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Zonizzazione acustica
PROPOSTA DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO (P.Z.A.)
DEL COMUNE DI ASTI

Dipartimento di Asti
Area Tematica
AGENTI FISICI
Laboratorio Strumentale MISURE FISICHE
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Il presente documento illustra i risultati del lavoro finalizzato all’elaborazione
di una proposta di classificazione acustica del territorio del Comune
di Asti.
Tale documento riprende ed integra la bozza di zonizzazione acustica
presentata nel 1996 a seguito dell’emanazione del D.P.C.M. 1/3/1991
e recepisce le indicazioni ed i dettami della nuova legislazione relativa
al controllo dell’inquinamento acustico entrata in vigore dal 1995
(L.Q. n.447/95) ad oggi , nonché le “Linee guida per l’elaborazione
di piani comunali di risanamento acustico” a cura di ANPA e ARPA
del 1998. Esso risulta inoltre conforme al Decreto G.R. 6 agosto 2001,
n. 85 - 3802 “CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO
(L.R. 52/2000, ART. 3, COMMA 3, LETT. A)”, Linee guida per la classificazione
acustica del territorio pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte
n. 33 del 14 agosto 2001
I CRITERI DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
Per comprendere appieno i risultati del lavoro svolto, il presente capitolo
contiene una breve rassegna della legislazione e della documentazione
tecnica di riferimento per l’elaborazione di una classificazione
acustica di un territorio comunale (ex L.Q. 447/95), nonché le
specifiche scelte assunte dall’A.R.P.A. Piemonte e recepite integralmente
dal D.G.R. 85-3802
Significato di classificazione acustica e la Legge Quadro n° 447/95
Con la promulgazione del D.P.C.M. 1/3/1991 “Limiti massimi di esposizione
al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”,
la classificazione acustica del territorio comunale (“zonizzazione
acustica”) assume il ruolo di strumento base su cui si articolano
i provvedimenti legislativi in materia di protezione dell’ambiente
esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico. Il significato
di tale strumento legislativo è quello di fissare dei limiti per
il rumore tali da garantire le condizioni acustiche ritenute compatibili
con i particolari insediamenti presenti nella porzione del territorio
considerata. Quest’adempimento è dunque l’operazione
preliminare e necessaria per garantire la possibilità di raggiungere
gli obiettivi previsti dal provvedimento legislativo.
La “Legge Quadro sull’inquinamento acustico” 26 ottobre
1995 n° 447, attuale riferimento legislativo in materia di tutela
ambientale dall’inquinamento acustico, perfeziona le regole di
applicazione dello “strumento” classificazione acustica.
In particolare, come specificato nell’art.4 comma 1 lettera a,
le Regioni dovranno definire con legge “i criteri in base ai quali
i comuni (…) procedono alla classificazione del proprio territorio
nelle zone previste dalle vigenti disposizioni”. Sono inoltre stabiliti
i termini per la predisposizione della classificazione acustica del territorio
comunale. Il nuovo provvedimento legislativo in materia di inquinamento
acustico amplia anche la portata di applicazione della zonizzazione,
essendo essa incidente sui limiti di nuove grandezze fisiche indicatrici
del disturbo e dei danni alla salute (valori limite di emissione, valori
di attenzione e valori di qualità).
Lo schema a “decreti attuativi” della Legge Quadro determina
l’attuale situazione di limitata definizione su come elaborare
una zonizzazione acustica. In particolare ad oggi mancano, per la gran
parte delle regioni (Piemonte incluso), i criteri in base ai quali i
comuni dovranno effettuare la classificazione acustica del territorio
di loro competenza. Tra i decreti promulgati sono di interesse il D.P.C.M.
14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”,
il D.M. 31/10/1997 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”,
il D.P.R. 18/11/1998 n° 459 “Regolamento recante norme di esecuzione
dell’art. 11 della legge 26 ottobre 1995 n° 447, in materia
di inquinamento acustico da traffico ferroviario” ed il D.M. 16/03/1998 “Tecniche
di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”.
Il primo di questi provvedimenti introduce le definizioni delle diverse
classi acustiche (le stesse già riportate nel D.P.C.M. 1/3/1991)
e soprattutto il concetto ed il significato delle fasce di pertinenza
delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e
delle altre sorgenti sonore di cui all’art. 11, comma 1 della L.
447/95. Questi buffer si “sovrappongono” alla zonizzazione
acustica “generale”, determinando, di fatto, delle zone di “deroga
parziale” ai limiti per il rumore prodotto dalle infrastrutture
stesse.
Il D.M. 31/10/1997 è specifico per il rumore di origine aeroportuale
e definisce, tra l’altro, le caratteristiche generali delle fasce
di pertinenza delle infrastrutture aeroportuali e le figure cui spetta
il compito della loro individuazione.
Il D.P.R. 18/11/1998 n° 459 definisce in dettaglio le caratteristiche
delle fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie.
Il D.M. 16/03/1998 non fornisce indicazioni specifiche su come effettuare
una classificazione acustica, ma costituisce una base culturale indispensabile
per il progettista, in quanto specifica le tecniche da adottare per valutare
i livelli di inquinamento acustico che dovranno essere poi comparati
con i limiti di area stabiliti in fase di zonizzazione acustica.
La Regione Piemonte pubblica nell’ottobre 2000 la tanto attesa
L.R.52/00 (BUR numero 43 del 25 ottobre 2000)“Disposizioni per
la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”:
Art.1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla prevenzione,
alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell’ambiente
esterno e abitativo, nonché alla salvaguardia della salute pubblica
da alterazioni conseguenti all’inquinamento acustico derivante
da attività antropiche, in attuazione dell’articolo 4 della
legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge Quadro) e relativi decreti attuativi…..di
cui all’Art. 5 “Funzioni dei comuni” Entro 12 mesi
dalla pubblicazione ……i comuni capoluoghi di provincia
e quelli con popolazione superiore a 10 mila abitanti predispongono la
proposta di classificazione acustica e avviano la procedura di attivazione
di cui all’articolo 7; gli altri comuni provvedono entro ventiquattro
mesi dalla stessa data.
Si fa riferimento alle “Linee guida per l’elaborazione di
piani comunali di risanamento acustico” di A.N.P.A. e A.R.P.A.,
1998 e alle “Linee guida per la classificazione acustica comunale” redatto
da Provincia di Torino e A.R.P.A. Piemonte, elaborato in seguito al Progetto “Disia
2” (“Programma triennale 1994 –1996 per la tutela ambientale” del
Ministero dell’Ambiente).
Le Linee Guida per la classificazione acustica del territorio emanate
nell’agosto del 2001 indicano nelle premesse che Redigere un piano
di classificazione acustica equivale ad attribuire ad ogni porzione del
territorio comunale i limiti per l’inquinamento acustico con riferimento
alle classi definite nella Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione
dei valori limite delle sorgenti sonore”. Il processo di zonizzazione
acustica prende avvio dalla situazione definita dagli strumenti urbanistici
vigenti, tenendo conto contestualmente di tutti gli strumenti di pianificazione
dell’ambiente, del territorio, della viabilità e dei trasporti,
nonché della morfologia del territorio, al fine di conseguire
una classificazione che garantisca la corretta implementazione di tutti
gli strumenti previsti dalla legge per la protezione dell’ambiente
dall’inquinamento acustico.
Al fine di evitare un piano di classificazione acustica eccessivamente
parcellizzato e quindi non attuabile in pratica, è necessario
stabilire un’unità territoriale di riferimento individuata
nell'isolato e definita come una superficie interamente delimitata da
infrastrutture di trasporto lineari e/o da evidenti discontinuità geomorfologiche
(fiumi, torrenti, laghi, colline, argini, crinali, mura, linee continue
di edifici, eccetera). È altresì da evitare una eccessiva
semplificazione, che potrebbe portare a classificare in modo ingiustificato
e indistinto vaste aree di territorio.
L’obiettivo è identificare, all’interno del territorio
comunale, zone di dimensioni rilevanti e con esigenze acustiche omogenee.
Secondo quanto disposto dall’art. 6 della L.R. n. 52/2000 è vietato
l'accostamento di zone aventi valori limite che differiscono per più di
5 dB(A) anche nel caso di aree contigue appartenenti a comuni limitrofi.
Tale divieto è derogato nel caso che tra le zone esistano discontinuità geomorfologiche
che assicurino il necessario abbattimento del rumore. Nei casi in cui
si renda necessario al fine di tutelare preesistenti destinazioni d’uso
in aree già urbanizzate, è lasciata la possibilità di
adiacenza di zone appartenenti a classi non contigue, con adozione di
piano di risanamento così come stabilito dagli artt. 6 e 8 della
L.R. stessa.
I casi di adiacenza di classi non contigue devono essere evidenziati
e giustificati nella relazione di accompagnamento alla classificazione
stessa.
Principi metodologici e scelte specifiche per l’elaborazione del
piano di zonizzazione
La proposta di classificazione acustica del Comune di Asti ha adottato come metodo di lavoro quello fondato sul principio di garantire, in ogni porzione del territorio, i livelli di inquinamento acustico ritenuti compatibili con le attività umane in essa svolte. Da questo postulato conseguono i cinque elementi guida per l'elaborazione della classificazione acustica:
1. la zonizzazione acustica deve riflettere le scelte delle Amministrazioni Comunali in materia di destinazione d'uso del territorio (ex art.2 comma 2 della Legge Quadro). Tale scelta garantisce sia il rispetto delle volontà politica delle Amministrazioni Locali (conseguente anche ad una complessa analisi socio-economica del territorio) che l’adeguatezza del clima acustico per le attività che anche in futuro si insedieranno nelle diverse aree del territorio;
2. la zonizzazione acustica deve tenere conto dell’attuale fruizione del territorio in tutti quei casi nei quali la destinazione d’uso da Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) non determini in modo univoco la classificazione acustica, oppure, per le zone interamente urbanizzate, se la destinazione d’uso non risulti rappresentativa;
3. la zonizzazione acustica deve tenere conto, solo per le zone non completamente urbanizzate, del divieto di contatto diretto tra aree, anche di comuni confinanti, aventi valori di qualità che si discostano più di 5 dB(A);
4. la zonizzazione acustica non deve tenere conto delle infrastrutture dei trasporti (stradali, ferroviarie, aeroportuali, ecc.). Con questa scelta tali elementi, soggetti a specifica normativa classificatoria, non sono considerati solo nei casi di anomala associazione tra infrastruttura ed insediamento (residenziale o lavorativo);
5. la zonizzazione acustica deve privilegiare in generale ed in ogni caso dubbio scelte più cautelative in materia di clima acustico, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di tutela previsti dalla Legge Quadro.
Sulla base di questi principi generali sono state poi determinate alcune scelte specifiche ed operative elencate sinteticamente nei paragrafi successivi.
LIMITI ACUSTICI
In applicazione al d.p.c.m. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in
cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite
di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione
ed i valori di qualità, distinti per il periodo diurno, dalle
06,00 alle 22,00, e notturno, dalle 22,00 alle 06,00.
Le definizioni di tali valori sono stabilite dall’art. 2 della
L.Q. 447/95:
valori limite di emissione:
il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente
sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
valore limite di immissione:
il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti
sonore nell'ambiente abitativo nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei
ricettori;
valore di attenzione:
il valore di immissione che segnala la presenza di un potenziale rischio
per la salute umana o per l'ambiente;
valori di qualità:
i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo
con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare
gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.
I valori limite di immissione sono distinti in:
a) valori limite assoluti,
determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
b) valori limite differenziali,
determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente
di rumore ambientale e il rumore residuo.
Limiti di Zona
I valori di cui sopra sono riferiti alle classi di destinazione d'uso
del territorio riportate nella tabella A allegata al decreto 14/11/97
e adottate dai comuni ai sensi e per gli effetti Art. 4, comma 1, lettera
a) e Art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447,
Tabella A - classificazione del territorio comunale
CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe
le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la
loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al
riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare
interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano
in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico
veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata
presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali
e artigianali
CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane
interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media
densità di popolazione, con presenza di attività commerciali,
uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza
di attività industriali; aree rurali interessate da attività che
impiegano macchine operatrici
CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa
classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con
alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali
e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di
strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali,
le aree con limitata presenza di piccole industrie
CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe
le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di
abitazioni
CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe
le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive
di insediamenti abitativi
Tabella B - valori limite di emissione - Leq in dB(A) (Art. 2)
Classi di destinazione d'uso del territorio tempo di riferimento tempo
di riferimento
diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette 45 35
II aree prevalentemente residenziali 50 40
III aree di tipo misto 55 45
IV aree di intensa attività umana 60 50
V aree prevalentemente industriali 65 55
VI aree esclusivamente industriali 65 65
Tabella C - valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (Art.
3)
classi di destinazione d'uso del territorio tempo di riferimento tempo
di riferimento
diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette 50 40
II aree prevalentemente residenziali 55 45
III aree di tipo misto 60 50
IV aree di intensa attività umana 65 55
V aree prevalentemente industriali 70 60
VI aree esclusivamente industriali 70 70
Tabella D - valori di qualità - Leq in dB(A) (Art. 7)
classi di destinazione d'uso del territorio tempo di riferimento tempo
di riferimento
diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette 47 37
II aree prevalentemente residenziali 52 42
III aree di tipo misto 57 47
IV aree di intensa attività umana 62 52
V aree prevalentemente industriali 67 57
VI aree esclusivamente industriali 70 70
Limiti delle infrastrutture di trasporto (ferroviarie e stradali)
In applicazione a quanto stabilito dal DPR 459/98 all’interno delle
rispettive fasce di pertinenza delle infrastrutture esistenti, delle
loro varianti, delle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento
ad infrastrutture esistenti e delle infrastrutture di nuova realizzazione
con velocità di progetto inferiore o superiore a 200 km/h, sono
definiti i seguenti valori limite assoluti di immissione del rumore.
Valori Limite Assoluti di Immissione (dB(A))
Periodo diurno Periodonotturno
Velocità di progetto < 200 km/h Scuole, ospedali, case di cura
e di riposo 50 40(no scuole)
Fascia A (100 m) 70 60
Fascia B (150 m) 65 55
Velocità di progetto > 200 km/h Scuole, ospedali, case di cura
e di riposo 50 40(no scuole)
Fascia Unica (250 m) 65 55
Qualora i valori di cui alla Tabella indicata sopra e, al di fuori della
fascia di pertinenza, i valori stabiliti alla Tabella 2 del dpcm 14/11/97
non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni
tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l’opportunità di
procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato
il rispetto dei seguenti limiti:
· 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
· 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori;
· 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.
Limiti delle infrastrutture stradali
Il decreto di prossima pubblicazione stabilirà le norme per la
prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine
dall'esercizio delle infrastrutture stradali definite dall’articolo
2 del Decreto legislativo del 30 aprile 1992 n. 285:
A. autostrade;
B. strade extraurbane principali;
C. strade extraurbane secondarie;
D. strade urbane di scorrimento;
E. strade urbane di quartiere;
F. strade locali.
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicheranno:
a) alle infrastrutture esistenti, al loro ampliamento in sede, alle nuove
infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti e alle loro varianti;
b) alle infrastrutture di nuova realizzazione.
Per le infrastrutture stradali di tipo A, B, C, D E ed F, le rispettive
fasce territoriali di pertinenza acustica saranno fissate come dall’Allegato
1, tab. 1 e 2, salvo eventuali modifiche e/o integrazioni.
Allegato 1
Tab. 1
(strade di nuova realizzazione)
TIPO DI STRADA (secondo Codice della Strada) SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI(secondo
D.M. 5.11.01- Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade) Ampiezza
fascia di pertinenza acustica(m) Scuole, ospedali, case di cura e di
riposo Altri Ricettori
DiurnodB(A) NotturnodB(A) DiurnodB(A) NotturnodB(A)
A - autostrada 250 50 40 65 55
B - extraurbana principale 250 50 40 65 55
C - extraurbana secondaria C1 250 50 40 65 55
C2 150 50 40 65 55
D - urbana di scorrimento 100 50 40 65 55
50 40 65 55
E - urbana di quartiere 30 Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori
riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. del 14/11/1997 e comunque
in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista
dalla Legge n. 447 del 1995.
F - locale 30
* per le scuole vale il solo limite diurno
Tab. 2 (STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI)
(ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)
TIPO DI STRADA (secondo Codice della Strada) SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI
(secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT) Ampiezza fascia di pertinenza
acustica(m) Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo Altri Ricettori
DiurnodB(A) NotturnodB(A) DiurnodB(A) NotturnodB(A)
A – autostrada 100(fascia A) 50 40 70 60
150(fascia B) 65 55
B – extraurbana principale 100(fascia A) 50 40 70 60
150(fascia B) 65 55
C – extraurbana secondaria Ca(strade a carreggiate separate e tipo
IV CNR 1980) 100(fascia A) 50 40 70 60
150(fascia B) 65 55
Cb(tutte le altre strade extraurbane secondarie) 100(fascia A) 50 40
70 60
50(fascia B) 65 55
D – urbana di scorrimento Da(strade a carreggiate separate e interquartiere)
100 50 40 70 60
Db(tutte le altre strade urbane di scorrimento) 100 50 40 65 55
E – urbana di quartiere 30 definiti dai Comuni, nel rispetto dei
valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997
e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane,
come prevista dall’articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge
n. 447 del 1995.
F – locale 30
* per le scuole vale il solo limite diurno
Normativa di Riferimento
PROVVEDIMENTI DELLO STATO
D.P.C.M. 1/3/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti
abitativi e nell'ambiente esterno"
Legge 26/10/1995 n. 447 "LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO"
D.P.C.M. 14 novembre 1997 -Determinazione dei valori limite delle sorgenti
sonore
D.P.C.M. 5 dicembre 1997 -Determinazione dei requisiti acustici passivi
degli edifici
Decreto 16/3/1998 -Tecniche di rilevamento e di misura dell'inquinamento
acustico
D.P.C.M. 31 marzo 1998 -Tecnico Competente
D.P.R. n. 459 -18 Novembre 1998 -Regolamento recante norme di esecuzione
dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento
acustico derivante da traffico ferroviario
D.P.C.M. 16 aprile 1999 n.215 -Regolamento recante norme per la determinazione
dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento
danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi
DECRETO 29 novembre 2000-Criteri per la predisposizione, da parte delle
società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto
o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento
e abbattimento del rumore
D.P.R. 3 aprile 2001, n.304 -"Regolamento recante disciplina delle
emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche"
PROVVEDIMENTI DELLA REGIONE PIEMONTE
L.R. 20/10/2000, n.52 Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia
di inquinamento acustico
D.G.R. 4/3/1996, n. 81-6591 - Modalità di presentazione e di valutazione
delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente
in acustica ambientale
D.G.R. 6/8/2001, n. 85-3802 - L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera
a). Linee guida per la classificazione acustica del territorio.
