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Comunicati Stampa Città di Asti
Regione Piemonte contro il gioco d'azzardo
mar 24 mag, 2016

Dopo un anno di percorso iniziato in Giunta regionale ed integrato con il contributo della Commissione consigliare competente in materia, la Regione Piemonte, a fine aprile 2016, ha emanato la legge a prevenzione del gioco d’azzardo patologico (legge regionale n. 9 del 2 aprile 2016

Il disegno di legge era nato come proposta congiunta degli Assessori alla Sanità e all’Istruzione, Lavoro e Formazione della Regione Piemonte.

La legge prevede degli aspetti importanti per prevenire il gioco d’azzardo compulsivo e tutelare le fasce più deboli della popolazione.

Tante le novità introdotte: cerchiamo di sintetizzare le caratteristiche principali. 

L’articolo 3 prevede il piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, di durata triennale.

Il piano dovrà programmare:

interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal gioco mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione,

interventi di formazione ed aggiornamento per i gestori, (obbligatoria ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attività),

< > e di diffusione di strumenti di comunicazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza,

interventi di supporto amministrativo per i comuni in caso di avvio di azioni legali su tematiche collegate al gioco.

 La norma di legge di riferimento  riguardo agli apparecchi per il gioco è l'art. 110, commi 5 e 7, del Testo unico della Pubblica Sicurezza - Regio Decreto 773/1931 come modificato dalla Legge 228/2102; per saperne di più, si suggerisce di consultare la circolare operativa 66/2013 della Polizia Municipale della Città di Torino, disponibile sul sito istituzionale.

Con la legge regionale sono stati individuati i luoghi sensibili vicino ai quali non potranno essere collocati apparecchi per il gioco:

istituti scolastici di ogni ordine e grado;centri di formazione per giovani e adulti;luoghi di culto; impianti sportivi; ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario;strutture ricettive per categorie protette,luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;istituti di credito e sportelli bancomat; esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati, movicentro e stazioni ferroviarie. Viene inoltre lasciata la possibilità ai Comuni di individuare altri luoghi sensibili.

I limiti di distanza da tali luoghi sensibili dovranno essere calcolati in base al percorso pedonale più breve che non potrà essere inferiore a 300/500 metri, a seconda che si tratti di comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti o al di sopra.

Altro punto importante è la limitazione dell’orario di apertura delle sale da gioco, delle sale scommesse e degli esercizi che posseggano degli apparecchi per il gioco; dovranno  prevedere una sorta di "pausa" per una durata non inferiore a tre ore nell'arco dell'orario di apertura previsto, in cui non si potrà giocare.

Sono vietate forme di pubblicità relative all’apertura o all’esercizio delle sale da gioco, delle sale scommesse o all’installazione degli apparecchi per il gioco presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e i locali pubblici. (fonte Dors, Centro regionale d documentazione per la promozione della salute)

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