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Scheda semplificata sul diritto all’unità familiare (d.lgs. 5/2007)


A cura della dott.ssa. Manuela Spadaro - Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
(aggiornata a gennaio 2008)

Il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5 stabilisce le condizioni per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini di Paesi terzi, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato italiano, in applicazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003.
Le modifiche introdotte con il d.lgs. 5/07 riguardano gli articoli 4, 13, 28, 29 e 30 del Testo Unico sull’immigrazione (d.lgs 286/98).
IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
Per quanto concerne la sfera dei soggetti che possono esercitare il diritto al ricongiungimento nei confronti dei propri familiari stranieri residenti all’estero, il decreto, recependo l’orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, ora prevede espressamente che oltre ai titolari di permesso di soggiorno per lavoro, asilo, studio, motivi religiosi, anche i titolari di permesso per motivi familiari possano presentare domanda di ricongiungimento (art. 28 d.lgs. 286/98).
Rispetto ai destinatari del diritto al ricongiungimento familiare, qui di seguito si riportano le diverse categorie e le modifiche adottate dal d.lgs. 5/07.
a) coniuge (art. 29 d.lgs. 286/98)
Per il coniuge non si prevede più che debba essere non legalmente separato. Questa modifica è stata introdotta per ovviare al fatto che in alcuni ordinamenti non esiste la separazione legale, ma solo il divorzio e pertanto tale precisazione risultava superflua. Il legislatore, nel recepire la direttiva 2003/86/CE che oltre al coniuge indicava anche i conviventi, ha scelto di indicare tra i familiari solo il coniuge in quanto nel nostro ordinamento non sono riconosciute le coppie di fatto.
b) figli minori (art. 29 d.lgs. 286/98)
Per i figli minori viene soppressa la precisazione “a carico”. Il cittadino straniero regolarmente residente in Italia non avrà più bisogno di dimostrare che il figlio minore rimasto all'estero è a suo carico per farlo venire in Italia. Viene inoltre specificato che la condizione di minore età deve sussistere al momento della presentazione della domanda e non più al rilascio del nulla osta o del visto. Si tratta di una precisazione importante volta ad evitare che i tempi del procedimento amministrativo possano vanificare l’esercizio del diritto. Inoltre per il ricongiungimento con i figli minori di quattordici anni non è necessario il certificato di idoneità alloggiativa, essendo sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà. Inoltre, sempre nel caso di figli infraquattordicenni, il reddito minimo necessario richiesto è pari al doppio dell’importo dell’assegno sociale indipendentemente dal numero dei figli di cui si chiede il ricongiungimento.
c) figli maggiorenni (art. 29 d.lgs. 286/98)
Per i figli maggiorenni non è più richiesta l’invalidità totale ma è sufficiente che si tratti di figli maggiorenni a carico che non possono provvedere in modo permanente alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute.
d) genitori a carico (art. 29 d.lgs. 286/98)
Per i genitori a carico, non occorre più dimostrare che non vi sono altri figli nel Paese d'origine, ma è sufficiente dimostrare che i genitori non dispongono di un un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza.
PERMESSO DI SOGGIORNO PER ASSISTENZA MINORE (art.29, comma 7)
Nell’ottica di garantire una maggiore tutela ai figli minori di genitori privi di un regolare titolo di soggiorno, il nuovo art. 29 del d.lgs. 286/98, così come sostituito dal d.lgs. 5/07, al comma 7 prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per “assistenza minore” ai genitori autorizzati a fare ingresso o alla permanenza in Italia dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell’art. 31, co. 3. Questo tipo di permesso di soggiorno è rinnovabile, di durata pari a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni e – qui sta l’importante novità - consente al genitore di svolgere attività lavorativa. Resta ferma l’impossibilità di convertire questo permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro. Questa nuova disciplina permette di superare gli ostacoli che, nonostante i sempre più numerosi interventi giudiziari di segno contrario, l’amministrazione continuava a frapporre all’esercizio di attività lavorativa da parte dei genitori temporaneamente autorizzati alla permanenza in Italia per esigenze legate allo sviluppo psicofisico dei figli.
RILASCIO DEL NULLA OSTA E DEL VISTO DI INGRESSO (artt. 29 e 4, co. 3 d.lgs. 286/98)
Per quanto concerne il procedimento resta ferma la competenza dello Sportello unico per l’immigrazione al rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare entro 90 giorni dalla richiesta. Decorsi inutilmente i 90 giorni dalla richiesta di nulla osta, l’interessato può presentare direttamente domanda di visto alla rappresentanza consolare italiana, che dovrà accertare l'autenticità della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute. A tal fine lo sportello unico deve consegnare copia della documentazione relativa al reddito e all’idoneità alloggiativa provvista di timbro dell’ufficio, che accerta la completezza dei documenti consegnati e la data di presentazione della domanda, da cui decorre il termine di 90 giorni per la formazione del silenzio assenso.