FLUSSO DI LAVORO
Il lavoro previsto dal metodo per l’elaborazione della zonizzazione
acustica del territorio del Comune di Asti, è suddivisibile in
più categorie:
raccolta del materiale di riferimento;
incontro con tecnici comunali o redattori del P.R.G.C.;
copertura P.R.G. informatizzata;
elaborazione della proposta di zonizzazione acustica;
inserimento dati di monitoraggio acustico (N.D.)
Nei paragrafi seguenti sono descritti in dettaglio le fasi operative da svolgersi e quanto è stato fatto in specifico per Asti.
Acquisizione dati (fase 0)
Estrazione delle informazioni necessarie e predisposizione del software
per l’elaborazione della proposta di zonizzazione acustica
Dalla banca dati informatizzata della Provincia di Asti si possono estrarre
alcune informazioni di interesse per l’elaborazione della proposta
di zonizzazione acustica. In particolare i dati sono ricavabili sia dai
raster della Carta Tecnica Regionale (C.T.R. scala 1:10000) che dalla
Carta Tecnica Regionale Numerica della Regione Piemonte (C.T.R.N. scala
1:10000).
La redazione del piano necessita in via preliminare della seguente documentazione
di base:
· P.R.G.C. vigente su supporto cartaceo ed informatico (se disponibile)
e relative norme di attuazione (N.T.A.)
· Varianti approvate o in corso di approvazione del P.R.G.C.
· Confini del Centro Storico
· Indicazione delle aree o edifici soggetti a vincoli (ambientali,
storico-architettonici, etc.) secondo la normativa vigente
· Elenco e ubicazione delle scuole di ogni ordine e grado
· Elenco e ubicazione delle strutture sanitarie (ospedali, case
di cura e di riposo, etc.) ove siano presenti reparti di degenza
· Elenco ed ubicazione delle aree verdi attrezzate, parchi gioco,
impianti sportivi e ricreativi
· Elenco ed ubicazione delle aree turistico ricettive eventualmente
vincolate da leggi vigenti
· Carta riportante le infrastrutture di trasporti e le loro aree
di pertinenza (autostrade, tangenziali, ferrovie)
Tutta la documentazione viene elaborata mediante software ArcView G.I.S. ver. 3.2 di gestione di database georeferenziati, fornita su supporto informatico e cartaceo e corredata della relazione tecnica illustrativa del piano. Tutti i dati vengono gestiti attraverso lo stesso software G.I.S., il quale permette anche di elaborare il file destinato a contenere la proposta di zonizzazione acustica del Comune.
Per Asti i dati cartografici informatizzati di cui si è fatto
uso sono:
· raster della C.T.R. in formato non compresso RLC e coordinate
U.T.M.;
· copertura del P.R.G.C. (poligoni);
· copertura dei confini comunali (linee).
Per riportare i dati ottenuti nella progettazione della zonizzazione
acustica si è provveduto a modificare il database collegato alla
copertura del P.R.G.C. (inserimento di nuovi campi ed eliminazione di
vecchi campi inutili) al fine di raggiungere la struttura descritta nell'Appendice
c.
Sopralluogo conoscitivo
Con questo sopralluogo si intende:
familiarizzare con il territorio oggetto del lavoro;
raccogliere informazioni riguardanti la geomorfologia del territorio
in relazione al problema della collocazione relativa sorgenti - ricettori;
raccogliere informazioni per le aree critiche dal punto di vista delle
emissioni sonore (aree industriali, strade ad elevato traffico, ecc.);
raccogliere informazioni riguardanti le aree di territorio completamente
urbanizzate per le quali la destinazione d’uso del P.R.G.C. non
coincide con l’utilizzo effettivo del territorio;
raccogliere documentazione fotografica in relazione agli aspetti di interesse.
Il primo sopralluogo è stato rivolto alla familiarizzazione con
il territorio per gli aspetti riguardanti la morfologia e gli agglomerati
urbanizzati presenti nel comune di Asti.
Il Comune di Asti ha messo a nostra disposizione, per eventuali chiarimenti
e domande l’Ufficio Urbanistica, nelle persone degli Architetti
Opessio e Montrucchio con la partecipazione attiva del Dirigente Arch.
Demarchis. Collaborazione fattiva è anche pervenuta dai Responsabili
del Servizio per la Attività Produttive (Dr. La Rocca e Ing. Girotto)
e dall’Ufficio Patrimonio (Arch. Scaramozzino)
In data 11.03.03 e 19.03.03 si sono effettuate le opportune correzioni
di interpretazione delle aree di P.R.G. dopo un incontro con i rappresentanti
ed i tecnici comunali.
In data 11.06.03 si sono stabiliti alcuni criteri di lettura del P.R.G.C.
concordati assieme con i redattori stessi del piano alla presenza dell’Assessore
all’Urbanistica Avv. Brignolo.
In data 22.07.03 e 23.07.03 si è proceduto ad effettuare sopralluoghi
mirati su tutto il territorio comunale al fine di analizzare le reali
fruizioni del territorio.
Correzione del P.R.G.C. informatizzato
In questa fase si provvede all’eventuale aggiornamento del P.R.G.C.
informatizzato attraverso il materiale fornito dai funzionari del Comune.
Nello specifico il P.R.G.C. “informatizzato” del Comune di
Asti risultava essere semplicemente una serie di immagini fotografiche
elaborate da un pacchetto software di neppure semplice reperimento come “Corel
Draw”, che non permetteva assolutamente qualsiasi manipolazione,
integrazione o modifica dei dati. Inoltre non presentava le caratteristiche
indispensabili di georeferenziazione sul territorio.
E’ stato quindi necessario convertire manualmente, con notevole
dispendio di tempo, energie e mezzi, TUTTI i poligoni riprodotti come
immagine in poligoni trattabili come disegni vettoriali, georiferiti
sulla CTR in formato Raster della Regione Piemonte e compatibili con
i disegni Autocad degli edifici e manufatti a disposizione del Servizio
Urbanistica del Comune di Asti.
Nelle tabelle associate ad ogni singolo poligono si è provveduto
a riportare, oltre ai dati della zonizzazione acustica, anche le definizioni
relative alle N.T.A. vigenti.
Per quanto riguarda le coperture fornite dall’Ufficio del Catasto,
queste non sono risultate disponibili in nessun formato se non quello
cartaceo a disposizione degli uffici stessi. Si è proceduto quindi
alla sovrapposizione dei confini dei fogli mappali relativi al Comune
di Asti sullo stesso progetto, e alla creazione di un link dinamico con
il database relativo alle proprietà immobiliari e superficiali
fornito dal Servizio Patrimonio.
Per identificare le classi di destinazione sono state utilizzate delle
sigle convenzionali (derivate esclusivamente dalle informazioni desumibili
dagli elaborati cartacei del piano stesso in quanto mancava un campo
Sigla nel P.R.G.C.) riportate nel campo N_SIGLA del data base (appendice
b).
Analisi delle norme tecniche di attuazione dei P.R.G.C. (fase I)
Per mezzo dell’analisi delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C.
si determinano le corrispondenze tra categorie omogenee d'uso del suolo
e classi acustiche. Per i casi in cui non è possibile determinare
una corrispondenza univoca si provvede eventualmente a determinare un
intervallo di variabilità per la classificazione acustica, rimandando
alle fasi successive del lavoro la completa identificazione.
Come risulta evidente da quanto appena descritto, la classificazione
acustica avviene in questa fase tenendo conto solo degli insediamenti
abitativi e lavorativi e non delle infrastrutture stradali e ferroviarie.
Tale scelta, in linea con i principi guida alla base del metodo di zonizzazione
acustica adottato, equivale in realtà a non considerare le infrastrutture
solo nei casi di anomala associazione tra gli elementi urbanistici, privilegiando
in questi casi le esigenze degli insediamenti.
Va notato infine che la zonizzazione deve interessare l’intero
territorio del Comune, incluse le aree circostanti le infrastrutture
stradali, ferroviarie, aeroportuali e le altre sorgenti di cui all’art.11,
comma 1 della L. 447/95, nelle quali dovranno essere inserite le fasce
di pertinenza (art.3 comma 2 L. 447/95).
Per il Comune di Asti l’identificazione delle corrispondenze tra
le categorie omogenee d’uso del suolo (con riferimento al campo
N_SIGLA del data base) e le classi acustiche è avvenuta attraverso
l’analisi delle norme tecniche di attuazione. Sono stati individuati
intervalli di variabilità per i casi dubbi, per i quali si è proceduto
ad una verifica diretta.
Inoltre, va sottolineato che tali corrispondenze sono state oggetto di
verifica in corso di sopralluogo, in particolare per le aree ad elevata
saturazione. L'individuazione delle porzioni di territorio oggetto di
approfondimento è avvenuta anche per mezzo dell’analisi
della cartografia a disposizione e delle N.T.A. del Comune, dalle quali
si riporta l’art. 4:
CLASSIFICAZIONE DELLE AREE
1. Ai fini del presente P.R.G., è denominata "area" la
porzione limitata di territorio, edificata o non edificata, caratterizzata
al proprio interno da omogeneità di condizioni urbanistiche e
di disciplina di Piano; il P.R.G. individua cartograficamente le varie
aree.
2. Ai fini della disciplina dell'uso del suolo e delle trasformazioni
urbanistiche ed edilizie, il P.R.G. ripartisce il territorio comunale
nelle seguenti aree con le relative sigle:
1) aree residenziali di conservazione;
2) aree residenziali consolidate;
3) aree residenziali di consolidamento;
4) aree residenziali di trasformazione;
5) aree residenziali di trasformazione rimandate a strumento urbanistico
esecutivo di iniziativa pubblica;
6) aree residenziali di trasformazione occupate da impianti produttivi
da rilocalizzare;
7) aree residenziali di trasformazione per la creazione di servizi;
8) aree residenziali di nuovo impianto;
9) aree per l'edilizia residenziale favorita da interventi pubblici;
10) aree produttive consolidate a prevalente destinazione industriale
e artigianale;
11) aree produttive a prevalente destinazione industriale e artigianale,
di riordino e di completamento;
12) aree produttive a prevalente destinazione industriale e artigianale,
di nuovo impianto;
13) aree a prevalente destinazione commerciale destinate all’insediamento
di grandi e medie strutture di vendita o centri commerciali;
14) aree a prevalente destinazione commerciale destinate all’insediamento
di medie strutture di vendita e grandi strutture di vendita con offerta
extralimentare;
15) aree consolidate a prevalente destinazione commerciale;
16) aree a destinazione turistica, ricettiva, sportiva e per l'impiego
del tempo libero;
17) aree a destinazione sportiva e per l'impiego del tempo libero;
18) aree consolidate a destinazione turistico, ricettiva, sportiva e
per l'impiego del tempo libero;
19) aree agricole;
20) aree per servizi sociali ed attrezzature a livello comunale (per
l'istruzione);
21) aree per servizi sociali ed attrezzature a livello comunale (di interesse
comune);
22) aree per servizi sociali ed attrezzature a livello comunale (per
spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport);
23) aree per servizi sociali ed attrezzature a livello comunale (per
parcheggi pubblici );
24) aree per servizi sociali ed attrezzature di interesse generale (per
l'istruzione superiore all'obbligo)
25) aree per servizi sociali ed attrezzature di interesse generale (sociali,
sanitarie ed ospedaliere);
26) aree per servizi sociali ed attrezzature di interesse generale (parchi
pubblici urbani e comprensoriali);
27) aree per attrezzature pubbliche di tipo direzionale, di supporto
logistico e tec-nologico, aree per attrezzature di tipo direzionale,
di società private che svolgono un servizio di interesse generale
ed aree cimiteriali;
28) aree a verde privato e orti urbani.
Tabella 1: estratto delle N.T.A.
AREE PER SERVIZI SOCIALI ED ATTREZZATURE A LIVELLO COMUNALE (PER L'ISTRUZIONE)
Sigle distintive =
AREE PER SERVIZI SOCIALI ED ATTREZZATURE A LIVELLO COMUNALE (PER SPAZI PUBBLICI A PARCO, PER IL GIOCO E LO SPORT)
AREE PER SERVIZI SOCIALI ED ATTREZZATURE A LIVELLO COMUNALE (PER PARCHEGGI
PUBBLICI )
AREE PER SERVIZI SOCIALI ED ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE (PER
L'ISTRUZIONE SUPERIORE ALL' OBBLIGO )
Sigle distintive =
AREE PER SERVIZI SOCIALI ED ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE (SOCIALI, SANITARIE ED OSPEDALIERE)
AREE PER SERVIZI SOCIALI ED ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE (PARCHI
PUBBLICI URBANI E COMPRENSORIALI)
AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE DI TIPO DIREZIONALE, DI SUPPORTO LOGISTICO
E TECNOLOGICO ED AREE PER ATTREZZATURE DI TIPO DIREZIONALE DI SOCIETA'
PRIVATE CHE SVOLGONO UN SERVIZIO DI INTERESSE GENERALE
AREE CIMITERIALI
AREE PER ATTREZZATURE AL SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
Sigle distintive =
AREE RESIDENZIALI DI CONSERVAZIONE
Sigle distintive A.1.n - A.2.n
AREE RESIDENZIALI CONSOLIDATE
Sigle distintive B.0
Classificazione ai sensi dell' art. 2 D.M. 2.4.68 n° 1444 B
Destinazioni d'uso ammesse (art. 6 n.t.a.) - Residenziale;- Commerciale
per la vendita al dettaglio;- Commerciale per la vendita all' ingrosso
(fino a 1500 mq. di Slp per unità immobiliare);- Direzionale;-
Produttiva artigianale di servizio;- Turistica e ricettiva;- Sportiva
e per l' impiego del tempo libero
AREE RESIDENZIALI DI CONSOLIDAMENTO
Sigle distintive B.1.n - B.2.n - B.3.n - B.4.n - B.5.n - B.6.n - B.7.n
- B.8.n - B.9.n - B.10.n - B.11.n – B.12.n - B.13.n – B.14.n – B.15.n
Classificazione ai sensi dell' art. 2 D.M. 2.4.68 n° 1444 B
AREE RESIDENZIALI DI TRASFORMAZIONE
Sigle distintive T.1 - T.2 - T.3
Classificazione ai sensi dell' art. 2 D.M. 2.4.68 n° 1444 per le
aree di consolidamento ricadenti nel perimetro delle aree T.1, T.2, T.3:Bper
le aree di nuovo impianto ricadenti nel perimetro delle aree T.1, T.2,
T.3:C
Destinazioni d'uso ammesse (art. 6 n.t.a.) - Residenziale;- Commerciale
per la vendita al dettaglio;- Commerciale per la vendita all' ingrosso;-
Direzionale;- Produttiva artigianale di servizio;- Turistica e ricettiva;-
Sportiva e per l' impiego del tempo liberoLe destinazioni d’uso
ammesse sono comunque quelle previste dalla specifica area di P.R.G.C.
di appartenenza.
AREE RESIDENZIALI DI TRASFORMAZIONE PER LA CREAZIONE DI SERVIZI
Sigle distintive TS.1 - TS.2 – TS.3 - TS.4 - TS.5 - TS.6 - TS.7
- TS.8 – TS.9
Classificazione ai sensi dell' art. 2 D.M. 2.4.68 n° 1444. C
Destinazioni d'uso ammesse (art. 6 n.t.a.) - Residenziale;- Commerciale
per la vendita al dettaglio;- Commerciale per la vendita all' ingrosso;-
Direzionale;- Produttiva artigianale di servizio;- Turistica e ricettiva;-
Sportiva e per l' impiego del tempo libero
AREE RESIDENZIALI DI TRASFORMAZIONE OCCUPATE DA IMPIANTI PRODUTTIVI
DA RILOCALIZZARE
Sigle distintive TD.1 –TD.2 – TD.3 TD.4 - TD. 5 - TD.6 -
TD.7
Classificazione ai sensi dell' art. 2 D.M. 2.4.68 n° 1444 e della
L.R. 56/77 s.m. ed i CArt. 26 comma 1 lettera e)della L.R. 56/77 e s.m.
ed i.
Destinazioni d'uso ammesse (art. 6 n.t.a.) In assenza del prescritto
Piano Particolareggiato ed in presenza di attività produttiva
preesistente all’adozione del presente P.R.G.C.:- Produttiva industriale
In caso di cessazione o di rilocalizzazione dell'attività produttiva
subordinatamente alla redazione di piano particolareggiato, o, quando
consentito, Piano Esecutivo Convenzionato di Libera Iniziativa:- Residenziale;-
Commerciale per la vendita al dettaglio;- Commerciale per la vendita
all' ingrosso;- Direzionale;- Produttiva artigianale di servizio;- Produttiva
artigianale ad alta tecnologia (che non sia considerabile nociva o molesta
ai sensi della vigente normativa in materia);- Turistica e ricettiva;-
Sportiva e per l' impiego del tempo libero
AREE SPECIALI DI TRASFORMAZIONE RIMANDATE A STRUMENTO URBANISTICO DI
INIZIATIVA PUBBLICA (Ex caserma Colli di Felizzano)(Michelerio)(Piazza
d'Armi )(Anfossi)(Casermone )(Tribunale )(Piazze)(Ordine Mauriziano)(Ex
Saffa)
Sigle distintive TP.1 - TP.4 –TP.5 -TP.6 -TP.7 -TP.8 -TP.9 - TP.10 – TP.11
Classificazione ai sensi dell' art. 2 D.M. 2.4.68 n° 1444 per le
aree contraddistinte dalle sigle "TP.4, TP.6, TP.7, TP.8, TP.10" =
Aper l' area contraddistinta dalla sigla "TP.9" = Bper le aree
contraddistinte dalle sigle "TP.1, TP.5" = C
AREE RESIDENZIALI DI NUOVO IMPIANTO
Sigle distintive C.1.n - C.2.n - C.3.n - C.4.n – C.5.n - C.6.n
- C.7.n - C.8.n - C.9.n - C.10.n C.11.n
Classificazione ai sensi dell' art. 2 D.M. 2.4.68 n° 1444 C
AREE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE FAVORITA DA INTERVENTI PUBBLICI
Sigle distintive CP.1.n -CP.2.n -CP.4.n - CP.6.n -CP.7.n -CP.8.n - CP.9.n
- CP.10.n - CP.11.n - CP.12.n - CP.13.n – CP.14.n – CP.15.n
Classificazione ai sensi dell' art. 2 D.M. 2.4.68 n° 1444 C
AREE PRODUTTIVE CONSOLIDATE A PREVALENTE DESTINAZIONE INDUSTRIALE E
ARTIGIANALE
Sigle distintive DI.0
Classificazione ai sensi dell' art. 2 D.M. 2.4.68 n° 1444 B produttiva
Destinazioni d'uso ammesse (art. 6 n.t.a.) - Produttiva industriale;-
Produttiva artigianale;- Produttiva industriale ed artigianale ad alta
tecnologia;- Produttiva artigianale di servizio;- Commerciale per la
vendita al dettaglio (con i limiti fissati dalla presente tabella);-
Commerciale per la vendita all' ingrosso (escluso cash and carry);- Direzionale;-
Residenziale (limitatamente al servizio dell' attività insediata)
AREE PRODUTTIVE A PREVALENTE DESTINAZIONE INDUSTRIALE E ARTIGIANALE,
DI RIORDINO E DI COMPLETAMENTO
Sigle distintive DI.3/B - DI.8 – DI.9 - DI.10 - DI.14 - DI.15 -
DI.16 - DI.17
Classificazione ai sensi dell' art. 2 D.M. 2.4.68 n° 1444 B produttiva
Destinazioni d'uso ammesse (art. 6 n.t.a.) Per le aree contraddistinte
dalle sigle DI.8 - DI.9 - DI.10 - DI.13 - DI.14 - DI.15 – DI.16:-
Produttiva industriale;- Produttiva artigianale;- Produttiva industriale
ed artigianale ad alta tecnologia;- Produttiva artigianale di servizio;-
Commerciale per la vendita al dettaglio (con i limiti fissati dalla presente
tabella);- Commerciale per la vendita all' ingrosso;- Direzionale;- Residenziale
(limitatamente al servizio dell' attività insediata)Nelle aree
contraddistinte dalla sigla DI.3/B, (interessate da un Piano per insediamenti
produttivi in corso di attuazione), il P.I.P. può ammettere interventi
per la realizzazione di insediamenti la cui destinazione d'uso rientri
comunque fra le destinazioni individuate dall' art. 27, 6 comma, della
legge statale 22 ottobre 1971, n. 865.
