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Uffici
Cimiteri

p.za Catena 3
Assessore: Angela Quaglia
Dirigente: Arch. Scaramozzino Antonio Funzionario: Scarca Corrado

Info

Tel. 0141 399.009
Fax: 0141 399.229

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Funerali e servizi cimiteriali

 

4.1) In caso di decesso:

Successivamente ad un decesso, è necessario provvedere ad una serie di pratiche amministrative con lo scopo di garantire la certezza della morte, l'assenza di elementi di reato e l`igiene.
E`obbligatorio un periodo di osservazione prima della sepoltura, che va da 24 a 48 ore. Durante questo periodo, il defunto può essere vegliato, ma non deve essere messo in condizioni tali da ostacolare o impedire eventuali manifestazioni di vita.
Se in casa non è possibile allestire una camera ardente il Comune con il gestore dei cimiteri (A.S.P.) mette a disposizione un locale atto a tale scopo presso la palazzina d’ingresso del cimitero urbano.
I regolamenti comunali e sanitari prevedono il rilascio di vari certificati da pare di diversi soggetti pubblici che sarà necessario ottenere prima delle esequie.

Decesso in casa
Appena dopo il decesso deve essere avvisato il medico curante, privato o della mutua, che dovrà effettuare la visita necroscopica e compilare il certificato delle cause della morte.
Entro ventiquattro ore è obbligatorio presentarsi presso gli uffici dello Stato civile per la denuncia del decesso.
La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.
L’ufficiale dello Stato civile redigerà il modulo di denuncia di morte e il conseguente atto di morte che dovrà contenere il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, la cittadinanza e la nazionalità del defunto, il nome ed il cognome del coniuge, se il defunto era coniugato, vedovo o divorziato; il nome ed il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza del dichiarante.
Occorre poi definire gli aspetti che riguardano la predisposizione del funerale con un`impresa di onoranze funebri, la quale presenterà tutta la documentazione raccolta presso gli uffici dello stato civile e istruirà la pratica presso l`Ufficio Cimiteriale dell’A.S.P. presso il cimitero urbano, quando la destinazione della salma è una sepoltura presso i cimiteri comunali.
Dopo qualche giorno dal funerale, è necessario recarsi all`Ufficio di Stato Civile del Comune, per la firma dell`atto di morte. Questo documento è importante e indispensabile per tutti gli atti successivi, come quelli per ottenere la reversibilità della pensione, definire i conti bancari, cancellare o volturare contratti intestati al defunto, ecc.


Decesso in ospedale o in casa di cura
Alla denuncia e alle relative certificazioni provvede l`amministrazione ospedaliera.
Occorre invece definire gli aspetti che riguardano la predisposizione del funerale con un`impresa di onoranze funebri, la quale presenterà tutta la documentazione raccolta presso gli uffici dello stato civile e istruirà la pratica presso l`Ufficio Cimiteriale dell’A.S.P. presso il cimitero urbano, quando la destinazione della salma è una sepoltura presso i cimiteri comunali.
Dopo qualche giorno dal funerale, è necessario recarsi all`Ufficio di Stato Civile del Comune, per la firma dell`atto di morte. Questo documento è importante e indispensabile per tutti gli atti successivi, come quelli per ottenere la reversibilità della pensione, definire i conti bancari, cancellare o volturare contratti intestati al defunto, ecc.


Decesso in Italia e trasporto in Italia o all`estero
Per il trasporto di una salma in un altro Stato o in un altro comune italiano è necessario rivolgersi a un`impresa di pompe funebri, che richiederà, recandosi all`ufficio dello Stato Civile, per il rilascio dell’autorizzazione al trasporto per il passaporto mortuario e le altre eventuali autorizzazioni.
La stessa inoltre dovrà rivolgersi all`Ufficio Cimiteriale dell’A.S.P. presso il cimitero urbano per concordare i tempi e le modalità dei trasporti funebri, cosiddetti “cariaggi”, secondo gli orari prefissati dall’ordinanza del sindaco.