Le novità principali riguardano la procedura di ricongiungimento familiare. Mentre prima lo Sportello unico per l’immigrazione esaminava tutti i documenti necessari per il rilascio del visto di ingresso, quindi riceveva la domanda e verificava il sussistere dei requisiti di idoneità alloggiativa e reddituali, il rapporto parentale, attraverso la presa visione del certificato di matrimonio o nascita tradotto, legalizzato e validato dalla rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di origine, adesso la nuova disciplina prevede che lo sportello unico sull’immigrazione sia competente solo per quanto riguarda la ricezione della domanda di ricongiungimento familiare e l’esame della documentazione relativa al reddito e all'alloggio. Mentre la rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di origine è competente ad esaminare la documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute. Se anche questa verifica ha un esito positivo, il Consolato o l’Ambasciata rilasciano entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta il visto per ricongiungimento nei confronti del familiare per cui è stato rilasciato il nulla osta.
A questo punto il familiare, una volta fatto ingresso in Italia ha tempo otto giorni lavorativi per presentarsi allo Sportello unico per l’immigrazione per ritirare il modulo di richiesta del permesso di soggiorno per motivi familiari da spedire con raccomandata A.R. alla Questura territorialmente competente.
Si ricorda che riguardo al requisito dell’alloggio, questo può essere soddisfatto non solo dalla rispondenza ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per l’edilizia residenziale pubblica, ma anche dalla idoneità igienico–sanitaria accertata dall’Azienda sanitaria locale competente per territorio. In tal modo si eleva a rango di norma primaria una previsione già contenuta nel Regolamento di attuazione (d.p.r. 254/99, art. 29, co. 3, lett. a). Per quanto riguarda invece il reddito si ricorda ancora una volta che per il ricongiungimento con i figli infraquattordicenni il reddito minimo necessario richiesto è pari al doppio dell’importo dell’assegno sociale, indipendentemente dal numero dei figli di cui si chiede il ricongiungimento.
Un’altra importante novità è stata introdotta con il d.lgs. 5/07, che ha aggiunto un periodo all’art. 4, co.3, del d.lgs. 286/98 con il quale per gli ingressi per ricongiungimento familiare elimina, l’automatica ostatività delle sentenze penali di condanna, prevedendo che in tali casi l’ingresso non sia consentito solo quando il familiare «rappresenti una minccia concreta ed attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quail l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alla frontiera interne e la libera circolazione delle persone».
Inoltre potrà essere richiesto il nulla osta al ricongiungimento con un familiare già espulso e se il nulla osta è rilasciato non occorre richiedere al Ministro dell’ Interno la speciale autorizzazione al rientro nel territorio dello Stato.
LIMITI AL RILASCIO DEL VISTO O DEL PERMESSO DI SOGGIORNO O AL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI (art. 4, co.3, e art. 5, co.5, d.lgs. 286/98)
Per quanto concerne il rilascio del visto di ingresso, il nuovo testo dell’articolo 4, al comma 3, stabilisce che non è ammesso in Italia, e pertanto non gli viene rilasciato il visto, lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, soltanto nei casi in cui egli rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato italiano o di un altro Paese dell’Unione europea. Con questa modifica il legislatore ha inteso eliminare l’automatismo in base al quale era negato il ricongiungimento al familiare che fosse stato condannato per i reati previsti dagli art. 380, co. 1 e 2, c.p.p. o per i reati in materia di stupefacenti, sfruttamento sessuale, minorile, lavorativo.
Nella stessa direzione va intesa anche la modifica dell’articolo 5, co.5, del d.lgs 286/98., in materia di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno. Il nuovo testo dell’articolo stabilisce che nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno nei confronti sia dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento sia del familiare ricongiunto, già presenti in Italia, qualora vengano meno i requisiti (ad es. reddito, alloggio, ecc.), occorre tenere in considerazione la natura e l’effettività dei vincoli familiari dell'interessato e l'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, e, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale. In altre parole il provvedimento di diniego non può più essere il risultato di un automatismo causa-effetto, ma occorre che per ogni caso ci sia una valutazione discrezionale motivata in ragione del radicamento o meno dello straniero sul territorio italiano.
Il d.lgs. 5/07 ha aggiunto il comma 5-bis all’articolo 5 in base al quale per emettere un provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari occorre valutare la pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato tenendo conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3.
Infine il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno è negato o il permesso viene revocato quando è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato.
LIMITI ALL’ESPULSIONE DELLO STRANIERO CHE HA ESERCITATO IL DIRITTO AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE OVVERO DEL FAMILIARE RICONGIUNTO
(art. 13, co. 2 bis d.lgs. 286/98)