AREE PRODUTTIVE A PREVALENTE DESTINAZIONE INDUSTRIALE E ARTIGIANALE,
DI NUOVO IMPIANTO
Sigle distintive DI.1 - DI.2 - DI.3/A - DI.4 - DI.5 - DI.6 - DI.7 - DI.11
- DI.18
Classificazione ai sensi dell' art. 2 D.M. 2.4.68 n° 1444 D
Destinazioni d'uso ammesse (art. 6 n.t.a.) Per le aree contraddistinte
dalle sigleDI.1 - DI.2 - DI.3/A - DI.4 - DI.5 - DI.6 - DI.7 - DI.11 -
DI.18:- Produttiva industriale;- Produttiva artigianale;- Produttiva
industriale ed artigianale ad alta tecnologia;- Produttiva artigianale
di servizio;- Commerciale per la vendita al dettaglio (con i limiti fissati
dalla presente tabella);- Commerciale per la vendita all' ingrosso;-
Direzionale;- Residenziale (limitatamente al servizio dell' attività insediata)
AREE A PREVALENTE DESTINAZIONE COMMERCIALE Destinate all’insediamento
di grandi e medie strutture di vendita o centri commerciali
Sigle distintive GD.1
Classificazione ai sensi dell' art. 2 D.M. 2.4.68 n° 1444 D
AREE A PREVALENTE DESTINAZIONE COMMERCIALE Destinate all’insediamento
di medie strutture di vendita e grandi strutture di vendita con offerta
extralimentare
Sigle distintive CD.1 – CD.3 – CD.4 – CD.5 – CD.6 – CD.7
Classificazione ai sensi dell' art. 2 D.M. 2.4.68 n° 1444 D – B
Destinazioni d'uso ammesse (art. 6 n.t.a.) - Commerciale per la vendita
al dettaglio;- Commerciale per la vendita all'ingrosso;- Direzionale;-
Produttiva artigianale nei limiti previsti ;- Produttiva artigianale
di servizio;- Sportiva e per l'impiego del tempo libero;- Turistico-Ricettiva-
Residenziale limitatamente al servizio dell'attivita' insediata.
AREE CONSOLIDATE A PREVALENTE DESTINAZIONE COMMERCIALE
Sigle distintive CD.0
Classificazione ai sensi dell' art. 2 D.M. 2.4.68 n° 1444 B commerciale
AREE A DESTINAZIONE TURISTICA, RICETTIVA, SPORTIVA E PER L'IMPIEGO DEL
TEMPO LIBERO
Sigle distintive TR.1.n - TR.2.n - TR.3.n - TR.4.n – TR.5.n – TR.6.n – TR.7.n
Classificazione ai sensi dell' art. 2 D.M. 2.4.68 n° 1444 C
AREE A DESTINAZIONE SPORTIVA E PER L'IMPIEGO DEL TEMPO LIBERO
Sigle distintive SP.1.n - SP.2.n – SP.3.n
Classificazione ai sensi dell' art. 2 D.M. 2.4.68 n° 1444 C
AREE CONSOLIDATE A DESTINAZIONE TURISTICA, RICETTIVA, SPORTIVA E PER
L'IMPIEGO DEL TEMPO LIBERO
Sigle distintive TR.0 - SP.0
Classificazione ai sensi dell' art. 2 D.M. 2.4.68 n° 1444 C
AREE AGRICOLE
Sigle distintive =
Classificazione ai sensi dell' art. 2 D.M. 2.4.68 n° 1444 E
L’attribuzione delle corrispondenze tra le porzioni di territorio
identificate dal P.R.G.C. e le classi acustiche è stata effettuata
attraverso l’analisi delle modalità degli usi e dei tipi
di intervento ammessi per ogni zona, desunti dalla tabella di cui sopra.
Tale operazione è stata effettuata in accordo con la descrizione
effettuata nel “ DCPM 14/11/97 “Determinazione dei valori
limite delle sorgenti sonore” e, nei casi di dubbia interpretazione,
secondo i principi generali stabiliti nel metodo di zonizzazione acustica
elaborato dall’Arpa Piemonte per il Progetto DISIA2 finanziato
dal Ministero dell’Ambiente ed integralmente recepito nella D.G.R.
85-3802 dell’agosto 2001. In particolare sono stati utilizzati
i seguenti criteri generali:
SIGLA P.R.G. MACROAREA DI P.R.G. CLASS. ACUSTICA DA P.R.G. NOTE
Cx.x Cn 2
Cx.x Park 3
A1 An 1 campo descrizione div. vuoto
A1 An 2 campo descrizione vuoto
Bx.x Bn - B0n 3
Bx.x An 3
B9.1 An 2
A1 Park 2
A1 Tn -TPn 2
A1 Verde 1
A1 AVP 3
A1 AAPD 3
A1 AASO 3
Cx.x AAIC ?
Cx.x AAPD ?
Cx.x ASIP 5
Cx.x AVP 2
Cx.x Verde < 12.000 m2 2
Cx.x Verde > 12.000 m2 1
Bx.x Verde < 12.000 m2 2
CD Verde < 12.000 m2 ?
CP Verde < 12.000 m2 2
vuoto Verde < 12.000 m2 ?
vuoto Verde > 12.000 m2 1
TP Verde > 12.000 m2 1
A1 AAIC 1
A1 ISTR 1
A1 PARK 2
A1 Tn -TPn 2
A1 VERDE 1
A1 AVP 2;3
A1 AAPD 3
A1 AASO 3
A1 An 2
Cx.x Cn 2
Cx.x PARK 3
A1 An 2
Bx.x Bn - B0n 3
Bx.x An 3
B9.1 An 2
Cx.x ASIP 5
Cx.x AVP 2
Cx.x Verde < 12.000 m2 2
Cx.x Verde > 12.000 m2 1
Cx.x AAIC ?
Cx.x AAPD ?
Bx.x Verde < 12.000 m2 2
CDn - Cdon Verde < 12.000 m2 ?
Cp Verde < 12.000 m2 2
vuoto Verde < 12.000 m2 ?
B Verde > 12.000 m2 1
C Verde > 12.000 m2 1
CD Verde > 12.000 m2 ?
vuoto Verde > 12.000 m2 ?
TP Verde > 12.000 m2 1
Bx.x AAIC ?
DI11 ASIP 6
Bx.x AVP 3
A21 A21 8
FFSS FFSS 8
vuoto AASO 4
TP9 AASO 4
TP9 PARK 4
TP0 Tn -TPn 4
TP5 Tn -TPn 4
TP1 Tn -TPn 1
TP8 Tn -TPn 3
TP7 Tn -TPn 3
tutte TSn 3
tutte AAPD ?
B1,2 AAPD 3
A1 AAPD 2
tutte TDn 5
Bx.x Cn 3
TP11 Cn 2
A2.1 - A2.2 AAIC ?
B1.1 - B1.2 AAIC ?
CP*.* CPn 2
tutte AASO ?
tutte CDn-CD0.n 4
A*.* Park 2
B*.* Park 3
C*.* Park 3
vuoto Park ?
tutte ASIP 6
GD1 GDn 4
orti 3
B1.2 AAPD 3
DI.7 AAPD 5
DI.7 agri 5
B0.2 agri 3
SP1.2 SPn 3
S.U.E. 2
Sopralluoghi di completamento della bozza di proposta di zonizzazione
acustica (fase II)
Per mezzo di questi sopralluoghi si provvede a:
· raccogliere le informazioni necessarie per applicare il metodo
qualitativo
· determinare la classificazione acustica per quelle aree del territorio
per cui non è possibile farlo né con la lettura del P.R.G.C.
né con il metodo quantitativo.
Per quanto riguarda il caso specifico di Asti i sopralluoghi del 22
e 23/07/03 hanno avuto i seguenti obiettivi principali:
analisi diretta degli insediamenti insistenti sull’area del centro
del Comune e delle frazioni, lungo la direttrice Asti – Alessandria;
valutazione dello sviluppo delle attività commerciali, artigianali
ed industriali lungo l’area di Corso Ivrea;
raccolta della documentazione fotografica di supporto;
controllo della corrispondenza tra gli assi stradali esistenti e la situazione
riportata in cartografia (regionale, provinciale e comunale).
In particolare sono stati svolti accertamenti nelle aree individuate
dalle sigle F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 corrispondenti alle aree “cimitero”,
Mercato Ortofrutticolo, San Fedele, Via Torchio, Zona Praia, zona Stazione
FS, zona PAM e dalle aree relative alle sigle G1, G2, G3, G4, G5, G6
(Corso Alba, Acquedotto, Nuovo Tribunale, Corso XXV Aprile, Depuratore
Comunale, Corso Volta), di cui esiste una documentazione fotografica
del sopralluogo con le osservazioni relative.
I sopralluoghi di completamento in Asti hanno confermato in buona parte le classificazioni acustiche individuate con la lettura del P.R.G.C. con qualche eccezione. Per l’identificazione delle classi acustiche delle porzioni di territorio considerate in questa fase si è fatto uso della seguente tabella, la quale permette di ridurre al minimo l’effetto soggettivo di valutazione:
Artigianato aree rurali interessate da attività che impiegano
macchine operatrici con continuità
Artigianato come sopra con elevata presenza di attività artigianali;
IV
Commerciale e Industriale importanti attività commerciali, limitata
presenza di piccole industrie; V
Esclusivamente Industriale aree interessate da attività industriali
o destinate ad uso industriale prive di insediamenti abitativi, fatte
salve le abitazioni dei custodi e dei proprietari; VI
Prevalentemente Industriale aree interessate da insediamenti industriali
e con scarsità di abitazioni; rientrano in questa classe anche
vecchi capannoni in disuso (di trasformazione); V
Zone di Quiete aree particolarmente protette, aree nelle quali la quiete è elemento
di base: ospedali, riposo, svago, interesse storico o urbanistico, parchi
pubblici grandi; zone residenziali di pregio I
Residenziale abitazioni familiari e condomini con scarsità di
negozi e attività commerciali; assenza attività artigianali
e industriali; II
Residenziale e Commerciale zone residenziali con presenza di attività commerciali
e artigianali, assenza di attività industriali; III
Residenziali e piccole Industrie aree di intensa attività umana,
dove si alternano piccole residenze a piccole attività artigianali
e industriali (industrie manifatturiere, vendita e produzione, tipografie,
abitazioni medio piccole); IV
Residenziale e Misto aree di tipo misto più compromesse rispetto
R1; III
Servizi e Commerciale aree di tipo misto, con attività di servizi
(parcheggi, distributori, ecc.) legate ad attività commerciali,
e media densità di popolazione; III
Servizi e Commerciale come sopra ma più compromesse dal punto
di vista di attrattori di traffico, con maggiore densità di attività lavorative
e di popolazione; IV
Servizi e Industria aree di intensa attività umana, con alta densità di
popolazione, con presenza di piccole industrie e servizi ad esse collegate
(depositi materie prime, carico e scarico, parcheggio automezzi pesanti);
IV
Impianti Sportivi e ricreativi impianti sportivi e ricreativi che non
necessitano, per la loro fruizione, di partico-lare quiete (campi da
calcio, baseball, rugby; tiri a volo, piste motoristiche ecc.); III
Servizi, Residenziale e Commercio aree di tipo misto dove sono presenti
servizi connessi ad attività di tipo commer-ciale e residenziale
(uffici, poste, banche con posteggi ed abitazioni circostanti); III
Servizi, Residenziale e Commercio come sopra ma con prevalenza dei servizi
e delle attività commerciali rispetto alle residenze; IV
Istituti scolastici aree scolastiche di ogni ordine e grado, sia pubbliche
che private, se costituiscono insediamento a sé stante; se inserite
in altri insediamenti maggiori, rientreranno nella classificazione assegnata
al complesso; I
Omogeneizzazione della classificazione acustica (fase III)
Al fine di evitare un’eccessiva parcellizzazione della classificazione acustica, aspetto critico per la compatibilità acustica di aree contigue, anche con un solo salto di classe, si provvede ad effettuare un processo di omogeneizzazione del territorio per quanto riguarda la classe acustica.
L’omogeneizzazione deve avvenire dapprima “assorbendo” le
aree di dimensioni ridotte (cioè con superficie inferiore a 12000
m2) inserite in modo acusticamente disomogeneo in aree uniformi di vasta
scala.
Successivamente si procede ad assegnare una sola classe acustica agli
isolati frammentati in aree di dimensioni ridotte (con superficie inferiore
a 12000 m2), secondo i seguenti principi:
si procede all’omogeneizzazione verso una determinata classe se
l’area ad essa relativa risulti maggiore del 70% dell’area
totale dell’isolato e vi sia un solo salto di classe;
in caso contrario (classe predominante con superficie minore del 70% del totale o più salti di classe) la classe conseguente al processo di omogeneizzazione dovrà essere stimata osservando le caratteristiche insediative della “miscela” delle aree omogeneizzate in relazione alle definizioni delle classi del D.P.C.M. 14/11/1997;
le aree a classe I non sono omogeneizzabili. In conseguenza di questo e dei punti precedenti, un intero isolato risulterà di classe I se l’area corrispondente a questa classe risulti essere maggiore del 70% di quella totale dell’isolato, anche in presenza di più salti di classe (tale discorso vale ovviamente se le aree di classe diversa dalla I hanno superficie minore di 12000 m2).
La nuova classificazione ottenuta sarà riportata nel campo CLASSE_OMO
del supporto informatico tabellare.
Per facilitare l’individuazione di situazioni critiche che dovranno
essere oggetto dei piani di risanamento acustico sono state evidenziate
quelle aree che nel processo di omogeneizzazione hanno subito una riduzione
di più di una classe (tema “Riduzioni critiche”).
Un cenno particolare va infine dedicato a quei casi in cui vi sia una
particolare frammentazione e compenetrazione tra aree a differente destinazione
d’uso e/o utilizzo del suolo. In queste situazioni converrà superare
il vincolo della forma originale dei poligoni del P.R.G.C., provvedendo
ad eventuali operazioni di taglio e di frammentazione.
Una riunione tra i tecnici Arpa e tecnici del Servizio Urbanistica è avvenuta
in data 14 agosto 2003 al fine di discutere delle linee progettuali fino
a questo punto individuate ed analizzare contestualmente dubbi interpretativi
e scelte applicative per alcune aree ubicate su tutto il territorio comunale.
Inserimento delle fasce "cuscinetto" (fase IV)
Per rispettare il divieto dell’accostamento di aree non completamente
urbanizzate i cui valori di qualità si discostano in misura superiore
a 5 dBA di Leq, si inseriscono delle fasce “cuscinetto” digradanti
(a questo proposito si considerano come aree completamente urbanizzate
quelle assimilabili alle zone territoriali omogenee A e B del D.M. 1444/68).
Esse hanno dimensione minima pari a 50 m e valori di qualità decrescenti
di 5 dBA.
E’ importante ricordare che il divieto riguardante l'accostamento
di aree i cui valori di qualità si discostano in misura superiore
a 5 dBA di Leq è valido anche se le aree sono di comuni distinti.
Ne consegue che, quando necessario, devono essere inserite le fasce “cuscinetto” anche
tra aree di comuni confinanti.
L’inserimento delle fasce cuscinetto avviene attraverso le seguenti
analisi:
identificazione di tutti gli accostamenti critici;
selezione degli accostamenti critici tra aree non completamente urbanizzate
(inclusi i casi di accostamento tra un’area urbanizzata ed una
non urbanizzata). Le aree ad esclusiva destinazione agricola sono da
considerarsi come non urbanizzate;
Le fasce cuscinetto devono essere posizionate secondo i seguenti criteri:
· accostamento critico tra due aree non urbanizzate: per un numero
dispari di salti di classe acustica tra le due aree in accostamento critico
le fasce cuscinetto sono da distribuire in numero uguale all’interno
di entrambe le aree; nel caso di un numero pari di salti di classe deve
essere inserita una fascia in più nell’area a valore di qualità più elevato;
· accostamento critico tra un area urbanizzata ed una non completamente
urbanizzata o tra due aree non completamente urbanizzate: le fasce cuscinetto
non dovranno essere interrotte in corrispondenza di zone urbanizzate ogni
qual volta l’area complessiva soggetta all’inserimento della
fascia cuscinetto possieda una densità urbanistica assimilabile
alla Zona C del D.M. 1444/68. Nell’ipotesi che la fascia vada ad
interessare più isolati, il requisito di cui sopra dovrà essere
applicato singolarmente ad ognuno dei settori di questa relativi ai vari
isolati. Se un edificio o un nucleo di edifici risulta tagliato da una
fascia cuscinetto, dovrà essere ricompreso solo se risulta ricadente
nella fascia per più del 50% della loro superficie totale.
Prescrizioni per le fasce "cuscinetto" (fase IV)
Le fasce cuscinetto inserite nel piano di classificazione acustica del
comune di Asti e delineata ai sensi dell’art. 6 c.3 della L.R.
52/2000 determinano una discordanza tra il clima acustico confacente
alla destinazione d’uso del P.R.G. ed i limiti di immissione
e emissione fissati dalla classe acustica delle fasce stesse.
Al fine di prevenire gli effetti potenziali derivanti da tale incongruenza
si stabilisce che:
1. i nuovi edifici a destinazione residenziale ricadenti in un’area
normativa del P.R.G. inserita all’interno di una fascia cuscinetto
e in tale ambito classificata in una o più classi superiori a
quella definita nella fase di omogeneizzazione (fase III) devono essere
realizzati secondo standard funzionali al completo abbattimento del rumore
negli ambienti di vita;
2. i nuovi impianti produttivi sia di beni sia di servizi che provocano
rumore o le attività rumorose che si insediano all’interno
di un’area non satura, devono rispettare i limiti definiti dalle
fasce cuscinetto.
In situazioni particolari laddove è necessario e realizzabile
sotto il profilo tecnico, la fascia cuscinetto è altresì utilizzata
per interventi di protezione acustica passiva.
Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica
Relativamente ai confini di zone appartenenti a classi acustiche differenti
o al clima acustico rilevato nella situazione attuale, si possono presentare
tre possibili scenari:
· Compatibilità,
· Potenziale incompatibilità
· Incompatibilità
SCENARIO 1: COMPATIBILITA’
Si rientra in questo scenario se il clima acustico rilevato risulta essere
conforme ai valori limite di zona e le classi acustiche delle aree confinanti
non differiscono per più di 5 dB(A).
In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento.
SCENARIO 2: POTENZIALE INCOMPATIBILITA’.
Si ricade nello scenario di potenziale incompatibilità se i valori
delle classi acustiche delle aree confinanti differiscono per più di
5 dB(A) e in ogni caso ove dalle misure effettuate non risulta allo stato
attuale una situazione di superamento del limite assoluto di zona.
Per tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento.
In relazione alla loro potenziale criticità, tali situazioni dovranno
essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico, in quanto la
modifica alle sorgenti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della
classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante
area a classe minore. In quest’ultimo caso si procederà alla
predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico.
SCENARIO 3: INCOMPATIBILITA’
Questo scenario comprende le situazioni in cui le misure evidenziano
un non rispetto dei limiti di zona.
In questo caso si procederà alla predisposizione di un Piano di
Risanamento Acustico.
Il Piano di Risanamento Acustico (P.R.A.) prevederà delle priorità di
intervento secondo particolari indici, definiti in seguito secondo uno
schema orientativamente di questo tipo, e comunque DOPO una valutazione
dello Stato Acustico (mappatura acustica) di tutto il territorio comunale,
e l’individuazione delle classi di popolazione esposta a particolari
livelli di inquinamento acustico.
Salto di Classe Clima Acustico 1 2 >2 Stato
?Leq < 3dB(A) I.P.0 I.P. 1 I.P. 2
3<?Leq<6 dB(A) I.P. 3 I.P. 4 I.P. 5
?Leq> 6 dB(A) I.P. 6 I.P. 7 I.P. 8
Inserimento delle fasce di pertinenza delle infrastrutture (fase IV)
Scopo di questa fase è l'inserimento delle fasce di pertinenza previste all’art.3 comma 2 della Legge Quadro, il quale dovrà avvenire con operazioni differenziate a seconda della tipologia dell’infrastruttura in esame.
Per ciò che concerne le infrastrutture ferroviarie il D.P.R. 459/98 definisce che le fasce di pertinenza sono da conteggiare a partire dalla mezzeria dei binari esterni.
In particolare:
per le infrastrutture ferroviarie esistenti, le loro varianti e le infrastrutture
di nuova realizzazione affiancate alle esistenti e per le infrastrutture
di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore
a 200 km/h, la fascia di pertinenza, di 250 m sarà costituita
da una prima fascia di 100 m detta A e da una seconda di 150 m detta
B;
per le infrastrutture ferroviarie di nuova realizzazione con velocità di
progetto superiore a 200 km/h, la fascia di pertinenza sarà di
250 m in pezzo unico.
L’inserimento delle fasce di pertinenza si realizza sovrapponendo
le stesse alla zonizzazione “generale” eseguita nei passi
illustrati in precedenza. In tal modo le aree in prossimità delle
grandi infrastrutture di trasporto vengono ad avere due classificazioni
acustiche:
una prima classificazione dipendente dalla tipologia dell’infrastruttura
confinante, che fissa i limiti acustici per il rumore prodotto dall’infrastruttura
stessa;
una seconda definita attraverso il P.R.G.C. e le successive modifiche
quantitative e qualitative, che determina i limiti acustici per tutte
le altre sorgenti presenti sul territorio.
Con queste operazioni di inserimento delle fasce di pertinenza è ultimata
la bozza di proposta di zonizzazione acustica.
All’interno del territorio di Asti, le infrastrutture dei trasporti a cui è stata assegnata una fascia di pertinenza sono la ferrovia Asti – Torino in direzione ovest, la linea Asti – Alessandria in direzione est, le linee “Asti – Nizza Monferrato” e “Asti – Alba – Cuneo – Acqui – Savona” in direzione sud, le linee “Asti – Vercelli – Novara” e “Asti – Chivasso – Ivrea” in direzione nord (infrastrutture ferroviarie esistenti) (fascia di pertinenza 250 m con fascia A e B).(Vedi D.P.R. 459/98). Non sono previste attualmente linee di nuova realizzazione e/o linee ad Alta Velocità.
Per l'inserimento delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei
trasporti è stata creata una specifica copertura informatica (poligono).
Armonizzazione con Linee Guida D.G.R. 85-3802 dell’agosto 2001
A seguito dell’emanazione delle Linee Guida Regionali per la classificazione acustica comunale, è stato rivisto tutto l’impianto della proposta di classificazione acustica predisposta secondo le linee guida di ARPA precedenti. Questo al fine di uniformare ed armonizzare la proposta già abbozzata con le richieste del D.G.R. 85-3802 del 14 agosto 2001.
Individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile, all'aperto.
Ai sensi dell’art. 6 c. 1 lett. C) della L.R. 52/2000 il Piano
di Classificazione Acustica individua le aree all’interno delle
quali possono svolgersi manifestazioni a carattere temporaneo o mobile
oppure all’aperto.
L'ubicazione di queste aree è scelta in modo da non provocare
penalizzazioni acustiche alle attività dei ricettori più vicini,
consentendo per questi un agevole rispetto dei limiti di immissione,
nonché in modo da minimizzare il disagio alla popolazione residente
nelle vicinanze anche in relazione agli altri aspetti collegati alle
manifestazioni (ad esempio il traffico indotto);
b) tali aree non possono essere individuate in prossimità di ospedali
e case di cura, la vicinanza con scuole è ammissibile a patto
che il regolamento comunale di cui al successivo punto e) escluda espressamente
la possibilità di svolgere manifestazioni in concomitanza con
l’orario scolastico;
c) la localizzazione di dette aree è parte integrante del piano
di classificazione acustica e va pertanto raccordata con gli strumenti
urbanistici comunali;
d) il Comune, nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 5, comma
5, della legge regionale n. 52/2000, stabilisce regole per la gestione
di queste aree e per le modalità di rilascio delle autorizzazioni
per lo svolgimento delle attività in oggetto;
e) tale regolamento fissa limiti sonori all’interno dell’area
in parola durante i periodi di svolgimento delle manifestazioni anche
in deroga a quelli di zonizzazione. Tutta la normativa relativa a questo
punto è inserita nel modificato Regolamento di Polizia Urbana
del Comune di Asti, dove è stato inserito l’apposito articolo
69 bis per le prescrizioni relative.
Le aree individuate risultano ubicate in zone semiperiferiche, con una
viabilità già in opera o in corso di realizzazione. Sono
rappresentate nell’elaborato in allegato alla presente relazione
illustrativa e riguardano un’area ad ovest del centro urbano, in
prossimità della rotonda di Corso Torino e Strada R. Zandonai,
a nord in prossimità del viadotto dell’autostrada A21, tra
il Corso Casale, Via Cora e Strada Aniotto, a sud nel Parco Lungotanaro,
tra Via Gianotti e il Lungotanaro dei Pescatori.
In tali aree saranno concesse autorizzazioni in deroga ai sensi della
Legge Quadro 447/95, secondo le modalità e le limitazioni che
il Comune di Asti ha adottato nel Regolamento di Polizia Urbana (art.
69 bis).
Altre aree ubicate in altre parti del territorio comunale saranno via
via individuate ed autorizzate per manifestazioni di breve durata e con
valori di immissione rumorose di limitata intensità (vedi aree
intorno alla Cattedrale o nel Parco Caduti del Lavoro (ex Ferriere) per
manifestazioni enogastronomiche o di pubblico spettacolo.
RISULTATI DEL LAVORO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
Il Comune di Asti (74600 abitanti ca.), considerato la “Città dalle
cento torri”, è situato a circa 120 m s.l.m. e copre un’area
di 151.82 Km2, nella media valle del Tanaro, alla sinistra del fiume,
nel punto in cui vi confluiscono da sinistra i torrenti Borbore e Versa.
Caratterizzato da terreno collinare, si colloca tra le colline del Monferrato
e presenta colture ortofrutticole, vigneti ed allevamenti di bestiame.
Negli ultimi decenni si sono sviluppate attività industriali,
in prevalenza nei settori alimentare, metalmeccanico, elettrotecnico
e tessile. Situata alla convergenza di arterie viarie di importanza regionale,
la città è dotata di stazione ferroviaria sulla linea Torino – Alessandria – Genova
ed è servita dall’Autostrada Torino – Piacenza.
Per consentire una più chiara comprensione dei risultati del processo
di classificazione acustica operato sul territorio del comune di Asti,
si è deciso di operare una suddivisione del territorio comunale
in:
1. Zona cimitero
2. Corso Alba
3. Mercato Ortofrutticolo
4. Tanaro – Trincere – Torrazzo
5. Stazione FS
6. Quartiere San Fedele
7. Zona Fiera
8. Zona Arvin – ex Enofila
9. Centro Storico (+ City)
10. Corso Casale
11. Zona Stadio Comunale
12. Torretta
13. Fraz. Quarto d’Asti
14. Fraz. San Marzanotto
In particolare le aree a cui si farà riferimento in questo capitolo sono:
Zona cimitero
La vicinanza tra l’area industriale della Saclà e della
prospiciente Scuola Baussano impone una valutazione dei requisiti acustici
passivi dell’edificio scolastico ed una valutazione dell’indice
di priorità degli interventi di risanamento acustico dello stesso;
la grande area destinata all’Istruzione ad ovest del cimitero confina
con un’area di tipo agricolo (classe III): prevedere l’inserimento
di un buffer di classe II prima di valutare l’eventuale rilocalizzazione
di Istituti scolastici cittadini situati in aree improprie o incompatibili
con la classificazione acustica;
Corso Alba
L’area prospiciente il Corso Alba dalla parte del nuovo quartiere
viene inserito in classe III per accordarsi con i dettami imposti dal
PCOMM (Piano Commerciale) relativo alla Variante di Piano in corso di
approvazione.
Mercato Ortofrutticolo
L’area a sud del Mercato Ortofrutticolo viene classificata in classe
II e non in classe I per le non evidenti caratteristiche di “area
a verde pubblico”
Tanaro – Trincere – Torrazzo
Il Parco Lungotanaro viene classificato in area I nonostante l’insediamento
sportivo presente (tamburello, campo rugby) per l’utilizzo saltuario
dell’area;
il perimetro di pertinenza del depuratore comunale viene classificata
in III e collegata all’area di tutela ambientale con un buffer
di classe II;
dopo il ponte sul fiume Tanaro viene inserita una fascia cuscinetto tra
l’area DI0.1 e la contigua classe III
Quartiere San Fedele
Nel quartiere San Fedele è presente una criticità nel contatto
delle aree Cn (II) e Bn-B0n (III) con l’area industriale DI4: deve
essere trovato un raccordo che rispetti le Linee Guida per la realizzazione
dei Piani di Classificazione Acustica;
Zona Fiera – Corso Alessandria
In Corso Alessandria si è venuto a creare un accostamento critico
tra l’area industriale Smurfit SISA e l’insediamento residenziale
in area di PRG C2.2, che viene forzatamente classificato in III, e inserendo
una fascia cuscinetto in IV;
nella parte retrostante i centri commerciali Penny Market e Famila è insediata
la Scuola Pascoli, che dovrà essere valutata dal punto di vista
dei requisiti acustico passivi dello stabile;
nella zona PIP (classe VI) scompare con l’introduzione della Variante
7 l’area anomala denominata Bn – B0n;
tutta l’area industriale a ridosso della linea ferroviaria Asti – Casale
confina con aree di minor impatto acustico: è necessaria un’omogeneizzazione
degli accostamenti critici, utilizzando le aree ancora non completamente
urbanizzate come aree cuscinetto.
Zona Arvin – ex Vetreria
La Scuola Lina Borgo (classe I) risulta a contatto con il nuovo Palazzo
dell’Enofila, che viene passato da una classe III ad una classe
II;
lo stabilimento Arvin confina con il Cimitero Ebraico (classe I): va
nel senso di una risoluzione della criticità la definizione di
area di trasformazione (TD) per l’intero agglomerato, che dovrà prevedere
un’area ed un insediamento tipicamente di classe II;
Centro Storico (+ City)
L’area di Piazza Catena, a causa dell’utilizzo part-time
per scopi mercatali, è stata classificata in classe III;
il palazzo del Casermone, futura sede di Tribunale e uffici, (classe
III) comunica con l’adiacente Istituto Magistrale Monti (classe
I): dovranno essere poste particolari attenzioni all’insediamento
di attività potenzialmente rumorose al suo interno;
Via Matteotti viene omogeneizzata in classe III per tutto il suo percorso;
Corso Casale
La Chiesa Evangelica (classe I) viene contornata da una fascia cuscinetto
in classe II;
l’area del Recinto San Quirico (D1-A) andrebbe stralciata dal PRG
in quanto in contrasto con la caratterizzazione agricola delle aree adiacenti;
Zona Stadio Comunale
L’edificio a disposizione dei Vigili del Fuoco, così come
l’area della sede della Croce Rossa Italiana, è stata inserita
in classe III per le limitate fasi rumorose presenti nell’attività giornaliera.
L’area dell’insediamento UCIC, identificata con una classe
IV in area residenziale, presenta una criticità sul piano previsionale,
ma non sul piano reale, in quanto non presenta al suo interno sorgenti
rumorose; anche dal punto di vista programmatico il Comune di Asti ha
recepito la norma di P.R.G., optando per un’area di trasformazione
e predisponendosi alla risoluzione della criticità.
Torretta – Corso Ivrea
Nella zona prossima al casello autostradale Asti Ovest si viene a creare
una contiguità tra l’area DI11 (classe V) e l’area
Bn-B0n: l’adozione della variante 7 modifica e migliora questo
contrasto, riducendo l’area DI11 e inserendo un’area Cn (classe
II);
Fraz. Quarto d’Asti
L’area destinata a Casa di Riposo deve essere contornata da una
fascia di rispetto di classe II, per evitare il contatto critico con
l’area agricola (III)
Fraz. San Marzanotto
Si sono prese in considerazione le aree DI15 e TD6 e sono state omogeneizzate
in classe IV; L’area C9.1 è stata trasformata in area residenziale
(classe II). E’ stato inserita una fascia cuscinetto denominata
buffer4 per rispettare il salto di classe tra l’area DI14 e l’area
agricola.
Fraz. Sessant
L’area DI16 confina con un’area agricola III, e viene classificata
in IV la zona denominata TD7;
Fraz. Serravalle
Il centro commerciale in zona CD6 tipicamente di classe IV viene omogeneizzato
con la restante parte del territorio in classe III;
CONCLUSIONI
La presente bozza di classificazione acustica è stata redatta
dal Gruppo di Lavoro composto dai Tecnici Competenti in Acustica Ambientale,
Dr. Claudio Varaldi, Geom. Antonino Ventimiglia, Dr. Flavio Duretto in
collaborazione con lo staff tecnico del Comune di Asti secondo le modalità e
le prescrizioni previste dalla Legge Regionale 52/00 e dal D.G.R. 85-3802
dell’agosto 2001.
Asti, 1 dicembre ’03
Il Responsabile del Progetto:
Claudio Varaldi
I tecnici Competenti in Acustica
A. Ventimiglia
F. Duretto
APPENDICI
Appendice a - Elementi informatici per l’utilizzo e l’aggiornamento della proposta di zonizzazione acustica in versione informatizzata
Il software sul quale è stata sviluppata la proposta di zonizzazione acustica è distribuito da ESRI ed è nominato “ArcView”; in questo ambiente le informazioni sono organizzate essenzialmente in due formati:
viste: sono delle rappresentazioni planimetriche del territorio basate
su un supporto cartografico (costituito dalle mappe raster della C.T.R.
del Piemonte 1:10.000) al quale vengono sovrapposte (con un sistema di
layer attivabili in modo indipendente corrispondente a quello utilizzato
su AutoCAD) delle coperture vettoriali areali, lineari e puntuali raggruppate
in temi;
database: è costituito da una serie di record collegati biunivocamente
ai singoli elementi delle coperture e contengono informazioni suddivise
in campi.
Nel caso del Comune di Asti i temi a disposizione riguardano:
la copertura P.R.G.C. e la proposta di classificazione acustica (poligono)
le riduzioni critiche di classe acustica (poligono)
il buffer ferroviario (poligono)
i limiti comunali
Appendice b - Struttura dei database associati ai temi
Per le coperture tematiche “Classi P.R.G.C.” e “Classi
acustiche” i campi del database sono i seguenti:
“SHAPE” Tipologia della primitiva grafica della copertura tematica
(poligono)
“N_SIGLA” Categoria omogenea di uso del suolo del P.R.G.C.
“CLASSE_PRG” Classificazione acustica conseguente al P.R.G.C.
“CLASSE_FOT” Classificazione acustica dopo sopralluoghi
“CLASSE_OMO” Classificazione acustica dopo la fase di omogeneizzazione
“CLASSE_FIN” Classificazione definitiva
“NOTE” Note
Relativamente alla copertura tematica “FOTO” i campi presenti
nel database sono i seguenti:
“SHAPE” Tipologia della primitiva grafica della copertura tematica
(punto)
“RIFERIMENTO” Percorso del file immagine
“DESCRIZIONE” Cenni descrittivi del particolare raffigurato
nella foto
Relativamente alla copertura tematica “Infrastrutture dei trasporti” i
campi presenti nel database sono i seguenti:
“SHAPE” Tipologia della primitiva grafica della copertura tematica
(linea)
“DESCRIZIONE” Identificazione dell’infrastruttura
“TIPOLOGIA” Classificazione dell’infrastruttura
Relativamente alla copertura tematica “Aree per spettacolo” e “Ricettori
sensibili” i campi presenti nel database sono i seguenti:
“SHAPE” Tipologia della primitiva grafica della copertura tematica
(area)
“DESCRIZIONE” Cenni descrittivi dell’uso dell’area
Schema dell’elaborato
Appendice c :Classificazione aree strumenti operativi: ridefinizione
aree di P.R.G
AAIC Aree per attrezzature di interesse comune
AAPD Aree per attrezzature pubbliche di tipo direzionale, di supporto
logistico
AASO Aree per attrezzature sociali, sanitarie ed ospedaliere
AVP Aree a verde pubblico
ASIP Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi
A21 Aree di pertinenza autostrada Torino-Piacenza
FS Aree di pertinenza di linee ferroviarie
AGRI Aree agricole
ALVEO Aree destinate all’ampliamento degli alvei di fiumi e torrenti
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
Il presente Regolamento fa parte integrante delle Norme Tecniche di Attuazione
del P.R.G.C. e in tal modo assicura un’impronta di tutela acustica
ed ambientale nella gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie
disciplinate dal P.R.G.C.
