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Politiche sociali

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Normativa: regolamento delle aree attrezzate dal comune di asti per dei nomadi


NORMATIVA: REGOLAMENTO DELLE AREE ATTREZZATE DAL COMUNE DI ASTI PER DEI NOMADI. (Approvato con D.C.C. n. 53 del 18/9/2000)

 

Art. 1 - II Comune di Asti realizza e gestisce tre aree attrezzate per la sosta dei Nomadi.
I campi oggi esistenti possono ospitare gli attuali nuclei familiari residenti in Asti da almeno cinque anni.

Art. 2 - Le piazzole vengono assegnate ai nuclei familiari di cui deve essere individuato un capofamiglia ed i vari componenti. Questi assumono domicilio o residenza anagrafica con riferimento alla piazzola assegnata.

Art. 3 - Le piazzole sono assegnate con atto amministrativo del Comando Polizia Municipale a nome del capofamiglia alle seguenti condizioni:

  1. versamento di un canone di concessione di €. 25,82 mensili per ogni piazzola occupata;
  2. deposito di una cauzione di €. 77,47 al momento del rilascio della concessione, cauzione che dovrà essere reintegrata secondo quanto riportato dal successivo art. 9 comma b;
  3. pagamento da parte di ogni nucleo familiare del consumo di acqua potabile in ragione del numero delle persone presenti nel nucleo stesso;
  4. pagamento della TARSU come da vigenti disposizioni di legge e regolamenti comunali.

Art. 4 - Il capofamiglia assegnatario ed i componenti del suo nucleo familiare non possono essere proprietari di abitazioni, ne' assegnatari di altre piazzole in campi nomadi nel Comune di Asti. All'atto di richiesta della concessione il capofamiglia deve attestare nelle forme di legge questa circostanza al Settore Servizi Sociali.

Art. 5 - II capofamiglia assegnatario ed i suoi familiari - che non siano cittadini della - Comunità Europea devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno e non devono aver subito provvedimenti di espulsione dallo Stato Italiano.
Periodicamente, con frequenza quindicinale, saranno effettuate, da parte del Comando di Polizia Municipale, verifiche relativamente alle presenze nei campi, con particolare attenzione alla validità dei permessi di soggiorno. Di tali verifiche sarà redatto apposito elenco con identificazione individuale.

Art. 6 - L'assegnazione viene riconosciuta ai Nomadi residenti nel Comune di Asti o già di fatto presenti stabilmente nei campi del Comune di Asti da almeno cinque anni.

Art. 7 - In assenza dell'assegnazione, la sosta provvisoria nell'area attrezzata, deve essere autorizzata con provvedimento motivato, dal Sindaco, dietro segnalazione del Comando della Polizia Municipale.
La sosta di parenti nell'area attrezzata è consentita nell'ambito della piazzola assegnata e deve essere preventivamente autorizzata dalla Polizia Municipale e comunque entro e non oltre 24 ore dall'arrivo. Non potrà protrarsi oltre DIECI giorni salvo casi particolari che saranno valutati di volta in volta.
Lo stesso Comando dispone ed esegue lo sgombero di chi non risulti assegnatario e non sia stato autorizzato alla sosta provvisoria.

Art. 8 - I Campi Nomadi vengono gestiti dal Settore Servizi Sociali in collaborazione con un comitato composto da cinque o più capifamiglia designati dagli assegnatari per ciascun gruppo etnico, o, in mancanza di designazione, individuati dal suddetto Settore.
Le Associazioni di Volontariato accreditate sono autorizzate a collaborare con attività dirette o con contributi propositivi.

