro 6 mesi presentazione del Progetto operativo (di bonifica o messa in sicurezza operativa/permanente, oltre ad ulteriori e necessarie misure di riparazione) (da approvarsi in 60 gg)
In seguito, viene presentato un grafico che permette di sintetizzare lo schema dettato dall’art. 242 del D. Lgs. 152/2006.

Comunicazione
Il responsabile del verificarsi di un evento di contaminazione deve procedere a trasmettere un’apposita comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
Il contenuto di tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare:
- le generalità dell'operatore;
- le caratteristiche del sito interessato (l’ubicazione del sito interessato dall’evento e le sue caratteristiche urbanistiche);;
- le matrici ambientali presumibilmente coinvolte;
- la descrizione degli interventi da eseguire;
- gli estremi del proprietario del sito, ove si tratti di soggetto diverso dal responsabile;
- la natura dell’attività che si svolge nel sito;
- i fattori che hanno determinato l’evento inquinante di superamento;
- ove possibile, la precisazione di origine, tipologia e quantità delle sostanze inquinanti immesse nelle matrici ambientali o in corso di diffusione.
- Le misure di prevenzione già adottate ad iniziativa dell’interessato o in corso di esecuzione.
- La comunicazione, non appena pervenuta al comune, abilita immediatamente l'operatore alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1.
- Se l'operatore non provvede agli interventi di cui al comma 1 e alla comunicazione di cui al presente comma, l'autorità preposta al controllo irroga una sanzione amministrativa non inferiore a mille euro né superiore a tremila euro per ogni giorno di ritardo