Ti trovi qui:
Servizi demografici
ORARIO SPORTELLI
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI
IN VIGORE DAL 16/8/2011
SERVIZI ANAGRAFE/ ELETTORALE/TOPONOMASTICA/LEVA
MATTINO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 8.30 ALLE 12.30
POMERIGGIO APERTURA SOLO SU APPUNTAMENTO
DAL LUNEDI’ AL GIOVEDI’ DALLE 14.00 ALLE 16.00
PER APPUNTAMENTI TELEFONARE:
PER LE CARTE D’IDENTITA’ AL N. VERDE 800229992 OPPURE AI N.0141/399622-625-627
PER PRATICHE DI RESIDENZA/CAMBIO DI INDIRIZZO AL N.0141/399604
PER ELETTORALE/LEVA AL N.0141/399414
PER TOPONOMASTICA AL N.0141/399412
SERVIZIO STATO CIVILE
MATTINO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 8.30 ALLE 12.30
POMERIGGIO APERTURA SOLO SU APPUNTAMENTO
DAL LUNEDI’ AL GIOVEDI’ DALLE 14.00 ALLE 16.00
SABATO APERTURA DALLE 8.30 ALLE 11.00 PER DENUNCE DI NASCITA E MORTE
PER APPUNTAMENTI TELEFONARE AI NUMERI 0141/399603 –605–607
ANAGRAFE
Ufficio Carte d'Identità Elettroniche ( Largo Scapaccino) :
Validità
Con il decreto legge 112 del 25 giugno 2008, la validità della carta d'identità ORA SOLO PIU’ PER I CITTADINI MAGGIORENNI passa da cinque a dieci anni. Pertanto, per le carte d'identità scadute a far data dal 26/06/2008, il Comune puo’ procedere alla convalida del documento originario per ulteriori cinque anni tramite apposizione di timbro se trattasi di carta in formato cartaceo o al rilascio di apposita dichiarazione per le carte in formato elettronico.
N.B.: come precisato dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 20 del 21/08/09, il timbro di proroga della validità non è considerato valido nei seguenti paesi: Bulgaria, Turchia, Tunisia, Turchia, Bosnia Erzegovina, Croazia, Romania, Svizzera ed Egitto.
Pertanto a richiesta del cittadino potrà essere rilasciata una nuova carta d'identità; in alternativa dovrà essere utilizzato il passaporto.
Alla luce delle disposizioni contenute nel Decreto Legge 13 maggio 2011, n.70 il limite minimo di età, PER IL RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITA’ AI MINORI, precedentemente fissato in anni 15, è stato soppresso; ed in particolare è stata stabilita una validità temporale di tale documento diversa a seconda dell'età del minore:
- validità di 3 anni per la carta d'identità rilasciata ai minori fino a tre anni;
- validità di 5 anni per la carta d'identità rilasciata ai minori di età compresa fra i tre e i diciotto anni.
Cosa occorre per il rilascio
PER CITTADINI ITALIANI/COMUNITARI:
- Documento scaduto in caso di rinnovo o altro documento di riconoscimento in caso di primo rilascio.
- In caso di furto/smarrimento: denuncia di furto/smarrimento rilasciata da Questura, Carabinieri o Guardia di Finanza e altro documento di riconoscimento in corso di validità
- Attestazione di soggiorno (solo per i cittadini comunitari)
PER CITTADINI STRANIERI:
- Documento di riconoscimento e permesso di soggiorno (se scaduto e in fase di rinnovo, altresì ricevuta della richiesta di rinnovo).
Nel caso di richiesta della carta d'identità per i minori di diciotto anni è necessaria la presenza di entrambi i genitori muniti di valido documento di riconoscimento e codice fiscale.
Per il rilascio della carta d'identità elettronica presentarsi allo sportello muniti della precedente carta d'identità scaduta. Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12,30. Nei pomeriggi da lunedi a giovedi dalle ore 14.00 alle ore 16.00 solo su appuntamento - telefonando al numero verde 800229992 o ai numeri 0141/399621-622-625-627."
si precisa che dal lunedi’ al venerdi’ dalle ore 8.30 alle ore 12.30 gli utenti saranno serviti come di consueto in base al numero di arrivo.
Uffici anagrafici: iscrizioni, cambi di abitazione, rinnovo dimora abituale, certificati, dichiarazioni sostitutive atti notori, autenticazioni di firme e di copie, consegna libretti di pensione, Aire ( Largo Scapaccino n.1):
LUNEDI'-MARTEDI’ - MERCOLEDI'- GIOVEDI’ - VENERDI' dalle 8.30 alle 12.30
LUNEDI -MARTEDI' -MERCOLEDI - GIOVEDI' dalle 14.00 alle 16.00
SU PRENOTAZIONE (L'appuntamento può essere richiesto solo per iscrizioni - cambi abitazione- rinnovo dimora abituale)
AUMENTO DEL COSTO DELLE CARTE D'IDENTITA' .
SI INFORMA CHE A PARTIRE DAL' 02/02/2009, IL COSTO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA E' Di EURO 25,42 .
SOLO IN CASO DI RILASCIO PRIMA DELLA SCADENZA A SEGUITO DI SMARRIMENTO, FURTO O DETERIORAMENTO DEL DOCUMENTO, IL COSTO SARA' PARI AD € 30,58.
RIMANE INVARIATO IL COSTO DELLE CARTE D'IDENTITA' CARTACEE CHE VENGONO RILASCIATE SOLO NEI CASI IN CUI NON SIA POSSIBILE EMETTERE I DOCUMENTI ELETTRONICI.
