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Ordinanza n° 402
IL SINDACO
Richiamata l’ordinanza n. 125 del 22.03.96 di determinazione dell’orario
minimo e massimo per l’attività degli esercizi per la somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande ;
Vista l’istanza inviata dalla Confesercenti in data 21.07.98 con la quale si richiede per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande usualmente denominati "birrerie - pub" una variazione di orario consistente nella concentrazione dell’attività nelle ore serali - notturne.
Dato atto delle proprie competenze in merito, ai sensi dell’art.
8 della legge 287/’91 e dell’art. 36 della legge n. 142 dell’08.06.90
;
Sentite, nella riunione del 29.07.98, le seguenti associazioni : Confesercenti, l’Associazione Artigiani, l’Unione Artigiani, l’Adiconsum, nonché i funzionari del Settore Ecologia e del Comando Polizia Municipale del Comune di Asti ;
Atteso che nel corso della riunione sono state espresse le sotto riportate opinioni :
Confesercenti : si conferma quanto richiesto con la citata lettera.
Associazione Artigiani - Unione Artigiani: si esprime parere favorevole
Adiconsum : si auspica una soluzione atta a conciliare le esigenze sia degli avventori dei pubblici esercizi che degli altri cittadini atteso che, come noto, la protrazione dell’orario nelle ore notturne crea notevoli problemi di disturbo della quiete pubblica.
Settore Ecologia : si esprime parere contrario alla protrazione dell’orario di chiusura a causa degli innumerevoli esposti provenienti dai cittadini per disturbo della quiete pubblica ;
Comando Polizia Municipale : si evidenziano le problematiche causate
dalla protrazione delle emissioni rumorose nelle ore notturne, non solo
all’interno del locale, ma anche all’esterno dello stesso;
Valutata l’opportunità di conciliare gli interessi e le
necessità degli operatori del settore e dei relativi avventori
con l’interesse generale riferito alla tutela della quiete pubblica
;
Considerata la specificità del servizio offerto dai titolari dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, usualmente denominati "pub - birrerie", la cui clientela si concentra nelle ore serali e notturne ;
Ravvisata l’opportunità di decidere in merito ;
Visto l’art. 2 della legge 1 giugno 1971, n. 425 il quale prevede che siano esclusi dal turno settimanale di chiusura gli esercizi che svolgono un’attività limitata alle ore serali e notturne ;
Visto l’art. 8 della legge n. 287 del 25.08.91 ;
Visto l’art. 36 della legge 142 dell’08.06.90 ;
D I S P O N E
in alternativa a quanto previsto con ordinanza n. 125 del 22.03.96 e
fermo restando il contenuto della stessa per quanto non previsto dalla
presente ;
- di approvare per i pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande usualmente denominati "pub - birrerie" la possibilità di avvalersi del seguente orario :
apertura non prima delle ore 17,00
chiusura non oltre le ore 02,00 ;
dando atto che gli operatori degli esercizi in questione, ai sensi dell’art.2 Legge 425/’71, sono esclusi dall’obbligo del turno di chiusura settimanale ;
- di precisare che ogni titolare di pubblico esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, qualunque sia l’orario prescelto, ha l’obbligo di :
a) comunicare al Comune l’eventuale cambiamento dello stesso, inviando preventiva comunicazione scritta al servizio Autorizzazioni Produttive, con validità obbligatoria trimestrale della comunicazione stessa onde non causare turbativa nell’utenza ;
b) esporre idoneo avviso al pubblico riportante l’orario di apertura
e chiusura nonché il giorno di chiusura settimanale eventualmente
prescelto, così come comunicati al Comune.
La presente ordinanza ha decorrenza dal 10 agosto 1998 ed integra quanto previsto dall’ordinanza n. 125 del 22.03.96.
Asti, 6 agosto 1998