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Commercio al dettaglio in sede fissa
La normativa che disciplina il commercio al dettaglio in sede fissa é stata
rivoluzionata dal D.Lgs. 114 del 31/03/1998 e dalla conseguente abrogazione
della legge 476/71 e del D.P.R. 375/88.
Le "licenze"che autorizzavano le attività commerciali
sono state sostituite dai modelli ministeriali denominati COM, le 14
tabelle merceologiche sono state raggruppate in due settori merceologici
(ALIMENTARE e NON ALIMENTARE), il settore non alimentare non necessità più di
idoneità professionale (iscrizione al REC o di altri requisiti
di abilitazione professionale) mentre, per il settore alimentare, é indispensabile
acquisire un'idoneità per commerciare. Per ottenere tale idoneità ci
si potrà rivolgere all'Unione Commercianti o alla Confesercenti.
I requisiti che l'esercente deve autocertificare sugli appositi modelli
COM sono:
1. il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, commi 2, 4
del D.lgs. 114/98;
2. che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31/05/1965,
n° 575" (antimafia);
3. di aver rispettato, relativamente al locale dell'esercizio, i regolamenti
locali di polizia urbana, di polizia annonaria e igienico sanitaria,
i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche e quelle relative alla
destinazione d'uso.
L'apertura, il trasferimento, l'ampliamento, la
riduzione di superficie e l'aggiunta di un settore merceologico di un esercizio di vicinato (da
0 a 250 Mq.),vengono comunicati con apposito modello (esercizi di vicinato
) da presentare in duplice copia all'ufficio commercio fisso, allegando
la copia del documento di identità del titolare o dei soci responsabili,
in corso di validità. Nel caso in cui il richiedente sia cittadino
extracomunitario dovrà allegare alla comunicazione copia del permesso
di soggiorno. L'esercente si può attivare decorsi 30 giorni dalla
presentazione della comunicazione al comune.
Il subingresso in esercizio commerciale, comunicato con gli stessi criteri
di cui sopra, ha efficacia dalla data di presentazione della comunicazione.
Per iniziare un'attività di vendita per corrispondenza
,
al domicilio del consumatore
o
di commercio elettronico
é necessario
avere la residenza nel comune in cui si effettua la comunicazione. L'inizio
dell'attività avviene decorsi trenta giorni dalla data di presentazione
della comunicazione al comune.
Gli orari dei negozi e le deroghe ai giorni di chiusura sono disciplinati dalla D.C.C. n° 35 del maggio 1999 mentre le vendite straordinarie sono disciplinate dalla D.C.C. n° 34 del maggio 1999, e dalla D.G.M. n° 247 del 12/06/03
Gli orari dei negozi e le deroghe ai giorni di chiusura sono disciplinati
dalla D.C.C. n° 35 del maggio 1999
mentre le vendite straordinarie sono disciplinate dalla D.G.C. n° 557 del 18/11/2004 ![]()