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Ordinanza n° 125
Oggetto : Determinazione dell’orario, minimo e massimo, per l’attività degli esercizi per la somministrazione, al pubblico, di alimenti e bevande (art. 8 legge n° 25.08.91 n° 287).
IL SINDACO
Viste le ordinanze n° 285 del 27.06.95 di determinazione degli orari per le discoteche, sale da ballo e night clubs e n° 324 del 02.08.95 di determinazione degli orari per le sale pubbliche per i bigliardi o per altri giochi leciti anche automatici o semiautomatici.
Richiamata la propria ordinanza n° 13 del 18.04.91.
Visto l’art. 8 della legge n° 287 del 25.08.91.
Ravvisata la necessità di rivedere la determinazione dell’orario di attività degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, precedentemente disciplinato dal richiamato provvedimento sindacale.
Dato atto delle proprie competenze in merito, ai sensi dell’art. 8 della legge 287/91 e dell’art. 36 della legge n° 142 del 08.06.90.
Sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative in data 21.03.96, l’Azienda di promozione turistica in data 21.03.96, l’Associazione Consumatori e utenti dei servizi di somministrazione, maggiormente rappresentativa in data 21.03.96.
Visti i pareri espressi e le proposte formulate dalle Organizzazioni ed Associazioni sopra indicate, dai quali risulta l’opportunità di determinare gli orari dei Pubblici Esercizi così come sotto riportati.
Valutati gli interessi e le necessità degli operatori del settore, sia a livello di titolari di autorizzazioni che di dipendenti.
Tenuto conto delle particolarità e peculiarità del servizio reso dagli esercizi per la somministrazione, al pubblico, di alimenti e bevande.
Considerati gli interessi degli utenti - consumatori.
DETERMINA
come segue, l’orario, minimo e massimo, di attività degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande :
Esercizi tipo A (art. 5 legge 287/91)
minimo dalle 11.00 alle 23.00 - massimo dalle 10.00 alle 02.00
Esercizi tipo B (art. 5 legge 287/91)
minimo dalle 08.00 alle 20.00 - massimo dalle 04.30 alle 02.00
Esercizi tipo C (art. 5 legge 287/91)
osservano l’orario dei locali in cui si svolge la prevalente attività di intrattenimento e svago in relazione alla quale l’attività di somministrazione è complementare.
Esercizi tipo D (art. 5 legge 287/91)
minimo dalle 08.00 alle 20.00 - massimo dalle 06.00 alle 21.00.
Esercizi misti (es. Tipo A e B congiunti Bar-Ristoranti)
osservano l’orario relativo all’attività prevalente.
E’ consentito, all’esercente, di posticipare l’apertura e di anticipare la chiusura dell’esercizio fino al un massimo di un’ora rispetto all’orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell’esercizio, fino ad un limite massimo di due ore consecutive.
Ogni esercente ha l’obbligo di comunicare, preventivamente, al Comune, l’orario adottato e di renderlo noto con l’esposizione di apposito cartello ben visibile al pubblico.
La presente ordinanza avrà efficacia a decorrere dal 1 Aprile 1996.
L’inosservanza degli obblighi di cui sopra sarà sanzionata, come previsto dall’art. 10 comma 2° della legge 287/91 e s.m.i.
Ordina a chiunque spetti di osservare a far osservare questo provvedimento.
Copia della presente ordinanza viene mandata alla Questura di Asti, al Comando Carabinieri di Asti e al Comando Polizia Municipale per doverosa conoscenza, all’Ufficio Informazioni, all’Ufficio Stampa, all’A.p.T. e alle Associazioni di categoria affinché ne curino la diffusione rispettivamente presso la cittadinanza tutta e d i propri associati.
Asti, li 22.03.96