 

Indirizzi, orari e recapiti utili:
Ufficio Stato Civile – Largo Scapaccino, 1/5 - Tel. 0141 399.611; Fax 0141 399.608
- apertura al pubblico dal lunedì al Venerdì 8.30 – 12.30 e sabato 8.30 – 11, su appuntamento il lunedì e il giovedì dalle 14 alle 16
Ufficio Servizi Cimiteriali A.S.P. – viale Don Bianco, 34 - Tel. 0141 434.771/0 Fax 0141 434.770
Dal LUNEDI' al SABATO dalle 8.30 alle 11.00
Domenica e festivi dalle 10.00 alle 12.00 per prenotazione funerali o cariaggi

 

4.2) Organizzazione delle esequie

Il funerale può essere organizzato unicamente tramite un agenzia di onoranze funebri per tutti i tipi di sepoltura (inumazione, tumulazione, cremazione, seppellimento in tombe private) con trasporti del feretro per cimiteri della città di Asti e per quelli fuori città.
I familiari del defunto devono rivolgersi a un`impresa funebre; la stessa fornirà tutte le informazioni del caso e i riferimenti normativi.
Se la famiglia volesse usufruire del funerale di tipo economico per il proprio defunto potrà rivolgersi direttamente all`Ufficio dello Stato civile valutando le tariffe economicamente più vantaggiose pervenute al Comune da parte di alcune imprese locali di onoranze funebri, convenzionate con il comune stesso, oppure collegarsi al sito Stato civile.

Funerali a carico del Comune
Esiste un servizio funebre municipale che si effettua esclusivamente per i decessi avvenuti nella Città di Asti e con sepoltura presso i cimiteri della Città.
Questo servizio (funzione religiose a parte) è riservato a persone residenti e non residenti decedute nel Comune di Asti e prevede la sepoltura unicamente nelle seguenti forme:
- inumazione (in terra) nel campo comune;
- cremazione con dispersione in cinerario comune;
Il funerale municipale è gratuito.
Hanno diritto a questo servizio gratuito le salme appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati appositamente fornite e dichiarate dal Responsabile dei Servizi Sociali del Comune.
Il Comune, nei casi di accertata indigenza del defunto sulla base della volontà testamentaria espressa o da quella dei suoi famigliari, sosterrà allo stesso modo gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dai relativi adempimenti cimiteriali.
Il Comune si farà carico dell’esecuzione del funerale in forma dignitosa anche per le salme di coloro per i quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari, ma potrà rivalersi delle spese sostenute nei confronti degli stessi qualora abbia accertato il loro stato di non indigenza.

Il Servizio comprende:
- Fornitura del feretro
- Trasporto
- Eventuale cremazione
- Sepoltura (inumazione o dispersione delle ceneri nel cinerario comune)
- Lapide (cippo) comunale sulle fosse del campo comune o iscrizione sulla lapide del cinerario comune se trattasi di dispersione delle ceneri.
I parenti del defunto, per questo tipo di esequie, si devono presentare presso lo sportello dell’ufficio Stato Civile per istruire la pratica e per fissare orari e modalità del funerale secondo le disponibilità del Servizio Cimiteriale A.S.P. del Cimitero Urbano.

 

4.3) Tipi di sepoltura


Inumazione

L’Inumazione è la sepoltura in terra che deve avvenire in fosse di profondità di due metri, come previsto dal Regolamento nazionale di polizia mortuaria:

  • nei campi comuni individuati di volta in volta dal Responsabile del Servizio di Custodia del Cimitero nei diversi cimiteri comunali, adottando quale principio regolatore quello di procedere ad ultimare ogni fila del campo prima di procedere a quella successiva e di completare ogni fossa del campo stesso prima di iniziarne uno nuovo;
  • nei campi privati a sterro fino alla capienza massima dello stesso con il vincolo che tra una fossa e l’altra rimanga uno spazio intermedio di almeno 50 cm.

L`inumazione consente il ritorno del corpo nel ciclo biologico in tempi relativamente brevi (10 anni). Trascorso tale periodo, a seguito di Ordinanza del Sindacale che regola le esumazioni nei campi comuni, le ossa (raggiunto il processo di mineralizzazione) possono essere raccolte e collocate, se richiesto dai famigliari in una sepoltura privata o, viceversa, nell`ossario comune se nessuno dei parenti ne ha fatto richiesta.

