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Del diritto di battere moneta
Sin dalle origini (fine VII-VI secolo a.C.) la moneta coniata è stata
prerogativa di un'autorità. Questa, per la natura stessa del mezzo
monetale, oltre a curarne la produzione, doveva assicurane la circolazione
(corso legale) nel comprensorio sotto il suo controllo politico-amministrativo,
poiché imponendovi i propri simboli (tipi) ed il proprio nome
ne garantiva il contenuto metallico (leghe più o meno preziose)
ed il peso, nonché il cambio con qualunque altro tipo di merce
o prestazione (potere liberatorio) ed il rapporto con monete precedenti
o straniere, secondo un valore attribuito (nominale).
Astraendo, lo stesso
tipo di convenzione che regola l'assetto di una comunità, dal
punto di vista sociale e delle forme politiche, sta alla base dell'emissione
di moneta, poiché anche la moneta può esercitare tutte
le sue funzioni solo in presenza di un accordo (tacito od esplicito)
che ne sancisca la possibilità di utilizzo (accettazione come
pagamento, risarcimento di obbligazioni, soddisfazione di ammende o tributi,
ecc.) in qualunque momento o situazione.
Nella realtà, la moneta,
uscita dalla zecca, entrava nel libero mercato degli utilizzatori, che
potevano, a loro giudizio, accettarla o rifiutarla, tesaurizzarla (perché ritenuta
di alto valore intrinseco) o scartarla (ad intrinseco troppo basso).
Dopo il crollo dell'impero romano di occidente, per diversi secoli la situazione monetaria dell'Italia settentrionale seguì l'alternarsi di nuovi poteri che tentarono di affermarsi sui ricchi territori a sud delle Alpi (Ostrogoti, Bizantini, Longobardi), sino all'arrivo dei Franchi di Carlo Magno (774) ed alla ricostruzione di un potere imperiale. Questo deteneva anche la prerogativa della moneta (ius monetae ), affidata a diverse zecche collocate nelle principali città del regno (in Italia: Milano, Pavia, Verona). Con il passare dei secoli, l'affermarsi sempre maggiore di autonomie locali (ordini religiosi, vescovi, signori), che porterà al nascere dei liberi Comuni ed al loro scontro con l'autorità centrale, non scardinerà comunque il principio che il diritto di coniare moneta fosse proprio del re e solo da questo potesse essere delegato ad altre autorità minori.
Di qui il significato del diploma che l'imperatore Corrado III Hohenstaufen, "Re dei Romani" (1138-1152) rilasciò, nel maggio del 1141, da Würzburg (in quel momento sede del parlamento) alla città di Asti, donandole lo ius faciendi monetam , cioè il diritto di produrre moneta, ad honorem et decorum civitatis et usum civium (ad onore e dignità della città e ad uso dei cittadini).
Conosciamo
il documento, non conservato in originale, da varie trascrizioni (XIV-XVIII
secolo) che ne riportano il testo redatto dal cancelliere Arnoldo. L'iniziativa
dovette certo scaturire da una petizione della città, come risulta
da una coeva comunicazione dell'imperatore, che annuncia il provvedimento
ai consulibus et universo populo Astensi riferendosi all'invio
di lettere e messi.
Asti sarà ancora sede di una zecca anche quando, persa ormai la libertà (1312-1356), i marchesi di Monferrato vi batterono moneta propria, seguiti poi dai duchi di Orléans, Francesco I di Francia, Carlo V e i duchi di Savoia, sino alla fine del XVI secolo.
Il privilegio del conio donato dall'imperatore dovette essere immediatamente
sfruttato dal Comune, poiché già in un documento del maggio
1143 l'acquisto di un gerbido presso Quarto da parte della Chiesa di
Asti venne calcolato in otto lire e dodici soldi in "moneta astense",
mentre documenti precedenti testimoniano dell'utilizzo, sino a quel momento,
della moneta pavese, almeno come sistema di riferimento (unità di
conto) principale.