Si danno le seguenti definizioni:
Per Proposta di zonizzazione acustica (PZA) si intende l’elaborato
di cui all’art. 7, comma 1° della L.R. 52/2000 ed al punto
5 dell’Allegato alla DGR 85-3802 del 6.8.2001, adottato dal Consiglio
Comunale.
Per Piano di classificazione acustica (PCA) si intende la PZA approvata
dal Consiglio Comunale con il provvedimento definitivo di classificazione
acustica di cui all’art. 7, comma 5° L.R. 52/2000, che tiene
conto delle osservazioni dei privati ed eventualmente recepisce i rilievi
della Provincia e dei Comuni limitrofi.
La classificazione acustica “integra gli strumenti urbanistici vigenti, con i quali è coordinata al fine di armonizzare le esigenze di tutela dell’ambiente esterno e abitativo dall’inquinamento acustico con la destinazione d’uso e le modalità di sviluppo del territorio” (L.R. 52/2000, art. 2, c. 1 lett. a).
L'ADOZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA
La zonizzazione acustica costituisce uno dei passi indispensabili da compiere per realizzare la strategia d'azione della Legge Quadro. Tale atto determina conseguenze che riguardano sia l'ambito delle attività di "governo acustico" che quello di "governo urbanistico" del territorio (P.R.G.C., P.U.T., ecc.). Nei paragrafi seguenti sono fornite alcune indicazioni generali rivolte agli Amministratori Comunali per poter comprendere le implicazioni dirette e le conseguenti azioni da svolgere una volta approvato un piano di classificazione acustica.
Adeguamenti del Piano di Classificazione Acustica
L’approvazione di una proposta urbanistica che prevede aree di
nuovo insediamento (ovviamente non contemplate nello strumento vigente),
ma comunque assunte a seguito di scelte dimostratesi compatibili con
i criteri informatori del PCA vigente (o della proposta di zonizzazione
acustica), comporta successivamente la revisione e l’aggiornamento
della classificazione acustica poiché risulta ormai di fatto modificata
la strumentazione urbanistica vigente. La formazione ed approvazione
di tale adeguamento avviene con le medesime procedure previste all’art.
7 della L.R. 52/2000.
PROCEDURE
Ai sensi della DGR Regionale, e secondo le modalità descritte
al sito http://www.regione.piemonte.it le procedure di adozione ed approvazione
sono le seguenti:
· con delibera del Consiglio Comunale viene adottata la “Proposta
di zonizzazione acustica (PZA)” ai sensi della Legge Quadro 447/95
e della Legge Regionale 20 ottobre 2000 n. 52;
· copia della deliberazione e relativi elaborati tecnici vengono
depositati, a libera visione del pubblico, presso le opportune sedi dei
Servizi Ambiente e/o Urbanistica del Comune di Asti per la durata di 30
giorni consecutivi;
· ogni soggetto interessato potrà presentare proposte e osservazioni
inoltrandole all’Ufficio Relazioni Pubbliche del Comune entro 60
giorni dalla deposizione;
· entro 120 giorni dall’avvio della procedura, ai sensi dell’art.
7 Legge Regionale 52/00 la Provincia di Asti e i comuni limitrofi possono
avanzare rilievi e proposte.;
· con successiva delibera del Consiglio Comunale si procede al recepimento
o al rigetto delle osservazione e all’approvazione del “Piano
di Classificazione Acustica (PCA)”.
Ricadute procedurali: l’atteggiamento della Regione Piemonte
In questa prima fase transitoria, che precede peraltro il completo raggiungimento
dei tempi di adeguamento determinati dalla L.R. 52/2000 la Direzione
Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica ha ritenuto utile mantenere
un atteggiamento prudenziale che, nel considerare comunque valevoli
le iniziative avanzate dalle Amministrazioni Comunali, potesse nel
contempo garantire il rispetto dei dettami della legge.
Pertanto nel caso in cui un Comune, nella fase che come prima affermato è stata
ritenuta transitoria, avesse inteso promuovere una Variante urbanistica
senza avere quantomeno avviato il processo di approvazione del PCA, e
quindi non fosse stato possibile effettuare la verifica di compatibilità neppure
con la proposta dello stesso, questa Direzione - proprio in quanto le
due procedure considerate risultano indipendenti ma correlate – non
ha bloccato o respinto la proposta ma, previo il necessario accertamento
nel merito ed unitamente alla procedura di controdeduzione prevista dall’art.
15 della L.U.R. ha utilizzato una “pausa” procedurale di
legge, a livello regionale, per consentire, a garanzia degli specifici
aspetti di tutela, il conseguente adeguamento prima della definitiva
approvazione.
La data del 15.8.2003 indica il termine ultimo previsto dalla specifica
Legge di settore per la predisposizione del PCA per tutti i Comuni del
Piemonte; le proposte urbanistiche presentate ai fini dell’approvazione
regionale dopo questa data dovranno essere già corredate dalla
verifica di compatibilità con il PCA o con la proposta dello stesso,
intendendosi la mancanza di tale verifica condizione di improcedibilità.
Tale atteggiamento risulta ora giustificato dal fatto che:
- la mancanza del PCA viene a configurarsi come inosservanza di un obbligo
di legge, per ottemperare al quale era stato fissato un preciso termine
comunque collegato all’adozione di una proposta urbanistica;
- la Regione, alla quale spettano tra l’altro i poteri di predisposizione
dei Piani Regionali di Bonifica Acustica, essendo chiamata all’approvazione
degli strumenti urbanistici, anche nell’ottica del contenimento
dei tempi di valutazione, risulta legittimata a richiedere, sin dall’avvio
del procedimento, la relativa documentazione, occorrente per l’approvazione
della proposta urbanistica.
Questo atteggiamento inoltre, inserendosi nella fase di avvio del procedimento
regionale, consente all’Amministrazione Comunale interessata, nel
caso in cui la “verifica di compatibilità con il PCA o almeno
con la proposta dello stesso” configuri la piena condivisione delle
proposte operate con l’adozione definitiva dello strumento urbanistico
trasmesso, di recuperare - con l’adozione a norma dell’8° comma
dell’art. 15 della L.U.R. – la relativa documentazione integrativa
ponendola formalmente nel contesto degli elaborati di pianificazione
costituenti la proposta urbanistica avanzata.
Sintetico schema procedurale "a regime":
- per comune ancora sprovvisto di classificazione acustica à FLOW
CHART
- per comune già dotato di classificazione acustica FLOW CHART
Coordinamento degli strumenti urbanistici
Come recita l'art. 6 comma 1 lettera b della Legge Quadro, l'approvazione
di un piano di classificazione acustica di un territorio comunale necessita
del conseguente coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati.
I principali strumenti di pianificazione territoriale di competenza
comunale implicati sono il P.R.G.C. ed il P.U.T. Il P.R.G.C. è atto
di obbligatoria adozione secondo quanto disposto dalla L.R. 56/77 e
successive modifiche ed integrazioni. Il P.U.T. è invece strumento
di pianificazione obbligatorio limitatamente ai casi di grandi realtà comunali
o di complesse situazioni di traffico.
Come risulta evidente dal dettato della Legge Quadro, recepito nei principi del metodo illustrato in questa Relazione, la zonizzazione acustica deve tenere conto delle "preesistenti destinazioni d'uso del territorio". Da questo deriva un'estrema interconnessione tra il P.R.G.C. e il piano di classificazione acustica. Tale nesso può determinare la necessità di operare perfezionamenti alle destinazioni d'uso del territorio in quei casi dove il "processo evolutivo" della classificazione acustica possa portare ad "incompatibilità acustico-urbanistiche" (ad esempio nella fase di omogeneizzazione e d'inserimento delle fasce cuscinetto).
Va notato che, seppur in via indiretta, la zonizzazione può portare
a eventuali modifiche del P.R.G.C., laddove si ritenga l'unica soluzione
possibile per garantire il risanamento dei casi di criticità acustica.
La zonizzazione quindi assume anche una funzione di verifica e di indirizzo
nelle scelte per lo strumento urbanistico generale. Per quanto concerne
i P.U.T. va osservato come essi siano in connessione ancora più stretta
con la classificazione acustica del territorio comunale. Infatti per
le infrastrutture stradali si prevede (in quanto non è stato ancora
promulgato lo specifico decreto previsto dalla Legge Quadro) l'inserimento
di fasce di pertinenza con caratteristiche di estensione spaziale connesse
alla tipologia dell'infrastruttura stessa (classificata secondo Codice
della Strada). In questo caso non si dovrebbero verificare problemi di
incompatibilità e quindi le sole modifiche al P.U.T potrebbero
derivare da eventuali interventi di risanamento ambientale.
Da quanto sopra specificato appare evidente come la zonizzazione acustica
debba muoversi con lo stesso passo dei "classici" strumenti
di pianificazione territoriale. Il rispetto di questa condizione, estesa
anche ad altri strumenti di gestione ambientale, costituisce il presupposto
per garantire una migliore politica di sviluppo sostenibile del territorio.
Pratiche edilizie
La Legge Quadro introduce numerose novità nell'ambito delle procedure
di prevenzione ambientale, in particolare per le pratiche relative alla
realizzazione di nuovi insediamenti abitativi o lavorativi. Ai comuni,
come specificato nell'art. 14 della Legge Quadro, è affidato il
compito di valutare la correttezza della documentazione acustica che
dovrà essere prodotta dai soggetti titolari di nuovi insediamenti
lavorativi o residenziali (Art. 8 commi 2, 3 e 4). Tale verifica riguarda
essenzialmente la completezza e la correttezza formale, rimandando la
valutazione tecnica della conformità acustica all'A.R.P.A., il
soggetto tecnico competente a supporto alle Amministrazioni Locali. La
documentazione acustica da produrre dai soggetti titolari risulta la
seguente: Documentazione di Impatto Acustico (D.I.A.A.) e Documentazione
Previsionale di Clima Acustico (D.P.C.A.).
DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO
Per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni
delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di
territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere,
impianti, attività o manifestazioni (art. 2, comma 1, lettera
b, legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 “Disposizioni per la
tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”).
La documentazione di impatto acustico deve fornire gli elementi necessari per prevedere nel modo più accurato possibile gli effetti acustici derivanti dalla realizzazione di quanto in progetto e dal suo esercizio, nonché di permettere l’individuazione e l’apprezzamento delle modifiche introdotte nelle condizioni sonore dei luoghi e degli ambienti limitrofi, di verificarne la compatibilità con gli standard e le prescrizioni esistenti, con gli equilibri naturali, con la popolazione residente e con lo svolgimento delle attività presenti nelle aree interessate.
Il proponente deve verificare se quanto ha intenzione di realizzare comporti l'installazione o l’utilizzo di sorgenti sonore o l’esercizio di attività rumorose tenendo conto anche del periodo di funzionamento delle sorgenti. Esaminare l'impatto acustico in sede di progetto è indispensabile per ottemperare agli obblighi di legge e si rivela peraltro conveniente perché in tale fase si possono adottare soluzioni tecniche meno onerose (quali ad esempio una accurata disposizione di locali, macchine e impianti) rispetto a quelle di norma necessarie per realizzare il risanamento acustico in un momento successivo.
La predisposizione di tale documentazione prende avvio dalla descrizione
dell’opera o attività e dall’analisi delle sorgenti
sonore connesse ad essa, ma il suo esame non può prescindere dal
contesto in cui viene a collocarsi la nuova sorgente: per una corretta
valutazione è pertanto necessario caratterizzare il clima acustico
ante-operam, comprensivo dei contributi di tutte le sorgenti sonore,
preesistenti a quanto in progetto, che hanno effetti sull'area di studio.
La documentazione deve descrivere inoltre lo stato dei luoghi e le caratteristiche
dei ricettori circostanti. Occorre quantificare gli effetti acustici
prodotti dall'opera o attività in corrispondenza dei ricettori
presenti nell’area di studio con particolare riguardo a quelli
sensibili (quali ad esempio scuole e asili nido, ospedali, case di cura
e di riposo, parchi pubblici, insediamenti residenziali), nonché indicare
i presidi di mitigazione e le modalità operative che saranno adottate
dal proponente al fine di rispettare i limiti di legge.
Si richiama l’attenzione sulla necessità di considerare
tutte le sorgenti sonore connesse alla realizzazione e all’esercizio
dell’opera o allo svolgimento dell’attività in progetto.
Tali sorgenti sonore possono essere connesse a quanto in progetto in
modo diretto oppure indotto (si veda in proposito l’elenco esemplificativo
e non esaustivo riportato in Allegato.
Di particolare importanza risulta la caratterizzazione della rumorosità residua (ante-operam) qualora sia da valutare il livello differenziale di immissione sonora. In tali casi è necessario analizzare l’andamento temporale della rumorosità ante-operam durante il periodo in cui si prevede saranno attive e funzionanti le sorgenti sonore connesse a quanto in progetto. La corretta valutazione del livello differenziale deve infatti tenere in considerazione le condizioni di potenziale massima criticità del differenziale stesso, determinate dai massimi livelli sonori generati dalla nuova opera o attività e dai minimi livelli di rumorosità residua.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 10 della L.R. 25 ottobre 2000, n. 52 “Disposizioni
per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”,
la documentazione di impatto acustico è obbligatoria per la realizzazione,
la modifica o il potenziamento di:
1. opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale nazionale (ex
l. n. 349/1988 e successive modifiche e integrazioni) oppure regionale,
provinciale o comunale (ex l.r. n. 40/1998 e successive modifiche e integrazioni);
2. opere, non ricomprese al punto 1, di seguito elencate:
a. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali),
C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento),
E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
c. discoteche;
d. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari
o impianti rumorosi;
e. impianti sportivi e ricreativi;
f. ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
3. nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive,
sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali.
Contenuto della Documentazione di Impatto Acustico Ambientale
La documentazione di impatto acustico, sottoscritta dal proponente, deve
contenere:
1. descrizione della tipologia dell’opera o attività in
progetto, del ciclo produttivo o tecnologico, degli impianti, delle attrezzature
e dei macchinari di cui è prevedibile l’utilizzo, dell’ubicazione
dell’insediamento e del contesto in cui viene inserita;
2. descrizione degli orari di attività e di quelli di funzionamento
degli impianti principali e sussidiari. Dovranno essere specificate le
caratteristiche temporali dell’attività e degli impianti,
indicando l’eventuale carattere stagionale, la durata nel periodo
diurno e notturno e se tale durata è continua o discontinua, la
frequenza di esercizio, la possibilità (o la necessità)
che durante l’esercizio vengano mantenute aperte superfici vetrate
(porte o finestre), la contemporaneità di esercizio delle sorgenti
sonore, eccetera;
3. descrizione delle sorgenti rumorose connesse all’opera o attività e
loro ubicazione, nonché l’indicazione dei loro dati di targa
acustici. Questi ultimi sono relativi alla potenza acustica delle differenti
sorgenti sonore. Nel caso non siano disponibili i dati di potenza acustica
dovranno essere riportati i livelli di emissione in pressione sonora.
Dovrà essere indicata, inoltre, la presenza di eventuali componenti
impulsive e tonali, nonché, qualora necessario, la direttività di
ogni singola sorgente;
4. descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture,
murature, serramenti, vetrate eccetera) con particolare riferimento alle
caratteristiche acustiche dei materiali utilizzati;
5. planimetria generale orientata ed aggiornata dell’area di studio,
in scala adeguata (preferibilmente 1:2000). Nella planimetria deve essere
identificata l’esatta ubicazione di quanto in progetto, del suo
perimetro e delle principali sorgenti sonore presenti, con l’indicazione
delle relative quote altimetriche. Deve inoltre essere fornita una descrizione
delle zone confinanti con l’opera o attività, con l’identificazione
degli edifici e del loro uso, dei ricettori sensibili (edifici ad uso
residenziale, ospedali, scuole, ecc.) e degli spazi utilizzati da persone
o comunità potenzialmente esposti al rumore, con l’indicazione
delle distanze intercorrenti dall’opera o attività stessa
e le rispettive quote altimetriche;
6. indicazione della classificazione acustica dell’area di studio
ai sensi dell’art. 6 della legge n. 447/1995 e degli artt. 4 e
5 della legge regionale n. 52/2000. Nel caso non sia ancora stata approvata
la suddetta classificazione acustica e sia approvata formalmente la suddivisione
del territorio ai sensi degli artt. 2 o 6 del D.P.C.M. 1/3/1991, si fa
riferimento a quest’ultimo disposto normativo. Se non si ricade
nelle condizioni precedenti occorre ipotizzare la classificazione acustica
dell’area di studio secondo quanto previsto dalla legge regionale
n. 52/2000 e dalle relative “Linee guida per la classificazione
acustica del territorio” (D.G.R. 6 agosto 2001 n. 85 – 3802);
7. individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti
nell’area di studio e indicazione dei livelli di rumore ante-operam
in prossimità dei ricettori esistenti e di quelli di prevedibile
insediamento in attuazione delle vigenti pianificazioni urbanistiche.
La caratterizzazione dei livelli ante-operam è effettuata attraverso
misure articolate sul territorio secondo le modalità e le procedure
definite nei criteri di cui all’art. 3, comma 3, lettera d), della
legge regionale n. 52/2000;
8. calcolo previsionale dei livelli sonori generati dall’opera
o attività nei confronti dei ricettori e dell’ambiente esterno
circostante esplicitando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati.
Particolare attenzione deve essere posta alla valutazione dei livelli
sonori di emissione e di immissione assoluti, nonché ai livelli
differenziali, qualora applicabili, all’interno o in facciata dei
ricettori individuati. La valutazione del livello differenziale deve
essere effettuata nelle condizioni di massima criticità del livello
differenziale (massima emissione delle nuove sorgenti e minimo rumore
residuo);
9. calcolo previsionale dell’incremento dei livelli sonori dovuto
all’aumento del traffico veicolare indotto da quanto in progetto
nei confronti dei ricettori e dell’ambiente circostante; deve essere
valutata, inoltre, la rumorosità delle aree destinate a parcheggio
e manovra dei veicoli;
10. descrizione dei provvedimenti tecnici che si intendono adottare per
il contenimento delle emissioni rumorose per via aerea e solida al fine
di ricondurre i livelli sonori entro i limiti fissati dalla legge n.
447/95 e dai relativi decreti attuativi. La descrizione è supportata
da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne
le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l’entità prevedibile
delle riduzioni stesse;
11. esplicitazione dei limiti obiettivo da conseguire per ciascun ricettore
individuato (valori assoluti di immissione, valori limite di emissione,
e valori limite differenziali di immissione);
12. descrizione degli eventuali ulteriori interventi di mitigazione adottabili
qualora, in fase di verifica, emergesse il superamento dei limiti fissati
dalla normativa sull’inquinamento acustico;
13. eventuale programma dei rilevamenti di verifica da eseguirsi a cura
del proponente dopo la realizzazione di quanto in progetto;
14. indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha
predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto “competente
in acustica ambientale” ai sensi della legge n. 447/1995, art.
2, commi 6 e 7.