 

Tumulazione (in loculi comunali dati in concessione e tombe di famiglia)

Sono nicchie in muratura, date in concessione o in tombe di famiglia, di dimensioni di circa 2.25x0.75x0.70 metri, nelle quali viene riposto il feretro. La concessione si ottiene contestualmente alla denuncia di morte e alla prenotazione del funerale, salvo concessioni straordinarie di pochi loculi a viventi. Sono assegnati nel cimitero di competenza urbano o frazionale. La concessione dura 50 anni ed è rinnovabile.
La trasformazione del corpo avviene in tempi molto più lunghi rispetto all`inumazione. Allo scadere della concessione, la salma se non completamente mineralizzata o se mummificata dovrà essere messa in terra per almeno cinque anni o essere cremata.

 

Cremazione

La cremazione in Italia è un servizio pubblico a domanda individuale, soggetto a tariffa ministeriale.
Il cittadino che ne voglia usufruire deve manifestare in modo inequivocabile la propria volontà, tramite:

  • iscrizione ad una società per la cremazione, che si fa garante di tale scelta e attesta la volontà di cremazione dei Soci. I Soci, possono inoltre depositare presso l`Associazione l`eventuale dichiarazione della volontà di dispersione (tale dichiarazione deve essere formulata in vita ed in forma scritta);
  • atto notarile: redatto alla presenza di un notaio, deve essere presentato al Servizio dello Stato Civile del Comune;
  • dichiarazione scritta della volontà di essere cremato: redatta su carta semplice, datata e firmata, consegnata a persona di fiducia e legalizzata da un notaio, deve essere presentata al Servizio dello Stato Civile del Comune;
  • dichiarazione verbale: resa a voce ai parenti, all`atto della morte deve essere riportata al Servizio dello Stato Civile del Comune dal coniuge (o, in sua mancanza, dal parente più prossimo). Nel caso di più parenti dello stesso grado, il consenso dovrà essere unanime.

I cittadini possono scegliere il posto in cui vogliono siano depositate le proprie ceneri e quelle dei propri cari all`interno dei Cimiteri: in cellette date in concessione, in tombe di famiglia, in loculi di parenti o nel cinerario comune presso il Cimitero Urbano. Le cellette cinerarie vengono assegnate con concessione per un periodo di 50 anni eventualmente rinnovabile.

 

Affidamento, conservazione o dispersione delle ceneri fuori dai cimiteri

L’affidamento delle ceneri potrà essere autorizzato a seguito di apposita domanda presentata al Servizio Stato Civile del Settore Servizi Demografici del Comune. L’autorizzazione alla conservazione è comunicata al Sindaco del comune ove avviene la custodia: tale autorizzazione è soggetta all’applicazione della tariffa prevista per l’autorizzazione al trasporto e alle operazioni di polizia mortuaria.
L’urna contenente le ceneri deve essere consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.
L’affidatario ha l’obbligo di custodire presso la propria abitazione l’urna, sigillata, con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione, protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali: i dati anagrafici del defunto devono essere ben visibili dall’esterno.
L’affidatario delle ceneri è tenuto a dare comunicazione nel termine di 20 giorni dell’eventuale trasferimento dell’urna in altro comune: la stessa comunicazione deve essere data anche nel caso in cui il trasferimento avvenga nello stesso comune.
Il comune può procedere a controlli sulla collocazione e conservazione delle ceneri presso l’abitazione dell’affidatario.
Se chi ha in consegna l’urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciarvi, è tenuto a conferirla, per la conservazione, nel cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvederà a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.
In caso di decesso dell’affidatario, chiunque rinvenga un urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.
La dispersione delle ceneri potrà essere autorizzata a seguito di apposita domanda presentata al Servizio Stato Civile del Settore Servizi Demografici del Comune. L’autorizzazione alla dispersione è comunicata al Sindaco del comune ove avviene: tale autorizzazione è soggetta all’applicazione della tariffa prevista per l’autorizzazione al trasporto e alle operazioni di polizia mortuaria.
La dispersione delle ceneri è autorizzata nei seguenti luoghi:
a) aree pubbliche che il Comune di Asti individua nell’area delimitata all’interno del cimitero urbano che, assolve anche alla funzione di cinerario comune;
b) aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;
La dispersione delle ceneri inoltre è consentita in natura, nei seguenti luoghi:
a) nei fiumi e negli altri corsi d’acqua, nei tratti liberi da manufatti e da natanti;
b) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
La dispersione è vietata nei centri abitati.
È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all’assenso alla dispersione.
Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.
Qualora il defunto non abbia individuato l’affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
b) dall’esecutore testamentario;
c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
d) dal tutore di minore o interdetto;
e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.
I soggetti incaricati alla dispersione delle ceneri sono tenuti a comunicare al comune di destinazione, con almeno 10 giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle stesse.