Importanti novità riguardano anche l’adozione del provvedimento di espulsione nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o del familiare ricongiunto nei casi in cui lo straniero sia entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera oppure si sia trattenuto in Italia senza richiedere il permesso di soggiorno o quando questo sia stato revocato, annullato o sia scaduto senza che ne sia stato richiesto il rinnovo.
Il d.lgs. 5/07 ha, infatti, aggiunto il comma 2-bis all’articolo 13 del d.lgs. 286/98, in base al quale, come avviene in ordine alla revoca o al diniego di permesso di soggiorno, anche in caso di espulsione, il provvedimento non può più essere il frutto di un automatismo, ma occorre tenere conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.
Secondo il testo dell’art. 13, co. 2-bis, non si dovrebbe tener conto dei vincoli familiare della durata del soggiorno in Italia nei casi di espulsione per pericolosità sociale (art. 13, co. 2 lett. c)). Si ricorda che la contraddizione è solo apparente in quanto vi è ormai un consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale la valutazione della “pericolosità sociale” che prelide all’adozione del provvedimento di espulsione deve tener conto di una serie di elementi ra i quali rientra anche l’esame globale della personalità del soggetto (Cass., I civ., n. 12721/02 e n. 5661/03).
RIFUGIATI
Il decreto legislativo prevede infine alcune norme speciali che regolano il ricongiungimento dei familiari di coloro ai quali è già stato riconosciuto la status di rifugiati.
Il nuovo articolo 29-bis non prevede il ricongiungimento familiare per i richiedenti asilo. Mentre per i titolari di protezione temporanea il diritto all’unità è regolato dal D.Lgs.n. 85/2003 e per i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari tale diritto sarà regolato dall'imminente decreto legislativo di attuazione della direttiva UE sulle qualifiche di rifugiato e di titolare di protezione sussidiaria.
Dunque, per i titolari dello status di rifugiati, è stata ampliata la categoria dei familiari con cui essi possono chiedere il ricongiungimento: oltre che al coniuge e ai figli, se il rifugiato è un minore non accompagnato, anche agli ascendenti diretti di primo grado. Nei casi in cui il rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i vincoli familiari a causa del suo status o della mancanza di un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall'autorità locale, le Rappresentanze diplomatiche italiane possano far ricorso alla norma di cui all’art. 49 del DPR 5.1.1967, n. 200 che consente ai consolati l’emissione di certificati sulla base degli elementi di fatto riscontrati direttamente oppure si può ricorrere ad altri mezzi (ad esempio l’esame del DNA) o a documenti rilasciati da organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri.
In ogni caso il rigetto della domanda non può essere motivato soltanto dalla mancanza di documenti probatori.
MODULISTICA
La modulistica da utilizzare per inoltrare la richiesta di ricongiungimento familiare è reperibile sul sito del Ministero (www.interno.it voce Sportello Immigrazione, modulistica dello sportello unico immigrazione, modelli S e T). La domanda deve essere inviata con raccomandata A.R. allo Sportello Unico per l’Immigrazione della provincia in cui il richiedente risiede.
ALCUNI RIFERIMENTI NORMATIVI:
Circolare del Ministero dell’Interno del 15 novembre 2007 “Ricongiungimento familiare - Accelerazione procedure”;
Circolare del Ministero dell’Interno del 15 febbraio 2007 “Diritto di ricongiungimento familiare. Nuove procedure”;

 

 


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