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Orari e giorni di chiusura
Gli orari dei Pubblici esercizi sono disciplinati dall'ordinanza
n° 125 del 22.03.96, dall'ordinanza n° 402 del 6 Agosto 1998
dall'ordinanza n° 267 del 2 Giugno 1999
, dall'ordinanza n° 305
del 22/05/2002
e dall' art. 8 della L. 287/91:
TIPO A
orario minimo dalle ore 11.00 alle ore 23.00
orario massimo dalle ore 10.00 alle ore 02.00
TIPO B
orario minimo dalle ore 08.00 alle ore 20.00
orario massimo dalle ore 04.30 alle ore 02.00
TIPO C
osservano l'orario dei locali in cui si svolge la prevalente attività di
intrattenimento e svago in relazione alla quale l'attività di
somministrazione è complementare
TIPO D
orario minimo dalle ore 08.00 alle ore 20.00
orario massimo dalle ore 06.00 alle ore 21.00
PUB - BIRRERIE
apertura non prima delle ore 17.00
chiusura non oltre le ore 02.00
E' consentito posticipare l'apertura ed anticipare la chiusura sino
ad un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo mentre la chiusura
intermedia può essere di un massimo di 2 ore. (orario minimo :
tempo minimo di esercizio che l'esercente ha l'obbligo di rispettare,
orario massimo : tempo massimo di esercizio oltre il quale l'esercente
non deve somministrare, in caso di accertata inosservanza sono previste
sanzioni amministrative pecuniarie e la sospensione dell'attività).
L'orario scelto dall'esercente, con salvaguardia di quello minimo obbligatorio,
deve essere comunicato preventivamente al Comune di Asti, ufficio in
indirizzo, ed esposto al pubblico. Analoghe modalità devono essere
osservate per determinare variazioni nello stesso.
Il giorno di chiusura infrasettimanale non é più obbligatorio
così come ribadisce l'ordinanza n° 267/99. La chiusura per
ferie, fino al massimo di 30 giorni continuativi, deve essere preventivamente
comunicata al comune ed è consentita se viene salvaguardata la
disponibilità di pari esercizi in zona. Oltre tale termine la
chiusura è ammessa con comunicazione di sospensione dell'attività che
non può superare il termine di un anno. Per gli esercizi denominati
PUB - BIRRERIE si richiama l'ordinanza sindacale n° 402 del 6 Agosto
1998, restando valida per il resto la precedente normativa come per gli
altri pubblici esercizi.
E' possibile l'apertura notturna per i pubblici esercizi di tipo A),
B) e D) dalle ore 02.00 alle ore 04.30 previa domanda in bollo
inviata
al Sindaco dai titolari degli stessi. Questa deroga é consentita
a condizione che non sia arrecato disturbo alla pubblica quiete e, in
tal senso, si attuino comportamenti adeguati e sia comprovato il rispetto
dei limiti assoluti e differenziali di immissione sonora così come
indicato dalla legge quadro n° 447/95 e dal D.P.C.M. 14/11/1997.
Detto permesso potrà essere immediatamente revocato nel caso vengano
a mancare i suddetti requisiti o per sanzioni per rumori