Modelli utili:
Assenso coniuge
Delega per proroga
Rilascio carta a domicilio
Assenso minore a distanza
L'AIRE è l'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero, contiene l’elenco dei cittadini italiani che hanno dichiarato di risiedere all'estero per un periodo di tempo superiore ai 12 mesi e comporta la possibilità di esercitare con regolarità il diritto di voto e di ottenere certificati dal comune di iscrizione e dal consolato di residenza.
La dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero deve essere resa dall'interessato o all'Ufficio consolare competente entro 90 giorni dalla data dell'espatrio o presso l’Ufficio anagrafe del Comune di ultima residenza e comporta la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente.
Devono procedere all’iscrizione all'AIRE:
- I cittadini che intendono trasferire la propria residenza, da un comune italiano all'estero, per un periodo superiore ad un anno;
- I cittadini italiani nati e residenti fuori dal territorio nazionale, il cui atto di nascita sia trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana sia accertata dal competente ufficio consolare di residenza;
- Le persone che acquisiscono la cittadinanza italiana all'estero, continuando a risiedervi.
L'iscrizione all'AIRE dei cittadini italiani nati all'estero o degli stranieri che hanno acquisito all'estero la cittadinanza italiana può essere effettuata solo a seguito della trascrizione, negli appositi registri di stato civile del comune competente all'iscrizione, dell'atto di nascita o dell'acquisto della cittadinanza e solo dopo aver ricevuto dall'ufficio consolare l'indicazione dell'esatto e completo indirizzo estero.
Non devono iscriversi all'AIRE:
- Le persone che intendono recarsi all'estero per un periodo inferiore ad un anno.
- Lavoratori stagionali.
- I dipendenti di ruolo dello stato in servizio all'estero, notificati alle autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari.
- I militari in servizio presso gli uffici e le strutture NATO.
Cambio di indirizzo o di Circoscrizione Consolare
Il connazionale deve comunicare il cambio di indrizzo presso la circoscrizione Consolare (o la nuova circoscrione di appartenenza) o presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di iscrizione all’Aire del Comune dove in quest’ultimo caso può recarsi anche un parente o familiare munito di un documento in corso di validità per dichiarare l’esatto indirizzo e la circoscrizione di appartenenza.
AUTOCERTIFICAZIONI
Dal 7/3/2001 e' entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica
n.445 del 28/12/2000 che semplifica i rapporti tra i cittadini e la Pubblica
amministrazione.
In particolare e' consentita l'autocertificazione nei modi e nei casi
stabiliti dalla predetta legge in sostituzione delle normali certificazioni
nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, con i gestori di pubblici
servizi e con i privati che vi consentono.
Per agevolare l'uso di tale strumento si riporta il fac-simile dei modelli
che possono essere utilizzati a seconda dei casi.
MODELLO N.1 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE per tutti i casi indicati sul Modello.
MODELLO N.2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' relativamente a stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.
MODELLI N.3 E N.4 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA' DA UTILIZZARE NEL CASO DI PERSONA CHE NON SA O NON PUO' FIRMARE: in tale ipotesi la dichiarazione e' raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identita' del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione e' stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.
MODELLI N.5 E N.6 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO
DI NOTORIETA' DA UTILIZZARE NELL'INTERESSE DI CHI SI TROVA IN UNA SITUAZIONE
DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO A SOTTOSCRIVERE PER RAGIONI CONNESSE ALLO STATO
DI SALUTE :
in tal caso la dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza
di un impedimento, e' resa , al pubblico ufficiale, previo accertamento
dell'identita' del dichiarante,dal coniuge o, in sua assenza dai figli o,
in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino
al terzo grado.
L'autocertificazione da parte di chi non sa o non puo' firmare e nell'interesse
di chi si trova in situazione di impedimento temporaneo a sottoscrivere
per ragioni connesse allo stato di salute (Modelli n. 3 - 4 - 5 - 6 - 8
- 9) non si puo' utilizzare nel caso di dichiarazioni fiscali.
E' possibile rendere dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà unitamente ad un'istanza rivolta alle Pubbliche Amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi, utilizzando:
MODELLO N.7- ISTANZA CON CONTESTUALE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
MODELLO N. 8 - ISTANZA CON CONTESTUALE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' DA UTILIZZARE NEL CASO DI PERSONA CHE NON SA O NON PUO' FIRMARE.
MODELLO N. 9 - ISTANZA CON CONTESTUALE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' DA UTILIZZARE NELL' INTERESSE DI CHI SI TROVA IN UNA SITUAZIONE DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO A SOTTOSCRIVERE PER RAGIONI CONNESSE ALLO STATO DI SALUTE.
L' autocertificazione puo' essere utilizzata da:
- cittadini italiani e dell'Unione Europea;
- cittadini non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti
in Italia (cioe' in possesso di permesso di soggiorno) limitatamente agli
stati, qualita' personali e fatti certificabili o verificabili da parte
di soggetti pubblici italiani.
Le Amministrazioni che ricevono l'autocertificazione sono tenute ad effettuare
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni
rese.
Chiunque rilascia dichiarazioni false e' punito ai sensi del codice penale.
La mancata accettazione dell'autocertificazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
ISCRIZIONI ANAGRAFICHE E CAMBI DI RESIDENZA
Si riportano i modelli da compilare con i dati della patente e delle targhe dei veicoli posseduti in caso di iscrizione anagrafica o di cambio di indirizzo (MODELLI N.10 e N.11).
Attestazione di soggiorno per cittadini comunitari
![]()
Modelli che devono essere compilati dai cittadini impossibilitati per gravi motivi a presentarsi personalmente allo sportello. Da far pervenire all'Ufficio tramite fax al num. 0141/399608, tramite pec all'indirizzo protocollo@cert.comune.asti.it, oppure consegnati a mano da persona incaricata.
Richiesta di iscrizione anagrafica
Dichiarazione di cambiamento di abitazione