SEMPLIFICAZIONE
La documentazione di impatto acustico dev’essere tanto più dettagliata
e approfondita quanto più rilevanti sono gli effetti di disturbo,
o di potenziale inquinamento acustico, derivanti dall’esercizio
dell’opera o attività in progetto, pertanto può non
contenere tutti gli elementi indicati precedentemente a condizione che
sia puntualmente giustificata l’inutilità di ciascuna informazione
omessa. Per chiarezza espositiva e semplificazione istruttoria le informazioni
omesse e le relative giustificazioni devono fare esplicito riferimento
alla numerazione di cui sopra.
CASI PARTICOLARI
Nei casi in cui non sia definita preventivamente la destinazione d’uso
degli immobili e/o la tipologia dell’attività che in essi
verrà svolta, il Comune rilascia provvedimento autorizzativo condizionato
alla presentazione della documentazione di impatto acustico in fase di
richiesta dei successivi provvedimenti autorizzativi o in fase di denuncia
di inizio attività.
MODIFICHE DELLA SITUAZIONE RAPPRESENTATA NELLA D.I.A.A.
Le licenze, i permessi o i provvedimenti autorizzativi comunque denominati,
richiesti per la realizzazione, modifica o potenziamento delle opere
o attività indicate prima, sono adottati previo accertamento
della conformità dell’opera o attività medesima
sotto il profilo acustico. Qualunque potenziamento o modifica della
situazione di fatto rappresentata nella documentazione di impatto acustico
- che determini un aggravamento delle condizioni sonore dei luoghi
limitrofi - costituisce presupposto per l’aggiornamento della
documentazione di impatto, oppure risanamento dell’opera o attività,
oppure giusto motivo di revoca del provvedimento autorizzativo. Quanto
sopra deve essere opportunamente precisato nel provvedimento stesso.
VERIFICHE
In relazione alla rilevanza degli effetti acustici e dell’incremento
del livello di rumore ambientale derivanti da quanto in progetto e al
grado di incertezza della loro previsione, è facoltà dell’Ente
che rilascia il provvedimento autorizzativo all’esercizio dell’attività rumorosa
richiedere l’esecuzione di un controllo strumentale, da eseguirsi
in fase di funzionamento dell’opera o attività per la quale è stata
presentata la documentazione di impatto acustico, finalizzato a verificare
la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge. La relazione
tecnica contenente i risultati dei rilevamenti di verifica deve essere
inviata anche all’ARPA.
CLIMA ACUSTICO
CRITERI PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI VALUTAZIONE DI CLIMA
ACUSTICO DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 3, LETTERA D) DELLA L.R. 25 OTTOBRE
2000 N. 52
Per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una
determinata porzione di territorio, derivanti dall’insieme di tutte
le sorgenti sonore naturali e antropiche (art. 2, comma 1, lettera c,
legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 “Disposizioni per la tutela
dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”).
La valutazione di clima acustico è quindi una ricognizione delle condizioni sonore, abituali e ripetitive nelle loro variazioni temporali, finalizzata a evitare che insediamenti sensibili al rumore siano realizzati in aree aventi condizioni di rumorosità non compatibili con il loro utilizzo, fatta salva la possibilità di realizzare ugualmente l’insediamento ove sussistano le condizioni indicate all’art. 11, comma 3, della legge regionale n. 52/2000, come meglio specificato nel seguito.
La valutazione di clima acustico deve pertanto fornire gli elementi
necessari a verificare la compatibilità del sito prescelto per
l’insediamento con i vincoli necessari alla sua tutela, mediante
l’individuazione e la descrizione delle sorgenti sonore, sia naturali
che antropiche, presenti nel suo intorno, nonché la quantificazione
degli effetti acustici da esse generati.
Nell’ambito della valutazione è ammesso tener conto del
periodo di attività delle sorgenti sonore e degli orari di utilizzazione/fruizione
del ricettore.
Qualora da tale valutazione emerga che il clima acustico esistente non è compatibile con il tipo di insediamento previsto, il proponente, tenuto conto dei limiti risultanti dalla classificazione acustica definitiva del territorio e dell’eventuale necessità di realizzare i piani di risanamento di competenza delle sorgenti sonore limitrofe, deve prevedere in fase di progetto gli accorgimenti necessari alla tutela dell’insediamento e farsi carico della loro realizzazione. Con riferimento ai piani di risanamento del rumore generato dalle infrastrutture dei trasporti, si raccomanda un’attenta valutazione degli obblighi posti in capo ai gestori delle stesse infrastrutture dall’attuale normativa specifica, peraltro tuttora incompleta in assenza del regolamento inerente i limiti e le fasce di rispetto delle infrastrutture stradali, e si rammenta la definizione di ricettore riportata sia all’art. 1, comma 1, lettera e), del D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 (Regolamento recante norme in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario), sia in allegato 1 al D.M. Ambiente 29 novembre 2000 (Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore).
CAMPO DI APPLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 8, comma 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
(Legge quadro sull’inquinamento acustico) e dell’art. 11
della l.r. n. 52/2000, la valutazione di clima acustico deve essere presentata
al Comune unitamente alla domanda per il rilascio della permesso di costruire
per le nuove realizzazioni, o del provvedimento comunale che abilita
all’utilizzazione dell’immobile per l’esercizio dell’attività in
edifici esistenti, relativamente alle seguenti tipologie di insediamenti:
a) scuole e asili nido;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi agli impianti, opere, insediamenti,
infrastrutture o sedi di attività soggette all’obbligo di
presentazione della documentazione di impatto acustico di cui all’art.
8, comma 2, della legge n. 447/1995, nonché all’art. 10,
comma 1, della l.r. n. 52/2000.
Modalità Tecniche di Misura del Clima Acustico
Per la redazione della documentazione di valutazione del clima acustico
e per l’esecuzione delle misurazioni si dovrà fare riferimento
al D.M. Ambiente 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di
misurazione dell’inquinamento acustico”, nonché ai
criteri di buona tecnica indicati ad esempio dalle norme UNI 10855-31/12/1999 “Misura
e valutazione del contributo acustico di singole sorgenti” e
UNI 9884 – 31/07/1997 “Caratterizzazione acustica del territorio
mediante la descrizione del rumore ambientale”.
CONTENUTO DELLA RELAZIONE DI VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO
La relazione di valutazione di clima acustico deve contenere:
1. descrizione della tipologia dell’insediamento in progetto, della
sua ubicazione e del contesto in cui viene inserito;
2. documentazione concernente la particolare cura posta nell’ubicazione
degli edifici e delle aree fruibili, nonché la distribuzione funzionale
degli ambienti all’interno di ciascun edificio, nel caso di insediamenti
complessi, al fine di minimizzare l’interazione con il campo acustico
esterno;
3. planimetria generale dell’area di ricognizione, orientata e
aggiornata, in scala adeguata (preferibilmente 1:2000) in cui sia indicata
l’esatta ubicazione dell’insediamento in progetto, il suo
perimetro e l’ubicazione delle sorgenti sonore che hanno effetti
non trascurabili sull’insediamento stesso, con l’indicazione
delle relative quote altimetriche;
4. indicazione della classificazione acustica definitiva dell’area
di ricognizione e del territorio limitrofo ai sensi dell’art. 6
della legge n. 447/1995 e degli artt. 4 e 5 della legge regionale n.
52/2000. Nel caso non sia ancora stata approvata la classificazione acustica
definitiva il proponente dovrà ipotizzare le classi acustiche
attribuibili all’area destinata all’insediamento e al territorio
limitrofo, seguendo le indicazioni della l.r. n. 52/2000 e delle relative “Linee
guida per la classificazione acustica del territorio” (D.G.R. 6
agosto 2001 n. 85-3802);
5. elencazione e descrizione delle principali sorgenti sonore presenti
nell’area di ricognizione (tipologia, orari di funzionamento, eccetera);
6. quantificazione dei livelli assoluti di immissione per il periodo
diurno e notturno (LAeqTR) esistenti ai confini e all’interno dell’area
destinata all’insediamento in progetto. Nel caso in cui il contributo
delle infrastrutture dei trasporti non sia trascurabile (si veda in proposito
il paragrafo 2) tale quantificazione deve essere effettuata separatamente
per le infrastrutture stesse e per le rimanenti sorgenti sonore. La rappresentazione
dei dati può avvenire in modo puntuale o attraverso mappe acustiche
ed evidenziare eventuali variazioni di livello sonoro superiori a 3dB(A);
7. ove la variabilità nel tempo o le peculiari caratteristiche
del rumore rendano il solo livello assoluto di immissione non sufficientemente
rappresentativo del fenomeno acustico, dovranno essere forniti i valori
di altri descrittori, quali i Livelli equivalenti ponderati A orari (time
history), i livelli percentili LN (preferibilmente L1, L10, L50, L90,
L99), le descrizioni statistiche dei livelli, l’analisi in frequenza;
8. calcolo previsionale del livello differenziale diurno e notturno,
all’interno o in facciata dell’insediamento in progetto,
conseguente alle emissioni sonore delle sorgenti tenute al rispetto del
valore limite differenziale; la previsione è effettuata, qualora
nell’area di ricognizione siano presenti sorgenti sonore rilevanti
sotto questo profilo, nelle condizioni di potenziale massima criticità (massima
emissione della sorgente e minimo rumore residuo) esplicitando i parametri
e i modelli di calcolo utilizzati;
9. indicazione delle eventuali modifiche dei percorsi e delle variazioni
dei flussi di traffico generate dall’insediamento in progetto;
10. valutazione della compatibilità acustica dell’insediamento
in progetto con i livelli di rumore esistenti secondo le indicazioni
riportate nella tabella 1 allegata;
11. verifica dei requisiti acustici passivi dell’insediamento con
i livelli di rumore esistenti;
12. descrizione degli interventi di mitigazione da realizzare per rendere
compatibile il clima acustico dell’insediamento in progetto e quantificazione
dei benefici previsti;
13. indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha
predisposto la valutazione di clima acustico è stato riconosciuto “competente
in acustica ambientale” ai sensi della legge n. 447/1995, art.
2, commi 6 e 7.
SEMPLIFICAZIONE
La valutazione di clima acustico deve essere tanto più dettagliata
e approfondita quanto più rilevanti sono gli effetti di disturbo,
o di potenziale inquinamento acustico, derivanti delle sorgenti sonore
e delle attività rumorose presenti nell’area di ricognizione,
pertanto può non contenere tutti gli elementi indicati al paragrafo
5 a condizione che nella relazione sia puntualmente giustificata l’inutilità di
ciascuna informazione omessa. Per chiarezza espositiva e semplificazione
istruttoria le informazioni omesse e le relative giustificazioni devono
fare esplicito riferimento alla numerazione del paragrafo 5.
VERIFICHE
Nel caso in cui per ottenere la compatibilità acustica dell’insediamento
in progetto sia necessaria la realizzazione di interventi di mitigazione,
tenuto conto della rilevanza degli effetti acustici subiti dall’insediamento
in progetto e del grado di incertezza nelle previsioni di riduzione dei
livelli sonori derivanti da tali interventi, è facoltà dell’Ente
che rilascia il provvedimento autorizzativo richiedere l’esecuzione
di un controllo strumentale di verifica dopo che gli interventi di mitigazione
sono stati realizzati ed eventualmente imporre ulteriori interventi o
limitazioni all’esercizio.
VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’
I Comuni, sulla scorta delle indicazioni contenute nella tabella 1 allegata,
verificano la compatibilità acustica dell’insediamento
in progetto anche avvalendosi del supporto dell’ARPA Piemonte.
Il proponente dell’opera dovrà comunque inviare una copia
della valutazione di clima acustico (anche tramite il S.U.A.P. del
Comune di Asti) all’Arpa Dipartimento di Asti, la quale utilizzerà i
dati raccolti per mantenere aggiornato e contribuire alla stesura dello
Stato dell’Ambiente per tutto il territorio di competenza.
L’assenza della D.I.A.A. è a causa di diniego del permesso
di costruire o di osservazioni circa le Denunce di Inizio Attività (D.I.A.
o super D.I.A.) per carenza di documentazione essenziale.
Qualora in fase di verifica i limiti fissati in base alla destinazione
d’uso dell’area di intervento e delle zone limitrofe non
risultassero rispettati, l’Amministrazione Comunale provvederà ad
emanare i necessari provvedimenti (limitazioni all’esercizio).
Nel caso di mutamento della destinazione d’uso di una unità immobiliare,
anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito
il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale.
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
Nei nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazione di impianti
o infrastrutture, la progettazione deve prevedere misure ed interventi
atti a contenere l’emissione e la propagazione del rumore.
Il decreto 5/12/97, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera e), della
legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i requisiti acustici delle sorgenti
sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici
e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana
al rumore .
Ai fini dell'applicazione del decreto, gli ambienti abitativi sono distinti
nelle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto stesso.
- Sono componenti degli edifici le partizioni orizzontali e verticali.
- Sono servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi
idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria.
- Sono servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento,
aerazione e condizionamento.
Rumore prodotto dagli impianti tecnologici
La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare
i seguenti limiti:
a) 35 dB(A) LAmax con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento
discontinuo;
b) 25 dB(A) LAeq per i servizi a funzionamento continuo .
Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel
quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente
deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.
Tabella A - Classificazioni degli ambienti abitativi (art. 2)
categoria Classificazione
- categoria A edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D edifici adibiti ad ospedali, cliniche. case di cura e assimilabili;
- categoria E edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti
i livelli e assimilabili;
- categoria F edifici adibiti ad attività ricreative o di culto
o assimilabili;
- categoria G edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.
Tabella B - Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti
e degli impianti tecnologici
Categorie di cui alla Tab. A Param. Param. Param. Param. Param.
Rw(*) D2m,nT,w Ln,w LASmax LAeq
D 55 45 58 35 25
A, C 50 40 63 35 35
E 50 48 58 35 25
B,F,G 50 42 55 35 35
(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte
unità immobiliari.
Valori limite.
Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, sono riportati in tabella
B i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici
passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne.
I progetti relativi a nuove costruzioni e quelli riguardanti gli interventi
di ristrutturazione urbanistica, limitatamente ai casi elencati in tabella,
devono essere corredati del progetto di isolamento acustico (preventivo)
redatto da tecnico competente in acustica ambientale finalizzato al rispetto
dei Requisiti Acustici Passivi (R.A.P.).
La certificazione sulla conformità delle opere realizzate (“collaudo
acustico”) rispetto al precedente progetto di isolamento acustico è resa
dal direttore dei lavori all’Ufficio Urbanistica del Comune di
Asti e all’Arpa Piemonte, Dipartimento Provinciale di Asti ai fini
del rilascio dell’abitabilità/agibilità.
Il Comune provvede ad effettuare, con il supporto tecnico dell’Arpa,
controlli a campione per verificare il rispetto dei R.A.P. ex d.p.c.m.
5/12/97.
Nel caso di compravendita o di locazione di immobili o parti di essi
nuovi o soggetti ad interventi di ristrutturazione il certificato di
collaudo acustico deve essere portato a conoscenza dell’acquirente
o del locatario dell’intero immobile o della singola unità immobiliare.
Il proprietario o il locatario di immobili o parti di essi preesistenti
possono richiedere al Comune di Asti la certificazione acustica dell’intero
immobile o della singola unità immobiliare. Il Comune dà seguito
alla richiesta nominando un tecnico competente ai sensi dell’art.
2 c.6 della L.Q. 447/95. Le spese relative di certificazione sono a carico
del soggetto che ne fa richiesta.
Il certificato di collaudo acustico ha una validità temporale
di dieci anni a partire dal momento del suo rilascio e comunque decade
qualora intervengano modifiche, ristrutturazioni o variazioni di destinazione
d'uso.
Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontri difformità da
quanto dichiarato nel certificato acustico, anche non emerse da eventuali
precedenti verifiche, deve darne comunicazione al Comune entro sei mesi
dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento
del danno da parte del committente o del proprietario.
CONTROLLI E VERIFICHE
La verifica della conformità delle opere con le previsioni del
progetto può essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta
e a spese del committente, dall'acquirente dell'immobile o dal conduttore.
In caso di accertamento di difformità in corso d'opera, il Sindaco
ordina la sospensione dei lavori.
In caso di accertamento di difformità su opere terminate, il Sindaco
ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare
l'edificio alle caratteristiche previste dalla presente legge.
Il Sindaco, con i provvedimenti mediante i quali ordina la sospensione
dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio,
deve fissare il termine per la regolarizzazione. L'inosservanza del termine
o la non congruità delle opere realizzate comporta l'irrogazione
della sanzione amministrativa di cui al paragrafo relativo.
L’assenza dei R.A.P. è causa di diniego del permesso di
costruire o di osservazioni circa le Denunce di Inizio Attività (D.I.A.
o super D.I.A.) per carenza di documentazione essenziale.
Tipologie di insediamenti e destinazioni d’uso per le quali la
presentazione del Col-laudo Acustico è requisito essenziale ai
fini del rilascio di certificato di abitabilità/agibilità.
Classificaz. ambienti abitativi - Tipologia insediamento C.R.A.P.E. D.I.A.A.
D.P.C.A.
Categoria D, E Sì Sì
Categoria A inseriti nelle fasce di pertinenza dell’autostrada,
delle direttrici di accesso individuate dal P.U.T. e/o della ferrovia
Sì Sì
Categoria A facenti parte di Piani per Edilizia Convenzionata Sì
Categoria F, G inseriti in edifici di categoria A Sì Sì
C.R.A.P.E. = Collaudo (relazione tecnica) Requisiti Acustici Passivi
degli Edifici
D.I.A.A. = Documentazione di Impatto Acustico Ambientale
D.P.C.A. = Documentazione Previsionale di Clima Acustico
COMPATIBILITA’ TRA TIPOLOGIA DI INSEDIAMENTO E DESTINAZIONE D’USO
DEL TERRITORIO: CASISTICA DI ESEMPIO PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITA’
I II III IV V VI
AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO
AGENZIA IMMOBILIARE
AGRITURISMO IN GENERE
ALBERGO, LOCANDA, PENSIONE, ALBERGO
ALIMENTARI
LABORATORI DI ANALISI CHIMICHE
APPARECCHI ELETTR. DA INTRATTENIMENTO (VIDEOPOKER ECC.)