 

4.5) Operazioni cimiteriali


Esumazioni

Le esumazioni ordinarie si eseguono almeno dopo un decennio dalla inumazione e vengono regolate dal Sindaco; le fosse, liberate dai resti umani e dal feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
Prima dell’inizio di tali operazioni per un intero anno sui campi comuni e in corrispondenza dell’ingresso dei cimiteri, verranno apposti cartelli che avvisano i parenti delle salme che potranno fare domanda di raccogliere le ossa dei propri cari per deporle in cellette ossari o loculi avuti in concessione.
In alternativa gli stessi potranno deliberare di cremare i resti e disporre delle ceneri come previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria. Le cassette contenenti le ossa o le urne cinerarie potranno inoltre essere poste in loculi, ossari o cinerari di parenti sepolti nei cimiteri comunali.
Comunque tutte le ossa rinvenute in occasione delle esumazioni ordinarie saranno raccolte in sacchetti individuali, identificabili e da conservare in luogo idoneo e accessibile per la durata di tempo stabilita nell’Ordinanza del Sindaco (di norma un anno dalla data dell’esumazione), prima di essere definitivamente depositate nell'ossario comune.
Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, il Comune potrà disporre di prolungare l’inumazione degli stessi per almeno altri cinque anni, contemplando se collocare i resti mortali in altre fosse del campo comune, oppure disporne la cremazione, a meno che coloro, tra i parenti, che vi abbiano interesse diano diverse specifiche indicazioni.
Esumazioni straordinarie: al di fuori dei casi di esumazione ordinaria, le salme possono essere esumate solo dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasporto in altra sepoltura o per cremazione.

Ordinanza esumazioni

Tariffe 2012

Modulo richiesta operazioni cimiteriali

Esumazioni campo comune

 

Estumulazioni

Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco, ma su richiesta dei parenti possono essere effettuate, per la riduzioni in resti, dopo che siano trascorsi almeno trent’anni dalla sepoltura.
Le salme non mineralizzate nei feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, potranno essere inumate nel campo comune dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di decomposizione del cadavere o cremate, a meno che coloro, tra i parenti, che vi abbiano interesse diano altre specifiche indicazioni.
Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla raccolta delle ossa.

Tariffe 2010

Modulo richiesta operazioni cimiteriali

 

Traslazioni

Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo dalla sepoltura ed in qualunque mese dell'anno, la estumulazione di feretri destinati alla traslazione ad altra sepoltura e alla cremazione, sempre che, aperto il tumulo, il Responsabile del Servizio Cimiteriale constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
Qualora il Responsabile del Servizio di custodia del Cimitero constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione dello stesso, nel rispetto della vigente normativa in materia.
Quando una salma per volontà dei familiari sia rimossa da un loculo dato in concessione per essere posta in altra sepoltura la concessione si estingue, e il loculo torna nella disponibilità immediata del Comune che può procedere a darlo nuovamente in concessione.
A richiesta del concessionario o dei suoi aventi causa il Comune rimborserà una somma pari al canone in vigore alla data della richiesta di rimborso, decurtato di una percentuale e ridotto in misura proporzionale al numero di anni trascorsi dalla data dell’avvenuto rilascio della concessione.

Tariffe 2010

Modulo richiesta operazioni cimiteriali

 

4.6) Recupero salme e obitorio

I corpi delle persone morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione, delle persone morte in seguito a qualsiasi incidente nella pubblica via o in luogo pubblico, delle persone ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento,(e per le quali il Comune si fa carico di recuperarle ovunque esse si trovino sul territorio comunale) sono ricevuti e tenuti in osservazione per il periodo prescritto in un locale nei pressi dell'obitorio, nell'ambito del Cimitero Urbano.

 


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