Art. 9 - La gestione comporta a carico dei settori comunali secondo le rispettive competenze:

  1. il controllo delle attrezzature e del funzionamento degli impianti dei Campi Nomadi, le manutenzioni, le sostituzioni e le riparazioni dei guasti e dei danneggiamenti dolosi o colposi; la verifica che gli assegnatari siano correttamente collegati e paghino i consumi di acqua potabile;
  2. 1'amministrazione del fondo costituito coi depositi cauzionali di cui all'art. 3 ;del presente Regolamento, il suo utilizzo per eventuali spese riferite a sostituzioni e/o riparazioni dei guasti dovuti a danneggiamenti dolosi e colposi, con integrazione di tale deposito cauzionale a carico degli assegnatari;
  3. il controllo e l'aggiornamento dell'elenco dei nuclei familiari assegnatari o in sosta provvisoria nei Campi Nomadi;
  4. ogni attività diretta a garantire l'osservanza del presente Regolamento, e più in generale il mantenimento della pulizia dei campi, il corretto deposito e smaltimento dei rifiuti, la normale convivenza nei termini previsti dalle leggi vigenti in quanto a rumori ed emissioni sonore, la tenuta di animali in conformità al regolamento comunale in materia.

Art. 10 - I comitati di gestione costituiti dai capifamiglia di cui all'art. 8 dovranno sempre essere informati degli interventi di gestione di cui ai punti a), b) e d) del precedente articolo con la comunicazione di un ordine del giorno scritto delle questioni in esame; dovranno essere convocati per le riunioni che potranno essere tenute nello stesso Campo Nomadi o altrove; dovranno essere sentiti dal competente Settore Comunale per un parere consultivo su questi argomenti, nonché su ogni caso contemplato nel seguente art. 11, quando il Settore intenda adottare o far adottare provvedimenti.

Art. 11 - E' espressamente vietato, e può comportare la revoca dell’assegnazione della piazzola e l'immediato allontanamento dai Campi Nomadi:

  1. ogni costruzione o posa di strutture fisse o precarie non spressamente autorizzate secondo i termini di legge;
  2. ogni atto di danneggiamento o sottrazione di impianti o attrezzature dei Campi Nomadi;
  3. ogni improprio collegamento ed indebita utilizzazione di energia elettrica o acqua potabile;
  4. bruciare qualsiasi materiale a fiamma libera;
  5. qualsivoglia atto che ponga in pericolo l'incolumità degli bitanti dei campi;
  6. il mancato versamento, malgrado espressa diffida, del canone di oncessione, del deposito cauzionale, la sua mancata integrazione i sensi dell'art. 9 lett. b) del presente regolamento.

L'allontanamento verrà eseguito con le stesse modalità e tempi procedurali adottati, per il rilascio degli alloggi di proprietà comunale.

  1. il deposito all’interno dei campi di materiali attinenti l’attività lavorativa svolta;
  2. ogni violazione delle disposizioni del presente regolamento rappresentata da comportamenti contrari alla civile e pacifica convivenza nel campo.

Art. 12 - II Comune ritiene essenziale la frequenza scolastica dei bambini dei campi nomadi in età scolare, per favorirne la formazione e l'inserimento nella società.
Inoltre ritiene assolutamente controproducente per questa formazione ed inserimento l'avvio dei bambini dei campi nomadi, ed in generale dei minori, ad attività di accattonaggio.
Pertanto i genitori e gli adulti responsabili dei minori devono attivarsi per consentire la frequenza scolastica, ed astenersi dall'avviarli ad attività di accattonaggio.
In caso contrario il Comune si riserva la facoltà di revocare l'assegnazione della piazzola e disporre il conseguente allontanamento dai Campi Nomadi di chi non provveda per la frequenza scolastica di figli e minori in età scolare, e di chi li avvii ad attività di accattonaggio.
Al di fuori di queste ipotesi, anche l'attività di accattonaggio con molestia aile persone, svolta da uno o più componenti del nucleo familiare, può motivare 1 revoca dell'assegnazione della piazzola e l'allontanamento dai Campi Nomadi;
I casi previsti dagli artt. 11 e 12 sottoposti a giudizio di revoca saranno preventivamente vagliati dalla commissione consiliare competente che ha parere consultivo.

Art. 13 - La Polizia Municipale e' incaricata della vigilanza d'iniziativa e su segnalazione del Settore Servizi Sociali, e più in generale provvede a dare esecuzione ai provvedimenti disposti.

 

 

 

 


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