ASILO E/O ASILO NIDO
BABY PARKING
ASSICURATIVE (imprese)
AUTODEMOLITORI
AUTOLAVAGGI
AUTOLAVAGGI SELF SERVICE 24 H
AUTORIMESSA
AUTORIPARATORI
AUTOSCUOLA
SCUOLE DI BALLO
BANCA
BAR CAFFE', OSTERIA
BAR CON DEHOR ALL’APERTO
BILIARDO
BINGO (sala)
BOWLING
CAMPEGGIO (CAMPING)
CANILE
CARBURANTI
CAVA E TORBIERA
CENTRALE TERMOELETTRICA
CENTRO BENESSERE
CENTRO DI ABBRONZATURA
CINEMA
CIRCOLO PRIVATO
CLINICA E CASA DI CURA PRIVATA
COMMERCIO ALL'INGROSSO
DISCOTECA
DISTRIBUTORE AUTOMATICO ALIMENTI E BEVANDE (1)
DISTRIBUTORI SELF SERVICE (SIGARETTE – BENZINA) (1)
EDICOLA
EMITTENTI PRIVATE
ENOTECA (se anche con vendita per asporto)
ERBORISTA ESTETISTA FARMACIA
FIERE, MOSTRE-MERCATO, ESPOSIZIONI
GASTRONOMIA
GELATERIA
GESTIONE DISCARICA
GRANDE MAGAZZINO
INTERNET CAFE'
LAVANDERIA
LUDOTECA
MACELLO
MOSTRE PERMANENTI CON INCLUSA LA VENDITA
NIGHT CLUB
ORTOFRUTTICOLI
OSPEDALI – CASE DI CURA
OSTELLI PER LA GIOVENTU'
PALESTRA
PARRUCCHIERE – ACCONCIATORE
PASTICCERIA
PIANO BAR – DISCO PUB
PISCINE
PIZZERIA
SALE GIOCHI
SCUOLE
STUDI MEDICI PROFESSIONALI
SUPERMERCATO - GRANDE MAGAZZINO
TABACCHERIA
TIRI A VOLO - POLIGONI
TEATRO
X = obbligo Requisiti Acustici Passivi degli edifici – d.p.c.m.
5/12/97
(1) = fino alle h. 24,00
MONITORAGGIO ACUSTICO
Con l'approvazione del piano di classificazione acustica ogni porzione
del territorio comunale viene ad essere dotata di specifici limiti per
l'inquinamento acustico, i quali vanno a sostituire la vecchia classificazione
derivante dal D.P.C.M. 1/3/1991 (Art. 6).
Il rispetto di tali limiti consegue anche da un'attività di controllo,
la quale dovrà essere svolta dalle Amministrazioni Comunali oltre
che su sollecitazione della popolazione anche per mezzo di una politica
di pianificazione degli interventi di controllo. Va notato che il ruolo
esercitato dal Comune dovrà essere di tipo amministrativo avvalendosi
anche dell'A.R.P.A per l'esecuzione tecnica delle attività di
monitoraggio.
Come specificato nel paragrafo seguente, i Comuni assumeranno uno specifico
ruolo di controllo anche in relazione alla verifica del raggiungimento
degli obiettivi prefissati dai piani di risanamento acustico delle imprese.
Nei Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti la Giunta Comunale
ha l'obbligo di presentare al Consiglio Comunale una relazione biennale
sullo stato acustico del comune, che deve essere approvata e trasmessa
alla Regione e alla Provincia di competenza.
PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO (P.R.A.)
Nella Legge Quadro sono fissate le condizioni per le quali le Amministrazioni
Comunali sono tenute a predisporre i Piani di Risanamento Acustico (P.R.A.).
I Comuni hanno l'obbligo di elaborare tali strumenti normativi ed amministrativi
nel caso in cui vi sia un superamento dei limiti di attenzione e nel
caso in cui la zonizzazione acustica metta in evidenza l'impossibilità di
rispettare, a causa di preesistenti destinazioni d'uso, il divieto di
contatto tra aree i cui valori di qualità si discostino in misura
superiore a 5dBA.
I piani di risanamento acustico possono anche essere adottati allorquando
s'intenda perseguire il raggiungimento dei valori di qualità.
Il P.R.A. è uno strumento articolato e dinamico in cui, accanto
alle opere, coesistono la dimensione normativa-pianificatoria e quella
regolamentare. L'elaborazione del Piano implica quindi l'interazione
dei diversi settori dell'Amministrazione, l'analisi del contenuto e delle
indicazioni del P.R.G.C., il coordinamento con il P.U.T., con i piani
previsti dalla legislazione in materia ambientale e con i piani di risanamento
acustico delle imprese (art. 14 Legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52. “Disposizioni
per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico”)
e dei gestori delle infrastrutture di trasporto ai sensi del D.M. 29
novembre 2000 “criteri per la predisposizione dei piani degli interventi
di contenimento e abbattimento del rumore”, da parte delle società e
degli Enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative
infrastrutture.
Il P.R.A. può prevedere provvedimenti di varia natura: di tipo
amministrativo (proposte ed indirizzi in sede di attività pianificatoria),
normativo e regolamentare (P.R.G.C., regolamento d'igiene, regolamento
edilizio e di polizia municipale, ecc.) e veri e propri interventi di
mitigazione acustica anche mediante la rilocalizzazione delle sorgenti
sonore "estranee" al contesto urbanistico ed acustico all'interno
del quale sono inserite. In particolare l'interazione che risulterà strategicamente
forse più importante sarà quella con il P.U.T., strumento
in grado di ridisegnare il sistema della mobilità e che può permettere
provvedimenti incisivi per modificare situazioni di eccessiva esposizione
al rumore in aree particolarmente sensibili.
Il P.R.A. complessivamente si connota come strumento in grado di contribuire
a un complessivo disegno di sostenibilità del modello di sviluppo
della città e del territorio.
In quest’ottica dunque, il P.R.A. è una delle pratiche di
pianificazione territoriale fondamentali nei processi di Agenda 21 Locale
avente come obiettivo primario la tutela della qualità dell'ambiente
e la salvaguardia della salute dell'uomo.
L’Amministrazione comunale provvederà oltre che alla zonizzazione
del territorio a:
- formulare piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento
del proprio territorio;
- individuare aree particolarmente inquinate o caratterizzate da specifiche
esigenze di recupero, nonché talune infrastrutture e categorie
di impianti allo scopo di stabilire delle priorità di intervento;
- individuare le naturali sovrapposizioni con gli altri piani programmatici
approvati dal comune, quali il Piano Energetico, il Piano di macrolocalizzazione,
il Piano Parcheggi, al fine di evidenziare aree di territorio o gruppi
di cittadini sottoposti a rischi e pressioni ambientali elevate.
- La predisposizione del piano comprende:
- l'individuazione delle aree, infrastrutture, settori produttivi e civili
oggetto del piano;
- l'indicazione degli interventi di risanamento da attuare in ciascuna
area;
- lo sviluppo, la messa a punto e la verifica nel tempo di strumenti
per il controllo dell'attuazione del piano e dell'efficacia degli interventi
proposti.
I piani di risanamento acustico devono contenere:
- l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti,
incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate con la
zonizzazione acustica;
- l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi
per il risanamento;
- la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente
e della salute pubblica.
L'identità del Piano non è quindi riconducibile ad una
specifica azione progettuale di settore, ma investe ed interessa in modo
marcato indirizzi ed azioni di tutta la politica di gestione territoriale
che un'Amministrazione mette in programma.
La necessità generale di coordinamento imposta dal P.R.A. risulta
incidere, oltre che sui vari settori degli Enti Locali, anche su altri
soggetti come ad esempio le Ferrovie dello Stato, le società concessionarie
della rete autostradale, l'ANAS e il mondo dell'industria. Ad essi competerà l'onere
della progettazione e dell'attuazione dei rispettivi piani di risanamento
acustico ambientale.
Evoluzioni per la zonizzazione acustica
In un'ottica di un generale miglioramento delle condizioni acustiche
ambientali, la Legge Quadro contempla la possibilità di operare
riduzioni relativamente ai limiti d'immissione per l'inquinamento acustico.
Tali riduzioni, a cura delle Amministrazioni Comunali, potranno essere
svolte secondo le seguenti modalità:
- con l'introduzione di valori di qualità da conseguirsi nel breve,
medio e lungo periodo (art. 2 comma 1 lettera h della Legge Quadro).
Tali valori costituiscono il segno del raggiungimento delle finalità della
Legge;
- con l'introduzione di limiti di esposizione al rumore inferiori nel
caso che il territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale
e turistico.
In senso opposto, seppure a carattere limitato nel tempo, i Comuni potranno
rilasciare autorizzazioni (anche in deroga ai valori limite) per lo svolgimento
di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o
aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.
Disciplina di attività rumorose
Ai sensi della nuova normativa derivante dall’adozione del Piano
di Classificazione Acustica, viene inserito un capitolo riguardante la
disciplina delle attività rumorose individuabili sul territorio,
ad esclusione delle le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni
e al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepitii di animali, cui
provvede il 1° comma dell’art. 659 c.p. Esso Rappresenta un’estensione
del CAPO V “Tranquillità’” del Regolamento di
Polizia Urbana già modificato in data 15 gennaio 2001 con l’aggiunta
dell’art. 69 bis, descritto più avanti.
Emissioni sonore da attività temporanee
Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che
si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili.
Sono da escludersi le attività ripetitive a carattere permanente.
Il Sindaco può, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h)
della legge n. 447/1995, autorizzare deroghe temporanee ai limiti di
emissione, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni
di pubblica utilità. L'ordinanza del Sindaco deve, comunque, prescrivere
che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre al minimo le
molestie a terzi e i limiti di tempo di validità della deroga.
Cantieri edili, stradali ed assimilabili
In occasione di richiesta di autorizzazione per attività temporanee
che comportino il superamento dei limiti di zona e/o differenziali occorrerà assicurarsi
che le macchine in uso (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni
e di saldatura, martelli pneumatici ecc.) siano silenziate conformemente
alle direttive CEE recepite con D.M. 28/11/1987 n. 588, DD.LL. 27/1/1992
n. 135 e 137. Per altre macchine o impianti non considerati nei suddetti
Decreti dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente
disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso.
Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili
con segnalatori di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.
Le emissioni sonore provenienti da cantieri edili sono consentite negli
intervalli orari 8.00 - 12.00 e 13.00 - 19.00, fatta salva la conformità dei
macchinari utilizzati a quanto previsto dalla normativa UE ed il ricorso
a tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo.
Le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione
sonora ponderato (A) [Leq (A)] misurato in facciata dell'edificio più esposto,
non possono inoltre superare i 70 dB (A) negli intervalli orari di cui
sopra.
Il Comune può concedere deroghe, su richiesta scritta e motivata
secondo quanto riportato su apposite schede predisposte in collaborazione
tra gli Uffici Comunali competenti e l’ARPA, (bozza delle quali è allegata
al fondo del presente Regolamento) e pervenute almeno 30 (trenta) giorni
prima l’inizio dell’attività rumorosa, prescrivendo
comunque che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo
sentita l’ARPA Piemonte Dipartimento Provinciale di Asti.
Particolare attenzione dovrà essere posta alle motivazioni che
richiedono l’autorizzazione per lavori compresi tra le 6 e le 8
del mattino e dopo le 19 (fino alle 22).
Particolari prescrizioni relative alle fasi temporali in cui può essere
svolta un’attività lavorativa rumorosa potranno essere richieste
nel caso in cui l’area di cantiere sia ubicata all’interno
di strutture residenziali o condominiali, eventualmente concordate con
l’Amministratore del condominio.
Emergenze
Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell’erogazione
di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie,
acqua potabile, gas ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l’incolumità della
popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti
amministrativi previsti dal presente Regolamento
Manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari,
luna park ed assimilabili
Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo,
oltre a quelle già indicate prima, quelle (quali ad esempio piano-bar,
serate musicali ecc.) esercitate presso pubblici esercizi a supporto
dell’attività principale licenziata.
Occorre localizzare le manifestazioni in oggetto in zone idonee a contenerle
in modo che non arrechino disturbo alla popolazione residente.
E’ evidente altresì che le prescrizioni considerate e consigliate
dovranno essere commisurate al luogo in cui si colloca la manifestazione
e soprattutto alla possibilità che la stessa disturbi (o abbia
disturbato in passato, come si evince da esposti alle Autorità competenti)
la popolazione residente.
Le emissioni sonore temporanee provenienti da circhi, teatri-tenda e
strutture simili o provenienti da festival o manifestazioni musicali
consimili sono ammesse solo se preventivamente autorizzate dal Sindaco
tuttavia non sono consentite al di fuori dell'intervallo orario 9.00
- 24.00. Il Comune interessato può concedere deroghe, su richiesta
scritta e motivata prescrivendo comunque che siano adottate tutte le
misure necessarie a ridurre il disturbo sentita l’ARPA competente.
Le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione
sonora ponderato (A) [Leq (A)] misurato in facciata dell'edificio più esposto,
non possono inoltre superare i livelli previsti dal sotto citato articolo
del Regolamento di Polizia Urbana.
ARTICOLO 69 BIS REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
Il presente documento costituisce un’indicazione per la regolamentazione
dello svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico
e di spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, qualora sia previsto
il superamento dei limiti di emissione e/o immissione sonora previsti
dal DPCM 14/11/97 (in mancanza di zonizzazione acustica rimangono validi
i limiti stabiliti dall’art.6 DPCM 1/3/91).
Si sottolinea che l’inoltro della richiesta di autorizzazione in
deroga da parte dei soggetti interessati non è obbligatoria nel
caso in cui si preveda di non superare i limiti fissati dal DPCM 14/11/97.
In tal caso, un eventuale valutazione tecnica sull’inquinamento
acustico prodotto dalla manifestazione sarà effettuata mediante
l’utilizzo di tutti gli strumenti di legge in vigore in materia
(rispetto dei limiti di emissione e di immissione assoluti e differenziali,
ottemperanza al DPCM 18/9/97, osservanza D.P.C.M. 16/04/99 num. 215 ecc.)
DEFINIZIONI
Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che
si esaurisce in periodi di tempo limitati e legata ad ubicazioni variabili.
Sono da escludersi le attività ripetitive.
1) Criteri e prescrizioni
La deroga per attività temporanea è possibile quando le
sorgenti acustiche siano operative nello stesso luogo per non più di
30 giorni all’anno, anche se esercitate da soggetti diversi e comunque
nella fascia oraria 9/24.( La fascia 9/24 vale solo per manifestazioni
con 3 = n = 30 ).
I limiti assoluti di immissione, circoscritti al disturbo causato dall’attività per
cui è stata richiesta deroga, non dovranno comunque superare,
durante l’intervallo temporale in cui si svolge la manifestazione
e in prossimità degli edifici maggiormente esposti, i valori di
75 dB(A) fino alle ore 24. (Il LAeq va misurato su tutto il tempo di
durata della manifestazione). Il valore di Livello equivalente LAeq su
un tempo di campionamento pari ad un brano musicale significativo (o
per almeno tre minuti), al perimetro (recinzione, se c’è,
altrimenti fare riferimento alle facciate delle abitazioni) della zona
nella quale si svolge la manifestazione o l’attività temporanea
non dovrà superare i 78 dB(A), garantendo comunque che in ogni
punto accessibile al pubblico non siano superati i 100 dB(A) di livello
equivalente ponderato “A” su tre minuti. Dopo tale ora vige
il rispetto dell’Ordinanza sindacale num. 517 del 20/10/99.
In tale contesto non trova applicazione il criterio differenziale.
2) Documentazione di minima per manifestazioni con emissioni acustiche
di durata inferiore o uguale a 3 giorni complessivamente nell’arco
dell’intero anno solare.(in questo caso occorre rispettare i limiti,
i criteri e le prescrizioni del punto 1), ma l’orario può andare
oltre le ore 24) con specifica deroga sindacale all’ordinanza n.
517/99.
La richiesta di deroga, presentata al Sindaco e per conoscenza all’ARPA
almeno 20 giorni prima dell’inizio delle attività, sottoscritta
dal responsabile richiedente, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- Generalità del richiedente e/o ragione sociale del legale rappresentante;
indirizzo della sede sociale
- Descrizione della manifestazione o spettacolo previsto
- Modalità di conduzione dell’attività (durata assoluta,
durata giornaliera, orari di esercizio, giorni e orari di utilizzo di
sorgenti sonore)
- Descrizione, ubicazione e caratteristiche tecniche delle sorgenti sonore
- Modalità di regolazione dei livelli sonori eventualmente previste
- Sommaria descrizione dello stato dei luoghi, con particolare riferimento
agli edifici circostanti, (distanze, tipologie abitative ecc.)
3) Documentazione di minima per manifestazioni con emissioni acustiche di durata superiore a 3 giorni e fino a 30 giorni complessivamente.(in questo caso occorre rispettare i limiti, i criteri e le prescrizioni del punto 1), ma l’orario NON può andare oltre le ore 24).
La richiesta di deroga, presentata al Sindaco e per conoscenza all’ARPA
almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività, sottoscritta
dal responsabile richiedente, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
· Generalità del richiedente e/o ragione sociale del legale
rappresentante; indirizzo della sede sociale
· Descrizione della manifestazione o spettacolo previsto
· Modalità di conduzione dell’attività (durata
assoluta, durata giornaliera, orari di esercizio, giorni e orari di utilizzo
di sorgenti sonore)
· Valutazione di impatto acustico (rispetto ai limiti, criteri e
prescrizioni del punto 1)) a firma di tecnico competente in acustica (L.
447/95, art.2 c.6) comprendente:
- Planimetria in scala adeguata (1:2000 - 1:5000) in cui si evidenzi
il perimetro dell’area, la geografia dei luoghi, l’indicazione
della zona acustica di appartenenza, la situazione confinante (eventuale
presenza nelle vicinanze di “luoghi sensibili”, quali scuole,
ospedali, case di cura); le distanze intercorrenti nei confronti di edifici
o spazi utilizzati da persone o comunità; l’identificazione
degli ambienti abitativi maggiormente sottoposti al rumore e quant’altro
necessario a bene inquadrare il posto nel suo contesto urbano;
- valutazione del rumore di fondo LR dell’area interessata, nei
tempi di riferimento diurno e/o notturno, prima dell’inizio dell’attività musicale;
- Numero, tipo, caratteristiche tecniche delle sorgenti sonore previste
e loro relativa collocazione all’interno dell’area;
- Caratterizzazione acustica del fenomeno prodotto (tipo, composizione
spettrale, livelli sonori);
- Apprestamenti previsti per il contenimento delle emissioni, eventuali
modalità di regolazione, nonché dei sistemi di insonorizzazione
adottati;
- Stima previsionale delle perturbazioni acustiche previste dall’attività o
manifestazione (compresa, se il caso, l’alterazione dei flussi
di traffico), con particolare riguardo alla considerazione dei recettori
sensibili più vicini. (in questo caso va valutato il LAeq relativo
al traffico indotto dalla manifestazione, per un tempo uguale a quello
utilizzato per LR; quindi occorre misurare LR e valutare il LAeq indotto
dal traffico per un tempo pari alla durata della manifestazione).
Discoteche, sale da ballo e similari
Nel caso di nuovi impianti valgono le prescrizione elencate nei paragrafi
dedicati alla Valutazione di Impatto Acustico;
Nel caso di attività stagionali, come l’utilizzo di spazi
all’aperto nelle immediate vicinanze dell’esercizio, dovrà essere
prodotta relazione tecnica di misura acustica redatta da tecnico competente
che comprovi il non superamento dei limiti fissati dal “ DCPM 14/11/97 “Determinazione
dei valori limite delle sorgenti sonore” misurati in facciata dell’edificio
più esposto.
Tutta la documentazione inoltrata verrà inviata all’ARPA
competente, la quale entro trenta giorni dal ricevimento esprimerà parere
favorevole o negativo subordinandolo, secondo i casi, a particolari prescrizioni
o alla presentazione di relazione di misura acustica con gli impianti
funzionanti, redatta da tecnico competente, secondo i dettami previsti
dal DM 16/3/98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento
acustico”.
In caso contrario varranno le norme previste per le attività a
carattere temporaneo.
All’interno delle sale da ballo dovrà essere rispettato
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999,
n. 215:”Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti
acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante
e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”
Strutture destinate allo sport e al tempo libero
Le attività sportive o ricreative, quali motocross, go-kart, tiro
a volo, poligoni di tiro e simili, sono ammesse unicamente in fasce orarie
autorizzate dal Sindaco, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche
degli insediamenti civili interessati dallo svolgimento di tali attività.
In particolare le emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche
di autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive
sono disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile
2001, n.304: “Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore
prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma
dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447”.
Attività rumorose e incomode
L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati
per fini tecnici o agricoli sono vietati su tutto il territorio comunale.
L'impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio è consentito
nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle 20.00 con interruzione dalle 13.00
alle 15.00. Variazioni di tali orari potranno essere disposte dai Regolamenti
Comunali tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie e caratteristiche
degli insediamenti.
Le macchine e gli impianti in uso per l’esecuzione di lavori di
giardinaggio, devono essere tali da ridurre l’inquinamento acustico
nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica
corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa
nazionale.
L’uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell’art. 59 del
regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali
dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.
Deroga agli orari e ai divieti di cui al presente articolo può essere
autorizzata dal Sindaco su richiesta scritta e motivata del soggetto
interessato o essere prevista nei Regolamenti Comunali.
L’utilizzo dei cannoni antigrandine deve essere autorizzato dagli
Organi Competenti e deve prevedere una Valutazione di Impatto Acustico
in un raggio di 400 m dal luogo o luoghi di installazione, con l’evidenziazione
dei recettori presenti nell’area di studio, secondo le modalità elencate
nel capitolo relativo.
L’installazione delle unità esterne di impianti di condizionamento
per le unità abitative site in aree densamente abitate ed in zone
residenziali deve avvenire ponendo la massima attenzione alla tipologia
dell’impianto, che deve essere conforme alle Norme CEE per quanto
riguarda i requisiti acustici, ed inoltre deve rispettare i limiti di
immissione differenziali di rumore diurni e notturni presso i recettori
sensibili più disturbati (d.p.c.m. 14/11/97), nelle modalità a
finestre aperte e finestre chiuse. La necessità di rispettare
tali requisiti dovrà essere comunicata con i mezzi più opportuni
agli installatori qualificati che operano sul territorio comunale, ovvero
dovrà essere predisposta una dichiarazione di installazione da
effettuarsi a cura dell’installatore utile anche per la creazione
di un catasto comunale per le sorgenti di rumore presenti sul territorio
di pertinenza.
Autorizzazioni in deroga eccezionali
L’esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo
sul territorio comunale nel rispetto dei limiti di rumore e di orario
indicati precedentemente non necessita di specifica richiesta di autorizzazione.
Tali limiti saranno riportati nelle concessioni o licenze (schemi allegati
1,2,3,)
Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili (e comunque
mai superiori a 3 o 4 all’anno) il legale rappresentante dell’attività rumorosa
a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di rumore
e/o orario indicati nelle linee guida, dovrà indirizzare al Sindaco
specifica domanda di autorizzazione in deroga schemi allegati 4 e 5).
Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentita
l’ARPA competente (la quale avrà 15 giorni di tempo per
esprimere parere), rilascerà l’autorizzazione con le opportune
prescrizioni (allegato 6).
Ai sensi delle presenti linee guida non si concedono deroghe a quelle
attività rumorose a carattere temporaneo ubicate in aree ospedaliere,
scolastiche, parchi pubblici, centri storici densamente popolati ed in
aree ad esse immediatamente adiacenti, ovvero in zone in classe I o con
esse confinanti, qualora la zonizzazione acustica prevista dall’art.
2 del DPCM 1/3/91 sia adottata dal Comune.
Prevenzione dell'inquinamento acustico da traffico veicolare.
Nella costruzione di nuove strade e nelle opere di ristrutturazione di
quelle esistenti devono essere utilizzate tecnologie strutture e scelte
tali da consentire il contenimento o la riduzione del livello continuo
equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq (A)] al valore limite
stabilito dalla legge. Gli enti incaricati del controllo verificano
la conformità della progettazione e dell'esecuzione delle costruzioni
edilizie e infrastrutture del trasporti ai criteri emanati dai Ministeri
competenti. Il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato
Leq(A) prodotto dal traffico veicolare non deve superare i limiti di
zona.
Prevenzione dell'inquinamento acustico prodotto da mezzi di trasporto
pubblico e da macchine pulitrici.
Le società concessionarie e gli enti gestori di trasporti pubblici
urbani ed extraurbani operanti nel Comune di Asti devono utilizzare veicoli
il cui livello sonoro non superi i limiti posti dalla normativa UE. Il
parco macchine esistente deve essere progressivamente adeguato adottando
meccanismi o dispositivi atti a ridurre il livello sonoro emesso.
Il passaggio in aree con classificazione acustica 1 e 2 deve essere effettuato
nel rispetto dei limiti di zona. Potrà essere attivata una opportuna
Commissione Tecnica in cui siano presenti degli esperti in acustica per
la valutazione dei bandi per l’acquisto di macchinari che possono
essere disturbanti per la popolazione, così come già previsto
per i locali di pubblico spettacolo e presso altri comuni con l’istituzione
di una Commissione Comunale di Vigilanza ai sensi del DPR 28/05/01 n.
311.
TRASFORMAZIONI TERRITORIALI
La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie che si attuano
per mezzo di Strumenti Urbanistici Esecutivi (S.U.E.) o attraverso
permessi di costruire o D.I.A., concorre al rispetto dei limiti massimi
di esposizione al rumore nell’ambiente esterno ed abitativo definiti
con il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di
Asti.
Strumenti Urbanistici Esecutivi
Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento Attuativo vengono
considerati Strumenti Urbanistici Esecutivi (S.U.E.):
I Piani Particolareggiati;
I Piani per l’edilizia economica e popolare;
I Piani esecutivi di iniziativa privata convenzionata;
I Piani Tecnici di opere ed attrezzature di iniziativa pubblica.
Sotto il profilo acustico gli Strumenti Urbanistici Esecutivi devono
garantire:
entro il perimetro dell’area oggetto di intervento, il rispetto
dei valori limiti di cui al d.p.c.m. 14/11/97, relativi alla classificazione
acustica conseguente alle destinazioni d’uso previste; nelle zone
limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all’interno
del perimetro del S.U.E., il rispetto dei valori limite di cui sopra,
ovvero l’esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado
di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.
Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi devono essere progettati in modo
da garantire una classificazione acustica compatibile con la zonizzazione
acustica delle aree limitrofe ai sensi dell’art. 6 c. 3 della L.R.
52/2000.
Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi devono contenere tutti gli elementi
utili per determinare le classi acustiche delle aree oggetto degli interventi,
in funzione delle destinazioni d’uso specifiche (aree, scolastiche,
residenziali, commerciali, produttive…).
Il proponente dei S.U.E. nella bozza di convenzione si impegna a rispettare
i vincoli acustici dell’area oggetto di intervento, relativamente
al Piano di Classificazione Acustico e alla Valutazione Previsionale
di Clima Acustico.
La verifica della compatibilità dell’insediamento con i
livelli sonori esistenti e futuri, nonché la realizzazione degli
eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento
della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti è a
carico dell’attuatore degli Strumenti Urbanistici Esecutivi. Tali
interventi devono essere progettati e realizzati contestualmente alle
opere di urbanizzazione primaria.
Nella definizione dell’assetto distributivo e planovolumetrico
dei suddetti S.U.E., ovvero a convenzione urbanistica approvata e quindi
a carico di chi attua il S.U.E., dovrà inoltre essere tenuta in
particolare considerazione la rumorosità derivante da strade,
già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti
al comparto in progetto.
In particolare nella progettazione degli S.U.E. dovrà essere posta
particolare cura:
· allo schema di distribuzione degli edifici e delle aree fruibili,
atto a determinare qualitativamente i possibili effetti delle riflessioni
e diffrazioni delle onde sonore che caratterizzano il contesto in cui verrà attuato
lo strumento esecutivo;
· alle distanze dalle strade in grado di garantire lo standard di
comfort acustico prescritto dai limiti di inquinamento acustico relativi
al comparto; in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere
proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti
a protezione delle aree fruibili e degli edifici;
· alla distribuzione funzionale degli ambienti all’interno
dei singoli edifici, allocando nei siti maggiormente protetti i vani destinati
alla tranquillità e al riposo.
L’approvazione di S.U.E. prevede la contestuale verifica e l’eventuale
revisione del Piano di Classificazione Acustica.
PROVVEDIMENTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE
1. Per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza i Comuni
e le Province si avvalgono dell'ARPA PIEMONTE.
2. L'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 10 della legge n.
447/1995 e di quelle previste dalla presente legge, spettano al Sindaco
del Comune di Asti.
3. Oltre a quelle previste dall'articolo 10 della legge n. 447/1995 sono
stabilite le seguenti sanzioni amministrative:
a) chiunque violi le disposizioni riguardanti l'esercizio delle attività svolte
all'aperto o temporanee di cui all'articolo 69 bis del Regolamento di
Polizia Urbana è punito con la sanzione amministrativa di cui
al comma 4 dello stesso articolo;
b) alla stessa sanzione soggiace chiunque violi le prescrizioni relative
alle autorizzazioni in deroga di cui al comma 6 dell’art. 69 bis,
nonché tutte le prescrizioni di cui ai paragrafi precedenti.
c) in caso di mancata presentazione della D.I.A.A. o della D.P.C.A. nei
casi previsti dal presente Regolamento di Attuazione, il Sindaco provvede
mediante ordinanza a richiedere tale documentazione. Il mancato rispetto
dei modi e dei tempi previsti dall’ordinanza comporterà l’immediata
sospensione della procedura autorizzativa, nonché la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 (Lire 500.000)
a € 10329.14 (lire 20.000.000) così come disposto dall’art.
10 c. 3 della Legge Quadro 447/95.
Fondo comunale
I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni, per la parte non
devoluta allo Stato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della L.Q. 447/1995, è destinato
a costituire presso il Comune di Asti un fondo con vincolo di destinazione
al perseguimento delle finalità (prevenzione, tutela, pianificazione
e risanamento dell'ambiente esterno e abitativo, salvaguardia della salute
pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico derivante
da attività antropiche, in attuazione dell'articolo 4 della legge
26 ottobre 1995, n. 447) indicate all'articolo 1, comma 1 della L.R.
52/00, così come indicato all’art. 17 della medesima legge
regionale, con particolare riguardo all'esecuzione di monitoraggi e interventi
di bonifica acustica previsti dai piani di risanamento di competenza
comunale, nonché, in misura di norma non superiore al venti per
cento, alle attività di controllo espletate dall'ARPA.
ALLEGATI
ALLEGATO 1: SORGENTI SONORE E ATTIVITÀ RUMOROSE: ELENCO ESEMPLIFICATIVO
E NON ESAUSTIVO
a) macchine, motori e impianti per la lavorazione industriale o artigianale
(ad esempio presse, tagliatrici, eccetera) oppure a servizio di attività agricole
(ad esempio silos, cannoni antigrandine, eccetera);
b) mulini e altri impianti destinati all’attività di macinazione
o di miscelazione;
c) sistemi di raffreddamento per impianti tecnologici;
d) impianti frigoriferi;
e) impianti pneumatici ausiliari (ad esempio per la produzione e la distribuzione
di aria compressa);
f) operazioni di taglio, traforo, battitura con mazze o martelli, eccetera;
g) lavorazioni rumorose svolte all'esterno (operazioni di scavo o movimentazione
materiali, attività di recupero, eccetera);
h) macchinari per impianti di trattamento rifiuti (recupero, smaltimento);
i) attrezzature e macchine da cantiere;
j) impianti di ventilazione (ricambio aria-ambiente) o di trattamento
aria (condizionamento aria-ambiente) e relativi condotti di emissione
o deflusso;
k) impianti di depurazione, abbattimento e disinquinamento (ad esempio
dell’aria o dell’acqua) e relativi condotti di emissione
o deflusso;
l) impianti di servizio (ad esempio autolavaggi, eccetera);
m) aree adibite a movimentazione merci, parcheggi e depositi di mezzi
di trasporto (attività di carico/scarico delle merci, manovre
dei veicoli pesanti, loro tenuta in moto per riscaldamento motori o per
il funzionamento dell’impianto frigorifero del veicolo, ecc.);
n) parcheggi e flussi di traffico indotti da parcheggi e poli attrattivi
di persone
o) infrastrutture in genere,
p) impianti elettroacustici di diffusione sonora.
ALLEGATO 2
Schemi di Autorizzazioni per Attività Rumorose a carattere temporaneo
all.1 Cantieri Edili
all.2 Cantieri Stradali
all.3 Manifestazioni in luogo pubblico
Domande di Autorizzazione in deroga ai limiti del Regolamento
all.4 Cantieri Edili, Stradali ed Assimilabili
all.5 Manifestazioni in luogo pubblico
all.6 Autorizzazione in Deroga ai limiti del Regolamento
all.7 Documentazione di Impatto Acustico
N.B. gli schemi verranno concordati con gli Uffici comunali individuati
e saranno modificabili secondo le esigenze e le normative di nuova pubblicazione
allegato 1
CANTIERI EDILI
Schema di autorizzazione di attività rumorose a carattere temporaneo
nel rispetto dei limiti indicati nel Regolamento Comunale.
(paragrafo da inserire nelle relative concessioni/autorizzazioni edilizie)
- L’attivazione di macchine rumorose e l’esecuzione di lavori
rumorosi è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio,
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle 14.00 alle ore 19.00, entro il
limite max di 70 dB(A) in livello continuo equivalente (Leq) al perimetro
dell’area (oppure in facciata all’edificio maggiormente disturbato)
in cui vengono effettuati i lavori.
allegato 2
CANTIERI STRADALI
Schema di autorizzazione di attività rumorose a carattere temporaneo
nel rispetto dei limiti indicati nel Regolamento Comunale.
(paragrafo da inserire nelle relative concessioni lavori in sede stradale)
- L’attivazione di macchine rumorose e l’esecuzione di lavori rumorosi è consentito nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00, entro il limite max di 70 dB(A) in livello continuo equivalente (Leq) al perimetro dell’area (oppure in facciata all’edificio maggiormente disturbato) in cui vengono effettuati i lavori.
allegato 3
MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO
Schema di autorizzazione di attività rumorose a carattere temporaneo
nel rispetto dei limiti indicati nel Regolamento Comunale per manifestazioni
in luogo pubblico od aperto al pubblico.
(paragrafo da inserire nelle relative licenze)
- - L’attivazione di sorgenti rumorose è consentito dalle
ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 16.00 alle 24.00 e nel limite massimo
di 70 dB(A) in livello continuo equivalente (Leq) al perimetro dell’area
(oppure in facciata all’edificio maggiormente disturbato) in cui
si svolge la manifestazione.
allegato 4
CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI
Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti indicati nel Regolamento
Comunale per attività rumorosa temporanea.
(da allegare alle domande di CC.EE. o CC. Stradali che già contengono
alcuni elaborati cartografici necessari)
carta legale o marca da bollo
Al Sindaco del Comune di Asti
Il sottoscritto
in qualità di ________________________________________________________
(legale rappr.te/presidente/titolare/ecc.)
della ditta
sede legale ____________________________ _______________________________
(via, civico, città, CAP, telefono)
CHIEDE
ai sensi dell’art. 6, c.1 lett.h della Legge Quadro 447/95, l’autorizzazione
per l’attività rumorosa temporanea di ___________________________________________
(cantiere edile/stradale/altro)
in (comune), via ______________________, num. ___________
dal (gg/mm/aa) _____________ al (gg/mm/aa) ___________ num. civico ____________
nella fascia oraria dalle ______________________ alle ____________________
nella zona _______________ _____________________ di cui all’art.
6 del DPCM 1/3/91
(zona A/ zona B/ tutto il territorio nazionale/ esclusiv. ind)
(classe I/ II/ III/, IV/, V/, VI)
in deroga agli orari ed ai limiti indicati nel Regolamento Comunale,
adducendo le seguenti motivazioni: ___________________________________________
__________________
A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa
nazionale in materia, del Regolamento Comunale per la Disciplina delle
Attività Rumorose ed a rispettare quanto previsto nell’autorizzazione
sindacale.
Allega la seguente documentazione:
1) planimetria della zona interessata dall’attività rumorosa,
compreso un’area sufficientemente vasta da contenere le abitazioni
e gli spazi utilizzati da persone o comunità confinanti (estratto
P.R.G.C.);
2) relazione tecnico descrittiva sulle sorgenti, ubicazione ed orientamento,
caratteristiche costruttive, potenze installate ed ogni altra informazione
ritenuta utile.
In fede:
data firma
__________________ _____________________
allegato 5
MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO (FESTE POPOLARI, LUNA PARK, ECC.)
Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti indicati nel Regolamento
Comunale per attività rumorosa temporanea.
(da allegare alla domanda di licenza per spettacoli e trattenimenti pubblici)
carta legale o marca da bollo
Al Sindaco del Comune di Asti
Il sottoscritto
in qualità di _______________________________ _________________________
(presid. dell’Associaz./ Resp. legale manifest./ecc.)
del ________________________________ ______________________________
(nome associazione, ente, ditta o altro)
sede legale
_______________________________ ____________________________
(via, civico, città, CAP, telefono)
CHIEDE
ai sensi dell’art. 6, c.1 lett.h della Legge Quadro 447/95, l’autorizzazione
per l’attività rumorosa temporanea di
___________________________________________
(concerto/luna park/manifestazione/ecc)
in (comune), via ______________________, num. ___________
dal (gg/mm/aa) _____________ al (gg/mm/aa) ___________ num. civico ____________
nella fascia oraria dalle ______________________ alle ____________________
nella zona _______________ _____________________ di cui all’art.
6 del DPCM 1/3/91
(zona A/ zona B/ tutto il territorio nazionale/ esclusiv. ind)
(classe I/ II/ III/, IV/, V/, VI)
in deroga agli orari ed ai limiti indicati nel Regolamento Comunale,
adducendo le seguenti motivazioni:
___________________________ __________________________________
A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa
nazionale e locale in materia, del Regolamento Comunale per la Disciplina
delle Attività Rumorose ed a rispettare quanto previsto nell’autorizzazione
sindacale.
Allega la seguente documentazione:
1) planimetria della zona interessata dalla manifestazione, compreso
un’area sufficientemente vasta da contenere le abitazioni e gli
spazi utilizzati da persone o comunità confinanti (estratto P.R.G.C.);
2) planimetria dell’area con evidenziate le sorgenti e i confini;
3) relazione tecnico descrittiva sulle sorgenti, ubicazione ed orientamento,
caratteristiche costruttive: potenze installate, potenze utilizzate,
presenza di eventuali limiter ed ogni altra informazione ritenuta utile.